La correzione degli errori contabili ha cambiato regole fiscali: il DLgs. 192/2025, il correttivo alla riforma dei redditi d’impresa, ha riscritto la materia inserendo il comma 1-ter nell’art. 83 del TUIR, applicabile alle correzioni rilevate nei bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025. Assonime, con la circolare n. 20 del 5 agosto 2026, ne ha ricostruito il perimetro. Il punto che interessa di più chi assiste le imprese è l’ambito soggettivo: la procedura semplificata, che dà rilevanza fiscale immediata alle poste correttive senza dichiarazione integrativa, spetta solo a chi sottopone obbligatoriamente il bilancio a revisione legale dei conti, e il requisito si verifica nell’esercizio della correzione, non in quello dell’errore.
— PREVEDE LA PROCEDURA SEMPLIFICATACosa prevede la procedura semplificata
La procedura riconosce fiscalmente i componenti di reddito imputati in bilancio nell’esercizio in cui la correzione viene contabilizzata, senza che occorra presentare la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso. Il vantaggio è evidente sul piano operativo: niente riapertura del periodo pregresso, niente ricalcolo dell’imposta di quell’anno, nessun onere sanzionatorio legato al ravvedimento, e un eventuale credito utilizzabile subito.
Il beneficio, però, è oggi molto più circoscritto di quanto fosse nella versione della norma introdotta dal DL 73/2022. Il correttivo ha costruito un perimetro selettivo che si regge su tre condizioni cumulative: la revisione legale obbligatoria, la natura non rilevante dell’errore, il rispetto di un termine breve per la correzione. Se una sola manca, si torna alla dichiarazione integrativa.
— REVISIONE LEGALE OBBLIGATORIA COMELa revisione legale obbligatoria come condizione soggettiva
L’art. 83 comma 1-ter del TUIR riserva il regime ai soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. La formulazione non lascia margini: restano fuori, per difetto del requisito soggettivo, le imprese che sottopongono il bilancio a revisione su base volontaria, anche quando adottano procedure di controllo del tutto assimilabili a quelle richieste alle imprese obbligate. È una scelta discutibile sul piano della ragionevolezza, perché la qualità del controllo è la stessa, ma il dato letterale è quello e la lettura di Assonime lo conferma.
Il punto merita attenzione nella pratica proprio per le società che stanno ai confini dell’obbligo, quelle che entrano ed escono dalla nomina dell’organo di controllo al variare dei parametri dell’art. 2477 c.c. o del perimetro del consolidato: qui il regime fiscale della correzione può esserci in un esercizio e non esserci in quello successivo.
— SOLO ERRORI NON RILEVANTI, E SOLOSolo errori non rilevanti, e solo entro un termine breve
Le altre due condizioni sono spesso trascurate nei commenti e sono invece quelle che, nella maggior parte dei casi concreti, chiudono la porta.
La prima è la natura dell’errore: la rilevanza fiscale diretta riguarda i soli errori non rilevanti, secondo la qualificazione dei principi contabili di riferimento, l’OIC 29 per i soggetti OIC e lo IAS 8 per i soggetti IAS/IFRS. Gli errori rilevanti, quelli che si correggono rettificando il saldo di apertura del patrimonio netto, continuano a richiedere la dichiarazione integrativa riferita all’esercizio dell’errore. La qualificazione contabile, quindi, non è più solo una scelta di rappresentazione: determina la strada fiscale.
La seconda è il tempo. La correzione deve intervenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali e reddituali sono stati erroneamente rilevati, o avrebbero dovuto esserlo, e comunque prima che l’impresa abbia formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. La finestra utile è dunque di poco più di un esercizio: l’idea che la procedura serva a sistemare annualità remote non regge più, ed è il punto su cui è più facile sbagliare ragionando per abitudine sul regime previgente.
— CONTA L'ESERCIZIO DELLA CORREZIONEConta l’esercizio della correzione, non quello dell’errore
Sul requisito soggettivo Assonime richiama la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 63/2025, resa in vigenza del regime previgente ma ritenuta ancora utilizzabile: ciò che rileva è la sussistenza della revisione legale nell’esercizio in cui l’errore viene corretto, cioè quello in cui sono contabilizzate le poste correttive, non nell’esercizio in cui l’errore è stato commesso.
Un esempio, costruito dentro il nuovo limite temporale. Una società entra nell’obbligo di revisione legale nel 2026 e, redigendo il bilancio di quell’anno, rileva un errore di competenza commesso nel 2025, quando la revisione obbligatoria non era ancora prevista: la correzione può accedere al regime, perché il requisito soggettivo si misura al momento della correzione e il termine, l’approvazione del bilancio 2026, è rispettato. Il ragionamento vale a specchio: se nel 2026 la società fosse invece uscita dall’obbligo di revisione, la stessa correzione richiederebbe la dichiarazione integrativa riferita al 2025.
— AMBITO SOGGETTIVO PIÙ AMPIOUn ambito soggettivo più ampio di quanto sembri
La circolare osserva che nel regime rientrano anche le micro imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata e che determinano il reddito secondo l’impostazione giuridico-formale, la cosiddetta derivazione semplice. Si tratta di fattispecie residuali, come le micro imprese obbligate alla revisione perché tenute alla redazione del bilancio consolidato. La rilevanza fiscale delle poste correttive, del resto, non è circoscritta ai soli soggetti in derivazione rafforzata: in questo senso, ricorda Assonime, si è espressa la Relazione illustrativa al decreto.
Sempre secondo la circolare, la disciplina dovrebbe operare, sussistendo le altre condizioni, anche per gli enti non commerciali che esercitano attività commerciale e sono sottoposti a forme di vigilanza o di controllo legale dei conti, oltre che per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, quantomeno quando l’errore commesso dalla stabile organizzazione e la relativa correzione trovino corrispondenza nel bilancio, obbligatoriamente revisionato, della casa madre. Sono letture estensive di una associazione di categoria, non prassi dell’Amministrazione: in queste situazioni conviene documentare il percorso seguito e mettere in conto una possibile contestazione.
— GIUDIZIO DEL REVISOREIl peso del giudizio del revisore
La norma nulla dice sull’esito dell’attività di revisione: non è quindi richiesto un giudizio positivo per applicare la procedura, e un giudizio con rilievi su aspetti estranei non dovrebbe pregiudicarla. Assonime segnala però che il regime non dovrebbe trovare applicazione quando il revisore, nell’esprimere il giudizio, eccepisca proprio una scorretta applicazione della disciplina della correzione degli errori, in particolare la qualificazione come non rilevante di un errore che rilevante è. In quel caso viene meno la seconda delle tre condizioni, non un requisito formale.
Ne discende un’indicazione pratica per il revisore: la valutazione sulla rilevanza dell’errore ha ormai un effetto fiscale diretto sul suo cliente, e va documentata nelle carte di lavoro con la stessa cura riservata alle stime significative.
— SOGGETTI ESTERI FISCALMENTEI soggetti esteri fiscalmente residenti
La circolare si sofferma infine sui soggetti esteri fiscalmente residenti in Italia che redigono il bilancio secondo i principi contabili vigenti nella propria giurisdizione. Se adottano gli IAS/IFRS o i principi contabili locali, non dovrebbero esserci dubbi sull’applicabilità del regime, sempre che ricorrano le altre condizioni, revisione obbligatoria compresa. Nell’ipotesi in cui il bilancio sia predisposto con principi contabili ibridi e il reddito sia determinato su un rendiconto integrativo IAS/IFRS, secondo lo schema esaminato dalla risposta a interpello n. 220/2025, la correzione dovrebbe comunque poter rientrare nella disciplina, quantomeno per gli errori relativi a scritture non oggetto di rettifica nel rendiconto integrativo. Anche qui si tratta di una conclusione interpretativa e non di un chiarimento ufficiale.
— SINTESI DEI REQUISITIIl quadro di sintesi
| Situazione | Procedura semplificata |
|---|---|
| Bilancio con revisione legale obbligatoria, errore non rilevante corretto nei termini | Sì |
| Bilancio con revisione solo volontaria | No |
| Requisito revisione presente solo nell’esercizio dell’errore | No |
| Requisito revisione presente nell’esercizio della correzione | Sì |
| Errore qualificato come rilevante secondo OIC 29 o IAS 8 | No, serve l’integrativa |
| Correzione oltre l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello dell’errore | No |
| Correzione dopo la formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche | No |
| Revisore eccepisce l’errata qualificazione dell’errore come non rilevante | No |
— AZIONI PER IN CONCRETOCosa fare in concreto
Per chi predispone o certifica i bilanci 2025-2026 il percorso è lineare e va seguito in quest’ordine: verificare se l’obbligo di revisione sussiste nell’esercizio in cui si contabilizza la correzione; qualificare l’errore come rilevante o non rilevante secondo l’OIC 29 o lo IAS 8, motivando per iscritto; controllare che il termine di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello dell’errore non sia già decorso e che non siano in corso attività di controllo formalmente notificate. Solo se le tre risposte sono positive la correzione produce effetti fiscali immediati; altrimenti resta la dichiarazione integrativa, con il calcolo delle imposte dell’annualità di origine.
La circolare, per stessa ammissione di Assonime, è “oltremodo copiosa”, segno della complessità della materia: diversi profili, in particolare quelli dei soggetti esteri e delle stabili organizzazioni, attendono ancora una presa di posizione dell’Agenzia.

