Interpello n. 276 del 26/08/2020
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicate dall'ufficio a seguito della liquidazione in sede di accertamento e già corrisposte dall'istante possano essere scomputate dalle relative imposte dovute in relazione all'atto di trasferimento che si intende stipulare
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 276
- Data
- 26/08/2020
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
L'istante, coniugata in comunione nel 2003 quando il coniuge acquistò da solo un immobile con agevolazioni prima casa, subì nel 2008 la decadenza per la quota di metà per prepossesso di altro immobile e aderì versando ordinarie registro, ipotecaria e catastale, poi passò alla separazione dei beni nel 2019 e intende acquistare l'intero dal coniuge. Chiede se possa tassare solo la metà residua scomputando le imposte già corrisposte. L'Agenzia conferma l'accertamento per difetto dei requisiti della nota II-bis e, per evitare doppia tassazione del medesimo trasferimento, condivide lo scomputo delle imposte già versate da quelle dovute per il nuovo atto.
Documento ufficiale
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

