Interpello n. 506 del 23/07/2021

Applicabilità del regime di non imponibilità di cui al comma 939 dell'articolo 1, della legge n. 205 del 2017 alle cessioni, intervenute nei depositi fiscali, aventi ad oggetto gasolio (identificato dal codice doganale"27101943") utilizzato per le operazioni di bunkeraggio navale

Tipologia
Interpello
Numero
506
Data
23/07/2021
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La società titolare di deposito fiscale estrae gasolio codice 27101943 da altro deposito fiscale per stoccarlo presso il proprio deposito e destinarlo al bunkeraggio navale, dubitando della non imponibilità ex articolo 1, comma 939, legge n.205 del 2017 per uso diverso dall'autotrazione. L'Agenzia, richiamati il D.M. 13 febbraio 2018 e la circolare n.18/E del 2019, conclude che il trasferimento tra depositi fiscali in sospensione di accisa di carburanti identificati dai codici indicati, regolarmente utilizzabili per autotrazione, rientra sempre nella disciplina antifrode dei commi 937 e seguenti e non è soggetto a imponibilità ai sensi del comma 939.

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