Sintesi
Un agente, trasferitosi in Grecia dopo la cessazione del rapporto con una banca italiana, deve ricevere ratealmente indennità determinate anche in funzione del portafoglio clienti e chiede quale Stato possa tassarle. L’Agenzia riconduce le somme all’attività svolta in Italia durante il rapporto di agenzia e, ai sensi della Convenzione Italia-Grecia, attribuisce la tassazione esclusiva all’Italia, Stato di residenza nel periodo di maturazione. Poiché al momento del pagamento il beneficiario è non residente, è ritenuta corretta l’applicazione della ritenuta prevista per tali soggetti.
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