Circolare n. 33/E del 22/07/2016

Esecuzione dei rimborsi IVA, di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla luce delle novità introdotte dai decreti legislativi n. 156 e 158 del 24 settembre 2015 e ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia - La circolare n.33 è stata sostituita il 25 luglio in quanto la versione precedente conteneva un refuso nella numerazione dei paragrafi (La numerazione dei paragrafi 1.2 e 1.3 è sostituita rispettivamente dai paragrafi 2.2 e 2.3)

Tipologia
Circolare
Numero
33/E
Data
22/07/2016
Ente
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La circolare chiarisce gli effetti della riforma degli interpelli e del sistema sanzionatorio sull’esecuzione dei rimborsi IVA, esaminando società non operative o in perdita sistematica, sospensione e compensazione, fermo amministrativo, garanzie e IVA di gruppo. Le società di comodo possono attestare le situazioni oggettive mediante dichiarazione sostitutiva oppure presentare interpello; la presenza dell’attestazione, in assenza di altre cause ostative, consente l’erogazione del rimborso. La nuova disciplina estende inoltre la sospensione a tutti gli importi dovuti in base all’atto di accertamento.

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