Sintesi
La fattispecie riguarda una società italiana che corrisponde royalties alla controllante spagnola in esenzione ex art. 26-quater d.P.R. n. 600 del 1973 e, dopo riorganizzazione con conferimento a nuova holding spagnola di partecipazioni e poi di proprietà industriale, pagherà le royalties alla holding prima dei 12 mesi di detenzione. Il tema è il requisito dell'holding period ex comma 2, lett. e). L'Agenzia sostiene che il periodo minimo annuale non è derogabile dal sostituto per assenza empirica di abuso o successione sostanziale, con applicazione dell'ordinaria ritenuta e possibile rimborso al Centro di Pescara una volta perfezionato il requisito con le altre condizioni.
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