Cassazione, sentenza n. 5179 del 17/02/2022
Sentenza n. 5179 del 17/02/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5179
- Data
- 17/02/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio riguardava la revoca dei benefici prima casa per un immobile ritenuto di lusso, con obbligazione solidale del venditore e dell’acquirente rispetto alle somme recuperate. Nel corso della cassazione, l’acquirente coobbligato aveva perfezionato la definizione agevolata della controversia relativa al medesimo avviso di liquidazione. Poiché la disciplina applicata stabilisce che la definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio promosso dal venditore e ha compensato le spese.
Testo della pronuncia
1. Con avviso di liquidazione ed irrogazioni sanzioni n. (—), notificato il 18.1.2007, l'Agenzia delle entrate revocava i benefici cd "prima casa" richiesti in relazione all'atto di compravendita del 10.12.2004, avendo l'immobile ceduto dal contribuente natura di bene di lusso D.M. 2 agosto 1969, ex art. 6 e, dunque, una superficie superiore a mq. 240.
2. P.R. impugnava il suddetto avviso e la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna (CTR), con la sentenza n. 77/02/13, depositata il 28.3.2013, confermava la pronuncia di primo grado e, per l'effetto, rigettava l'originario ricorso del contribuente sul rilievo che anche la parte venditrice era tenuta al pagamento delle somme oggetto della revoca delle agevolazioni "prima casa" e che le uniche superfici da escludere dal computo di quelle rilevanti D.M. 2 agosto 1969, ex art. 6 erano quelle indicate da tale norma.
3. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
4. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
5. Con ordinanza del 16.06.2016 è stato disposto il rinvio alla pubblica udienza non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..
6 In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie con le quali davano atto che il coobbligato, M.R., aveva definito il contenzioso con adesione alla definizione agevolata D.L. n. 119 del 2008, ex. art.6, comma 2, e, pertanto, chiedevano venisse dichiarata estinzione del presente giudizio.
Motivi della decisione
1. In via preliminare va rilevato che con ordinanza n. 16368 del 2021 questa Corte ha dichiarato estinto il giudizio promosso da M.R., parte acquirente dell'immobile ceduto dall'odierno ricorrente avverso il medesimo avviso di liquidazione, per intervenuta definizione agevolata della lite D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.
In ragione di ciò, tenuto conto che il M. è contribuente coobbligato in solido con il P. e considerato che, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 14, "la definizione perfezionata dal coobligato giova in favore degli altri", il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, in conseguenza dell'estinzione di quello avente N. R.G. n. 16925 del 2014.
P.Q.M.
La Corte – Dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022
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