Sintesi
Il cittadino italiano iscritto AIRE ma dichiaratosi fiscalmente residente in Italia ha sottoscritto nel 2003 una convenzione di previdenza vincolata Terzo Pilastro 3a con fondazione svizzera, senza dedurre i contributi ex articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del TUIR, e ha percepito nel 2019 il capitale in unica soluzione. Chiede l'applicazione dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 252 del 2005. L'Agenzia qualifica la somma come prestazione pensionistica ex articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, da tassare separatamente ex articolo 17, comma 1, lettera a), con dichiarazione nel quadro RM, escludendo la disciplina della previdenza complementare riservata ai fondi UE autorizzati.
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