Interpello n. 99 del 14/04/2025
Regime di non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232–Possibilità di costituzione di un PIR Alternativo ai sensi del comma 2–bis dell'articolo 13–bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, introdotto dall'articolo 136, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, da parte di persone fisiche non esercenti attività di impresa, mediante l'inserimento di strumenti finanziari sottoscritti con somme raccolte attraverso varie tipologie di investimento offerte da un'apposita piattaforma di crowdfunding
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 99
- Data
- 14/04/2025
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Una PMI innovativa che gestisce una piattaforma di crowdfunding chiede se persone fisiche non imprenditori possano inserire in un PIR Alternativo partecipazioni sottoscritte direttamente o tramite una società veicolo, strumenti finanziari partecipativi e prestiti di lending crowdfunding. L’Agenzia ammette, in linea generale, le partecipazioni in società veicolo che investono in investimenti qualificati, ma esclude i contratti di associazione in partecipazione e gli strumenti partecipativi con diritti patrimoniali rafforzati; possono invece rientrare i prestiti tramite piattaforme peer-to-peer quando i relativi proventi sono assoggettati a tassazione definitiva.
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