Cassazione, ordinanza n. 15974 del 18/05/2022
TOSAP - Occupazione abusiva - Accertamento - Allegazione verbali - Non necessaria.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15974
- Data
- 18/05/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava avvisi TOSAP per occupazione abusiva di suolo pubblico, sostenendo che non fossero stati allegati i verbali della polizia municipale né il regolamento e le tariffe comunali richiamati. La Cassazione ha rilevato che gli avvisi indicavano direttamente dimensioni e durata dell’occupazione, sicché i verbali non ne integravano la motivazione e potevano essere utilizzati sul piano probatorio; gli atti comunali generali, soggetti a pubblicità legale, non dovevano essere allegati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma della legittimità degli avvisi.
Massima
In tema di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità integrativa delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 241/1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva. Nel caso di specie, l'avviso faceva riferimento ai verbali della polizia municipale di constatazione dell'occupazione abusiva di suolo comunale, senza che, tuttavia, questi verbali integrassero la motivazione dell'avviso essendo la motivazione, sotto il profilo del presupposto di fatto della determinazione amministrativa, immediatamente espressa dall'indicazione nell'avviso delle dimensioni dell'area occupata e della durata dell'occupazione.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Premesso che:
1. la Ctr della Calabria, con la sentenza in epigrafe, riteneva congruamente motivati e quindi legittimi gli avvisi di pagamento TOSAP degli anni 2009-2012, emessi dal Comune di Bova Marina nei confronti di I.D. per abusiva occupazione di suolo comunale come risultante da plurimi verbali di accertamento della polizia municipale;
2. il contribuente lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, per non avere la CTR invalidato gli avvisi malgrado gli stessi non recassero in allegato e non riproducessero i verbali suddetti, mai notificati ad esso contribuente, nè il testo del regolamento comunale e della tariffa richiamati nei medesimi avvisi a base della liquidazione degli importi pretesi dall'amministrazione;
3. il Comune di Bova Marina ha depositato controricorso;
4. il contribuente ha depositato memoria con cui, oltre ad insistere nel ricorso, rileva che in altre vicende asseritamente simili a quella che occupa, riguardanti altri avvisi TOSAP del Comune di Bova Marina, vi sono state decisioni della CTP di Reggio Calabria che hanno "cassato i provvedimenti impugnati" e che sono passate in giudicato.
Considerato che:
1. va in primo luogo premesso che nessun effetto di giudicato possono avere le sentenze evocate in memoria, rese tra terzi (art. 2909 c.c.);
2. il ricorso è infondato.
La L. 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"), art. 7, comma 1, stabilisce che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) stabilisce che 162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità', del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonchè' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo".
E' stato precisato che "In tema di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità "integrativa" delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, sicchè detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva" (Sez. 5 -, ordinanza n. 24417 del 05/10/2018).
Nel caso di specie, come emerge dalla lettura dell'avviso riprodotto nel ricorso per cassazione, l'avviso fa riferimento ai verbali della polizia municipale di constatazione dell'occupazione abusiva, senza che, tuttavia, questi verbali integrino la motivazione dell'avviso essendo la motivazione – sotto il profilo del presupposto di fatto della determinazione amministrativa – immediatamente espressa dall'indicazione – nell'avviso – delle dimensioni dell'area occupata e della durata dell'occupazione.
Quanto poi alla mancata allegazione o riproduzione delle delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe, "non rientrano tra i documenti che debbono essere allegati agli avvisi di accertamento, atteso che si tratta di atti amministrativi di carattere generale che sono a disposizione del pubblico e vengono pubblicati con affissione all'albo pretorio (Sez. 5, Sentenza n. 3551 del 22/02/2005). Orbene, l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono, ripetesi, conoscibili (principio enunciato da Sez. 5, Sentenza n. 9601 del 13/06/2012 in tema di ICI, ma estensibile in via generale anche alle altre imposte comunali);
2. il ricorso deve essere pertanto rigettato;
3. le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Bova Marina le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1400,00, oltre spese forfetarie, accessori ed Euro 200,00 per esborsi;
ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta con modalità da remoto, il 23 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2022
Domande frequenti
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Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?
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Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?
Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.
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