Sintesi
Una società cantieristica, dopo lo scioglimento consensuale del contratto per la costruzione e vendita di uno yacht, deve corrispondere al committente il rimborso delle somme anticipate, un indennizzo per l’inflazione e un compenso collegato allo scioglimento. L’Agenzia considera il rimborso fiscalmente irrilevante ai fini IRPEF, poiché ha funzione esclusivamente restitutoria. L’indennizzo per inflazione e il compenso costituiscono invece redditi diversi derivanti dall’assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere, sui quali la società deve applicare la ritenuta d’acconto del 20 per cento.
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