Circolare n. 10 del 04/03/2011

Rimborsi erogabili senza prestazione di garanzia - Art. 38-bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Tipologia
Circolare
Numero
10
Data
04/03/2011
Ente
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La circolare chiarisce il calcolo del limite dei rimborsi IVA erogabili senza garanzia ai contribuenti che soddisfano le condizioni di solvibilità e affidabilità previste dall’articolo 38-bis. Nel computo relativo al biennio precedente rientrano i versamenti di tributi e contributi INPS effettuati con modello F24, anche mediante compensazione; tra i rimborsi rilevano sia quelli materialmente erogati sia i crediti tributari e contributivi utilizzati in compensazione. Per beneficiare dell’esonero, il contribuente deve dichiarare gli eventuali rimborsi ricevuti dall’INPS o attestare di non averne percepiti, fermo restando che l’esonero non è cumulabile con quello previsto per i rimborsi in conto fiscale.

Documento ufficiale

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

I PDF sono copie dei documenti pubblicati dall’ente indicato. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.