Interpello n. 316 del 07/09/2020

Trattamento fiscale applicabile al fringe benefit connesso all'esercizio di stock options, con vesting period maturato in Italia, il cui esercizio è avvenuto successivamente all'acquisizione della residenza fiscale in Svizzera

Tipologia
Interpello
Numero
316
Data
07/09/2020
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

L'istante, dipendente di gruppo multinazionale residente in Italia dal 2003 ad agosto 2016 e poi in Svizzera, ha ricevuto nel 2010 stock options con vesting triennale maturato interamente in Italia ed esercitate nell'agosto 2019 dopo il trasferimento. Il tema è la tassazione del fringe benefit da lavoro dipendente tra art.51 e art.23 TUIR e art.15 Convenzione Italia-Svizzera. L'Agenzia sostiene che, in base al Commentario OCSE e alla connessione con il vesting period svolto in Italia, l'intero fringe benefit deve essere assoggettato a tassazione in Italia.

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