Consulenza giuridica n. 7 del 31/01/2019

Trattamento Fine Servizio da destinare a Previdenza Complementare in neutralità d’imposta - art. 19, co. 4, TUIR

Tipologia
Interpello
Numero
7
Data
31/01/2019
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La Federazione istante chiede se il trattamento di fine servizio dei piloti dei porti possa essere trasferito a forme pensionistiche complementari in neutralità fiscale e come debba essere indicato nella Certificazione Unica. Considerata l’assimilazione normativa e sostanziale del TFS al trattamento di fine rapporto e l’effettività degli accantonamenti, l’Agenzia ammette la destinazione delle somme alla previdenza complementare in esenzione d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del TUIR. Nella Certificazione Unica devono essere valorizzati i campi riservati al TFR.

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