Interpello n. 293 del 31/08/2020

Buono mobilità corrisposto ai propri dipendenti - Trattamento fiscale da applicare (articolo 51, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)

Tipologia
Interpello
Numero
293
Data
31/08/2020
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La Città metropolitana, capofila del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-lavoro, ha chiesto il trattamento fiscale del buono mobilità di 0,25 euro/km fino a 50 euro mensili erogato dal Comune ai dipendenti che usano bicicletta o e-bike nel tragitto casa-lavoro. L'Agenzia esclude l'esenzione di cui all'articolo 51, comma 2, lettere d) e d-bis), del TUIR, perché non si tratta di servizio di trasporto collettivo né di abbonamento al trasporto pubblico, e riconduce l'importo al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. Il buono non concorre al reddito solo entro il limite di 258,23 euro per i fringe benefit ex articolo 51, comma 3, valutato sull'insieme dei benefit percepiti.

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