Cassazione, sentenza n. 7981 del 11/03/2022

Sentenza n. 7981 del 11/03/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
7981
Data
11/03/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un Comune aveva impugnato la decisione che, in materia di ICI, aveva riconosciuto a un ente non commerciale la riduzione per immobili inagibili e l’esenzione per altri fabbricati. Il ricorso per cassazione era stato proposto oltre il termine lungo, chiedendo la rimessione in termini per la tardiva comunicazione del deposito della sentenza regionale. La Corte ha chiarito che quel termine decorre dalla pubblicazione mediante deposito, indipendentemente dalla comunicazione di cancelleria, e che il difensore deve verificarne l’avvenimento; ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il merito delle agevolazioni.

Testo della pronuncia

1. Con sentenza n. 50/35/15, depositata il 12 gennaio 2015, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l'appello proposto dal Comune di San Marcello Pistoiese, avverso la sentenza n. 173/2/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ICI per il 2004, proposto dalla Fondazione 'Filippo Turatì, ente morale ed onlus, per ottenere il riconoscimento della riduzione del 50% dell'imposta per inagibilità di alcuni immobili e dell'esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), per altri.

3. avverso la sentenza di appello il Comune proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 18 febbraio 2016, formulando preliminarmente un'istanza di rimessione in termini stante la tardività del ricorso, affidato a quattro motivi; la Fondazione resisteva con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il Comune denunciava la mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per carenza di motivi e difetto probatorio assoluto – violazione dell'art. 2967 c.c. (mancato assolvimento dell'onere probatorio);

2. con il secondo motivo deduceva: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i); violazione e falsa applicazione della L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 7, comma 2- bis, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 39, entrato in vigore in data 4 luglio 2006; violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva ed uguaglianza; omessa motivazione su punto fondamentale e decisivo della controversia, e lamentava che fosse stata riconosciuta l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i, pur mancando la prova della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, richiesti dalla norma, per godere dell'agevolazione, non avendo i giudici di entrambi i gradi di merito considerato che è la natura dell'attività in concreto svolta dall'Ente, che determina la possibilità di ottenere l'agevolazione richiesta, a prescindere dalla natura dell'Ente stesso;

3. con il terzo motivo deduceva l'illegittimità' costituzionale e la violazione della direttiva comunitaria in materia di concorrenza e aiuti di stato della L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 7, comma 2-bis, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 39, con conseguente inapplicabilità' nell'ordinamento del singolo Stato (italiano) sotto identico profilo, nonchè l'illegittimità' del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), se interpretato nel senso di agevolare enti non commerciali che svolgono attività commerciale;

4. con il quarto motivo eccepiva la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, per il mancato rilievo dell'assoluta infondatezza della richiesta dell'agevolazione, attesa l'assenza di una valida prova sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma per godere del beneficio 5. l'istanza di rimessione in termini veniva fondata sulla circostanza di aver avuto conoscenza dell'avvenuto deposito della sentenza della CTR, in data 12 gennaio 2005, solo a seguito della comunicazione del dispositivo da parte della cancelleria, avvenuta in data 18 agosto 2015.

6. Va, al riguardo, preliminarmente osservato che l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184-bis c.p.c., può trovare applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione (Cass. n. 3277 del 2012).

Tanto premesso, rileva tuttavia che, ai fini della proposizione dell'impugnazione, il termine c.d. lungo fissato dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, prescinde dal rispetto o meno dell'obbligo di comunicazione alle parti ad opera della cancelleria. (Vedi Cass. n. 15778 del 2007; n. 14297 del 2010; n. 26402 del 2014) Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto; tale errore sussiste, in particolare, allorchè la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità (vedi Cass. n. 17704 del 2010).

6.1 Questa Corte ha, infatti, già affermato che è ravvisabile un errore di diritto, che non può ritenersi incolpevole e giustificare quindi la rimessione in termini rispetto alla decadenza dai termini per impugnare, ove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Cass. n. 5946 del 2017).

7. In continuità con tali principi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.

7.1 Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

7.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater) – della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il Comune ricorrente a pagare alla controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi-, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2022

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