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Correzione errori contabili: il nodo del limite temporale

Correzione errori contabili: il nodo del limite temporale

18 Agosto, 2026

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La circolare Assonime n. 20/2026, diffusa il 5 agosto, torna sulla nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili e mette a fuoco il suo aspetto più restrittivo: il termine entro cui è possibile avvalersi della procedura semplificata. L’Associazione propone di ampliarlo, almeno per le imprese con controlli interni più solidi.

La nuova disciplina dell’art. 83 comma 1-ter del TUIR

Il D.Lgs. 192/2025 ha inserito il comma 1-ter nell’art. 83 del TUIR, riconoscendo rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili entro un perimetro più ristretto rispetto al passato. La procedura semplificata riguarda i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio d’esercizio a revisione legale e si applica solo agli errori diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti. Ai fini IRAP è richiesto anche che la base imponibile non sia negativa nei periodi coinvolti.

Il termine per correggere: l’esercizio successivo

La correzione va effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati, o avrebbero dovuto esserlo, e comunque prima dell’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento formalmente conosciute. Il nuovo assetto conserva la logica semplificatoria introdotta dal DL 73/2022, convertito nella L. 122/2022: evita, nei casi ammessi, la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso. Restringe però l’ambito applicativo, escludendo espressamente gli errori rilevanti.

La posizione di Assonime

Secondo la circolare, i processi di fast closing portano nella maggior parte dei casi a intercettare e correggere gli errori già nell’esercizio successivo. Non è escluso, però, che alcune imprese debbano correggere errori della stessa natura anche oltre, in esercizi ulteriori, magari a più riprese. Per questo motivo Assonime ha prospettato, de iure condendo, l’opportunità di ammettere almeno la correzione nel secondo esercizio successivo. Il tema riguarda soprattutto le realtà con processi contabili complessi, volumi operativi elevati e rapporti continuativi con clienti e fornitori, dove l’emersione tardiva di un errore non rilevante non segnala necessariamente un comportamento anomalo, ma può dipendere dalla fisiologia dei processi di acquisto e vendita.

Un termine più ampio per l’adempimento collaborativo?

Per i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, secondo quanto previsto dagli artt. 3-7 del D.Lgs. 128/2015, il ragionamento potrebbe spingersi oltre. Questi contribuenti instaurano un rapporto strutturato con l’Amministrazione finanziaria, basato su interlocuzione preventiva, mappatura dei rischi fiscali e un tax control framework (TCF) efficace e certificato. Quando a questi presidi si aggiunge la revisione legale del bilancio, il rischio che la correzione dell’errore serva a spostare componenti reddituali per mera convenienza si riduce. Per tali soggetti, secondo Assonime, potrebbe avere senso valutare un termine più ampio di quello ordinario, ad esempio pari al terzo esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso: non una generalizzazione della semplificazione, ma una calibrazione sui contribuenti con un livello rafforzato di controllo interno e trasparenza.

Il tema della cooperative compliance è comunque già in movimento su un altro fronte: lo stesso decreto correttivo Omnibus approvato il 4 agosto 2026 ha differito dal 30 settembre al 31 dicembre il termine per la certificazione del tax control framework, accogliendo una richiesta del Consiglio Nazionale dei Commercialisti.

I paletti che resterebbero fermi

L’eventuale apertura, nella proposta di Assonime, resterebbe circoscritta. Fuori dalla procedura semplificata continuerebbero a restare gli errori rilevanti, gli errori di natura fiscale, le condotte simulatorie o fraudolente, e le correzioni effettuate dopo la formale conoscenza di attività istruttorie o di controllo da parte dell’Amministrazione.

Per ora si tratta di una proposta de iure condendo, non di una regola già in vigore. Nel frattempo imprese e revisori devono muoversi entro i confini più stretti fissati dal D.Lgs. 192/2025, con il termine dell’esercizio successivo come limite invalicabile per la correzione semplificata.

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