Interpello n. 387 del 22/09/2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Restituzione dell'IVA e della ritenuta d'acconto IRPEF in seguito all'intervento di sentenze di riforma che compensano le spese del processo - Art. 26, comma 2, dPR n. 633/1972 ; Art. 10, comma 1, lett. d-bis), dPR n. 917/86
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 387
- Data
- 22/09/2020
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
L'avvocato distrattario, che ha fatturato al proprio cliente compensi pagati dal soccombente in base a sentenza provvisoriamente esecutiva con IVA e ritenuta, deve restituirli dopo la riforma in Cassazione con compensazione delle spese e chiede come recuperare ritenuta e IVA e chi debba chiederne la restituzione. L'Agenzia sostiene che non ricorrono le variazioni in diminuzione ex articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, perché la prestazione professionale non è venuta meno né la base si è ridotta e la fattura resta intestata al cliente. Il soccombente può agire giudizialmente per ripetizione, mentre le somme restituite già tassate sono deducibili ex articolo 10, comma 1, lettera d-bis, del TUIR con riporto o rimborso.
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