Interpello n. 395 del 23/09/2020

Trattamento fiscale applicabile alla "indennità assistenziale straordinariaCovid-19" erogata da un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti

Tipologia
Interpello
Numero
395
Data
23/09/2020
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

L'ente di previdenza e assistenza, in qualità di sostituto d'imposta, ha deliberato un'indennità assistenziale straordinaria Covid-19 una tantum, differenziata in 4.000, 2.000 e 1.000 euro in base a ricovero in terapia intensiva, ricovero ordinario o quarantena e isolamento domiciliare prescritti dall'autorità sanitaria. Chiede il trattamento IRPEF delle somme erogate agli iscritti. L'Agenzia sostiene che l'indennità, prevista dal regolamento assistenziale e corrisposta per stato di bisogno attestato medicalmente, indipendentemente dalla retribuzione e senza funzione sostitutiva di redditi, non è riconducibile ad alcuna categoria dell'articolo 6 del TUIR e non rileva fiscalmente.

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