Sintesi
La società in house, dopo un acconto del 30 per cento fatturato nel 2011 ad aliquota ordinaria per interventi di bonifica e opere idriche affidati dal Ministero, chiede di rettificare con nota di variazione per applicare a consuntivo l'aliquota del 10 per cento. L'Agenzia, senza valutare i calcoli né l'agevolabilità, nega la rettifica ex art. 26, commi 2 e 3, perché l'acconto generico non individuava prestazioni ad aliquote differenziate e fu correttamente assoggettato ad aliquota ordinaria. Esclude sia inesattezze ex art. 21, comma 7, ormai oltre il termine annuale, sia eventi successivi che legittimino la variazione in diminuzione.
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