Sintesi
Un ex consigliere regionale, fiscalmente residente in Tunisia dall’anno indicato nell’istanza, percepisce un assegno vitalizio erogato da una Regione e chiede quale Stato possa assoggettarlo a imposizione. L’Agenzia qualifica il vitalizio come indennità connessa alla cessazione della carica elettiva, assimilata al reddito di lavoro dipendente, e non come trattamento pensionistico. Poiché tale reddito percepito da un non residente non è considerato prodotto nel territorio italiano, il vitalizio non è imponibile in Italia; resta assorbita la valutazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Tunisia.
Documento ufficiale
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

