Interpello n. 519 del 12/12/2019

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Trattamento tributario dei buoni-corrispettivo di cui alla Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 e all'articolo 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.P.R. n. 633 del 1972

Tipologia
Interpello
Numero
519
Data
12/12/2019
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La società intende acquistare da operatori specializzati voucher omaggio per incentivare la clientela, in forma elettronica o fisica, relativi a singoli beni, pluralità di beni o servizi anche in cofanetti regalo con aliquote uguali o diverse. L'Agenzia premette che la qualifica come buoni-corrispettivo ex articolo 6-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 richiede l'obbligo di accettazione come corrispettivo e l'indicazione di beni, servizi o cedenti, esclusi strumenti di pagamento, buoni sconto e titoli simili, da verificare sui contratti. La distinzione tra monouso e multiuso dipende dalla certezza del trattamento IVA, territorialità, natura, qualità e quantità, già all'emissione, mentre la forma è irrilevante. Ogni trasferimento di buono monouso costituisce effettuazione dell'operazione.

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