Cassazione, sentenza n. 8158 del 14/03/2022
Sentenza n. 8158 del 14/03/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8158
- Data
- 14/03/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro un avviso ICI, ritenendo non provata la data di ricezione e quindi la tempestività dell’impugnazione. La Cassazione ha rilevato che non erano stati esaminati la busta e il rapporto postale prodotti e che, in assenza di contestazione del Comune, l’inammissibilità non poteva essere pronunciata d’ufficio; ha inoltre riscontrato affermazioni inconciliabili nella motivazione. Accolti i motivi relativi a prova, inammissibilità e contraddittorietà, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione.
Testo della pronuncia
1. Con sentenza n. 6612/2014, depositata il 2 luglio 2014, La Commissione tributaria regionale della Campania, nel confermare la prima decisione, dichiarava inammissibile l'originario ricorso proposto dal contribuente per non aver fornito la prova della ricezione della notificazione dell'avviso ICI, annualità di imposta 2007.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
L'intimata non ha svolto difese.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
2. Con la prima censura si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell'art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3); per non avere i giudici regionali ritenuto assolto l'onere della prova in ordine alla tempestività del ricorso introduttivo del giudizio, avendo il ricorrente depositato la busta contenente l'avviso opposto e l'attestazione telematica delle Poste relativa alla data della sua spedizione e della sua ricezione(3.03.2011, data allegata già col primo ricorso); assumendo altresì che la tempestività del ricorso – notificato il 24.04.2011- non era stata oggetto di contestazione da parte del Comune.
3. Con la seconda censura si lamenta l'illogicità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5), deducendo nell'illustrazione della censura l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto, dopo aver statuito che l'appello era fondato, la Regionale decideva "nel merito", assumendo "che difettava la prova della tempestività della notifica del ricorso, dichiarandolo inammissibile", omettendo di esaminare la documentazione prodotta in giudizio.
3. Il terzo motivo prospetta la nullità della sentenza per errore in procedendo e violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., nonchè dell'art. 2697 c.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 22, ex art. 360 c.p.c., n. 4), per vizio di ultrapetizione, assumendo che i giudici di appello pur potendo rilevare d'ufficio l'intempestività del ricorso, non potevano sanzionare il ricorrente con la declaratoria di inammissibilità; aggiungendo che in ogni caso, i giudici del gravame avevano deciso omettendo di instaurare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.
4. Col quarto mezzo si deduce la violazione delle medesime norme rubricate nel precedente motivo in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che il rilievo di ufficio dei giudici tributari è correlata alla violazione degli oneri posti a carico del ricorrente dal citato art. 22, comma 1.
5. Il quinto motivo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, ex art. 360 c.p.c., n. 3), evidenziando nuovamente la contraddittorietà della motivazione che dopo aver affermato la fondatezza del gravame, ha deciso "nel merito", soffermandosi a valutare l'ammissibilità del ricorso originario.
6. Con l'ultimo mezzo si deduce la violazione delle norme già indicate nonchè dell'art. 111 Cost, oltre alla nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il decidente emesso una sentenza a sorpresa, riproponendo le osservazioni svolte con il terzo motivo di ricorso.
7. La prima censura, pur deducendo un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3), e il secondo motivo lamentano l'omesso esame della documentazione prodotta dal ricorrente in appello al fine di dimostrare la data di ricevimento dell'avviso opposto, vale a dire la busta contenente l'avviso Ici annualità 2007 ed il rapporto telematico delle Poste Italiane attestante la data di spedizione e quella di effettivo ricevimento dell'avviso (allegati n. 5 del fascicolo d'appello), documenti che non risultano essere stati esaminati dalla Commissione Tributaria Regionale. La decisione del giudice di appello non si è fondata sulla complessiva valutazione del materiale probatorio, sicchè appare erroneo il percorso logico che conduce a ritenere non provata la tempestività del ricorso, pur in assenza di contestazioni da parte del Comune. Vale osservare, in particolare, che il ricorrente non pone un problema di valutazione del materiale probatorio, questione di stretto merito, ma di omesso esame del materiale probatorio decisivo al dine di vincere la presunzione di veridicità delle risultanze catastali (Cass. 13061/2017; Cass. n. 14420/2010).
8. La terza censura è altresì fondata quanto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
La CTR non avrebbe potuto, infatti, d'ufficio dichiarare inammissibile il ricorso per non avere il contribuente comprovato la data di ricezione della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, atteso che il Comune di Avellino, costituito nel giudizio di primo grado, non risultava avere in alcun modo contestato la tempestività del ricorso (sull'applicabilità anche al processo tributario del principio di non contestazione cfr. già Cass. sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540 e successiva giurisprudenza conforme). Al riguardo va richiamato l'orientamento di questa Corte (Cass. n. 20612 del 12/10/2016; Cass. n. 26560 del 17/12/2014; Cass. n. 15444 del 30/06/2010 e molte altre) secondo il quale "le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato"; ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (sentenze C. Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002)". Con riguardo alla specifica questione, poi, si è sottolineato che "la chiave di volta dell'intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 (ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi"), il quale stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilità (da intendersi, come si è detto, quale vera e propria extrema ratio) quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali" (Cass. n. 26560 del 17/12/2014).
Si tratta, invero, di un obbligo del giudice a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente (v. Cass. n. 22770 del 23/10/2006; Cass. n. 11435 del 11/05/2018). Ed in questa prospettiva la Corte ha, da ultimo, affermato che "ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto" (Cass. n. 10209 del 2017).
9. Prive di pregio sono invece le critiche sollevate con l'ultima parte del terzo motivo concernenti l'omessa instaurazione del contraddittorio da parte del giudice regionale sulla questione decisa e la sesta censura relativa alla violazione dell'art. 101 c.p.c., e dell'art. 111 Cost., atteso che la sentenza di secondo grado ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dal contribuente, salvo poi decidere nel medesimo senso sulla doglianza di appello. Sul punto va affermato, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il principio di diritto secondo cui "l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2, ha lo scopo di vietare le decisioni c.d. 'a sorpresa" o "della terza via"; tale obbligo, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalle parti e non vale, invece, per le questioni che – pur rilevabili d'ufficio – siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. "in senso lato"" (V. ex plurimus, Cass. n. 29098/2017, in motiv.). Nel caso di specie era stato oggetto di gravame da parte del contribuente.
9. Tanto premesso, la quinta censura relative alla illogicità e contraddittorietà della motivazione risulta fondata.
In seguito alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), integra motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, quella che affermi la sussistenza (di un presupposto per l'applicazione di una norma negandone immotivatamente la conseguente applicazione (Cass. n. 4367 del 22/02/2018); la Corte di cassazione può, dunque, sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto. (n. 16502/2017).
Ne consegue che l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, determina la nullità della sentenza.
Nella specie, la C.T.R. dopo aver affermato la fondatezza del gravame e la nullità della decisione di primo grado (ma senza esplicitarne le ragioni), statuiva che non sussistevano le condizioni della retrocessione del processo al primo grado, ed esaminava " il merito" della controversi, concludendo, tuttavia, per l'inammissibilità del ricorso originario e respingendo – nel merito – il gravame, producendo quir di affermazioni inconciliabili in ordine alla ammissibilità o meno del ricorso originario.
In conclusione va accolto il primo, il secondo, la prima parte del terzo motivo nonchè il quinto motivo del ricorso, respinti l'ultima parte del terzo mezzo (relativo alla cd " sentenze a sorpresa") ed il sesto motivo ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo, il secondo, la p rima parte del terzo motivo nonchè il quinto motivo del ricorso, respinti parte del terzo ed il sesto motivo ed assorbiti i restanti; cassa la sentenza impegnata e rinvia alla CTR Campania in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 16 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2022
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