Cassazione, sentenza n. 385 del 10/01/2022
Sentenza n. 385 del 10/01/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 385
- Data
- 10/01/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una concessionaria autostradale aveva impugnato la TOSAP richiesta per l’occupazione di aree comunali mediante cavalcavia, sostenendo l’esenzione prevista per le occupazioni dello Stato; i giudici di merito avevano accolto tale impostazione perché le opere appartenevano al demanio statale. La Cassazione ha ritenuto invece che l’occupazione, anche sovrastante e di fatto, fosse imputabile alla concessionaria, che gestiva e sfruttava economicamente l’infrastruttura in autonomia, restando irrilevanti la proprietà statale e il futuro ritorno della gestione allo Stato. Accolto il ricorso della società di riscossione, ha cassato la decisione e rigettato nel merito l’impugnazione della contribuente.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ICA s.r.l., Concessionaria del Servizio di Riscossione dei Tributi per conto del Comune di Collesalvetti notificava alla Società SXXXX autostrada Ligure Toscana l'avviso di accertamento con il quale le intimava il pagamento della TOSAP per l'annualità 2004 dovuta per l'occupazione di aree nel comune di Collesalvetti da parte di taluni cavalcavia autostradali di pertinenza dell'Autostrada (XXXXX).
La società impugnava – con distinti ricorsi – detto avviso innanzi alla C.T.P. di Livorno, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a).
La C.T.P., previa riunione dei ricorsi, li accoglieva.
Proposto appello da parte dell'IXXX, la C.T.R. della Toscana lo respingeva sul rilievo che il viadotto autostradale, in quanto di proprietà dello Stato e seppure realizzato in concessione dalla società Salt rientrava nell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a, secondo cui sono esenti dalla tassa le occupazioni effettuate dallo Stato.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe propone ricorso per cassazione la società IXXXX s.r.l. affidato ad un solo motivo.
Si è costituita con controricorso la società SXXX autostrada Ligure Toscana replicando al ricorso dell'Ente Comunale.
La ricorrente ha depositato memorie difensive.
La pubblica udienza del 3.11.2021 si teneva in camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonchè del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, mentre il Procuratore Generale depositava conclusioni motivate scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione agli artt. 38, 39 e 49, lett. a, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Sostiene che, per effetto della concessione rilasciata dallo Stato, si era realizzata una occupazione dello spazio pubblico comunale che era soggetta a tassazione a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 2, e non era applicabile l'esenzione di cui al cit. D.Lgs., art. 49, lett. a, poichè la norma esonerativa è limitata al caso in cui l'occupazione sia effettuata direttamente dallo Stato, con esclusione delle opere, ancorchè di proprietà dello Stato, realizzate e gestite in regime di concessione amministrativa, considerato che in tal caso la tassa è dovuta a norma del cit. art. 38, comma 2.
5. La censura merita accoglimento.
Questa Corte (cfr. Cass. nn. 20974/2020; 18385/2019; Cass. n. 19693/2018, 11886/2017, 11689/2017) ha già statuito che il presupposto impositivo della TOSAP è costituito – ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39 – dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico.
Pertanto, ai fini della TOSAP, rileva il fatto in sè della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (cfr. Cass. nn. 11553/2003, 2555/2002), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49.
Nel caso in esame vi è la sottrazione o la limitazione dell'uso del suolo pubblico da parte della società SXXX S.p.A. a mezzo del viadotto autostradale sopraelevato in assenza della concessione od autorizzazione comunale prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39 e si è realizzata, perciò, una occupazione di fatto che è comunque tassabile, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione.
Va rilevato, invero, che non può esservi dubbio alcuno sul fatto che il viadotto impedisce l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante.
Inoltre, va considerato che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 2, prevede che "sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa". Detta norma non può che essere interpretata nel senso che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta alla tassa sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti lo spazio pubblico, ben potendo esistere impianti che si sviluppano sopra il suolo per i quali non si giustificherebbe un diverso trattamento normativo.
5.1 Infine, non può revocarsi in dubbio che il viadotto autostradale costituisca un impianto ai fini della norma di che trattasi in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l'utilità.
Con riguardo poi all'eventuale esenzione per l'occupazione effettuata dall'impresa che ha provveduto, in forza di concessione conferita dallo Stato, all'esecuzione del lavoro pubblico costituito dalla rete autostradale di cui fa parte il viadotto in questione, questa Corte ritiene che l'occupazione medesima debba considerarsi propria dell'ente concessionario e vada, dunque, assoggettata alla tassa ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 2, in quanto la società concessionaria è l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 143, comma 1) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati (art. 143, comma 2) per la durata, di regola, non superiore a trenta anni (art. 143, comma 6); a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poichè, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.
Ne deriva che l'esenzione prevista dal cit. decreto, art. 49, lett. a, non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello Stato.
6. Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 2 e il ricorso originarlo della contribuente va rigettato.
Le spese processuali si compensano in considerazione in considerazione dell'epoca in cui si è consolidata la giurisprudenza citata.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.
– Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della quinta sezione della Corte di Cassazione tenuta da remoto, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022
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