Interpello n. 316 del 07/09/2020
Trattamento fiscale applicabile al fringe benefit connesso all'esercizio di stock options, con vesting period maturato in Italia, il cui esercizio è avvenuto successivamente all'acquisizione della residenza fiscale in Svizzera
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 316
- Data
- 07/09/2020
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
L'istante, dipendente di gruppo multinazionale residente in Italia dal 2003 ad agosto 2016 e poi in Svizzera, ha ricevuto nel 2010 stock options con vesting triennale maturato interamente in Italia ed esercitate nell'agosto 2019 dopo il trasferimento. Il tema è la tassazione del fringe benefit da lavoro dipendente tra art.51 e art.23 TUIR e art.15 Convenzione Italia-Svizzera. L'Agenzia sostiene che, in base al Commentario OCSE e alla connessione con il vesting period svolto in Italia, l'intero fringe benefit deve essere assoggettato a tassazione in Italia.
Documento ufficiale
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

