Interpello n. 255 del 17/03/2023

Determinazione della residenza fiscale di una persona fisica ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge del 23 dicembre 1978, n. 943

Tipologia
Interpello
Numero
255
Data
17/03/2023
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una persona trasferitasi per lavoro in Svizzera chiede come determinare la residenza fiscale e trattare i redditi di lavoro dipendente percepiti dopo il trasferimento, nonostante la successiva iscrizione all’AIRE. Assunto che il domicilio sia stato trasferito nel giorno indicato, l’Agenzia applica il frazionamento convenzionale: l’Italia tassa i redditi ovunque posseduti fino a tale giorno e, da quello successivo, soltanto quelli prodotti nel territorio italiano. I redditi del lavoro svolto in Svizzera dopo il trasferimento sono imponibili esclusivamente in tale Stato; per l’anno seguente la dichiarazione italiana è dovuta solo in presenza di redditi prodotti in Italia.

Documento ufficiale

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.