Sintesi
La società di consulenza e software, candidata all'outsourcing della gestione operativa di servizi bancari tramite piattaforma informatica, chiede se i servizi legati alle applicazioni che processano operazioni esenti rientrino nell'esenzione ex art.10. L'Agenzia ritiene che i servizi relativi a prestiti, raccolta, pagamenti e garanzie, incasso effetti e gestione crediti possano fruire dell'esenzione, poiché realizzano l'intero ciclo elaborativo con modifiche giuridiche ed economiche dirette. Analogamente riconduce in linea di principio l'operatività estero all'art.10, n.3, mentre esclude i messaggi SWIFT, qualificati come mera trasmissione dati.
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