Interpello n. 255 del 17/03/2023
Determinazione della residenza fiscale di una persona fisica ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge del 23 dicembre 1978, n. 943
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 255
- Data
- 17/03/2023
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Una persona trasferitasi per lavoro in Svizzera chiede come determinare la residenza fiscale e trattare i redditi di lavoro dipendente percepiti dopo il trasferimento, nonostante la successiva iscrizione all’AIRE. Assunto che il domicilio sia stato trasferito nel giorno indicato, l’Agenzia applica il frazionamento convenzionale: l’Italia tassa i redditi ovunque posseduti fino a tale giorno e, da quello successivo, soltanto quelli prodotti nel territorio italiano. I redditi del lavoro svolto in Svizzera dopo il trasferimento sono imponibili esclusivamente in tale Stato; per l’anno seguente la dichiarazione italiana è dovuta solo in presenza di redditi prodotti in Italia.
Documento ufficiale
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

