Interpello n. 556 del 23/11/2020
Articolo 66 del TUIR, come modificato dall'articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Riportabilità delle perdite al momento della cessazione dell'attività
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 556
- Data
- 23/11/2020
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
L'istante, già ditta individuale in contabilità semplificata, dal 2017 ha applicato il regime di cassa con rilevante perdita per deduzione integrale delle rimanenze finali, ha registrato una perdita anche nel 2018 e ha cessato l'attività nell'agosto 2019 realizzando un utile per vendita delle rimanenze. Chiede se, come chiarito per cessazioni nel 2018, possa compensare integralmente la perdita 2017 nel reddito 2019 nonostante la disciplina transitoria del triennio 2018-2020. L'Agenzia sostiene che nel periodo d'imposta di cessazione del 2019 l'istante può dedurre integralmente, fino a concorrenza del reddito d'impresa, le perdite dei periodi antecedenti formatesi nel 2017 per effetto del regime di cassa e nel 2018 nell'attività ordinaria.
Documento ufficiale
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