Cassazione, ordinanza n. 21703 del 08/07/2022
TARI - Corsie di scorrimento dei parcheggi sotterranei - Esenzione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21703
- Data
- 08/07/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il Comune contestava l’esclusione dalla TARI delle corsie di scorrimento di un parcheggio sotterraneo, riconosciuta nei gradi di merito in applicazione del regolamento locale. La Cassazione rileva che la disposizione comunale esonerava le aree che, per natura o uso, non producono rifiuti in misura apprezzabile e che il relativo accertamento della CTR non era stato censurato; aggiunge che la stessa legge esclude le aree oggettivamente non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il ricorso comunale è quindi rigettato.
Massima
La Tari non è dovuta sulle corsie di scorrimento dei parcheggi sotterranei: la mancata applicazione del tributo, nella fattispecie, trova il suo fondamento nella previsione esonerativa introdotta dal regolamento comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013. Tuttavia, più che nella norma regolamentare, è la stessa legge ad escludere dal presupposto impositivo quelle aree in cui non può esserci oggettivamente e neppure potenzialmente la produzione di rifiuti urbani.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Premesso che:
1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Toscana ha confermato la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso originario proposto dalla Esselunga spa contro un avviso emesso dal Comune di Arezzo per Tari del 2016 su aree tra cui, per quanto ancora interessa, quelle destinate a "viabilità" in un parcheggio interrato, sottostante un supermercato di proprietà della suddetta società.
La CTR ha richiamato il Reg. Tari del Comune di Arezzo, art. 5, ai sensi del quale "non sono soggetti al tributo locale le aree che non possono produrre o non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono abitualmente destinati". Ha ritenuto "indubbio che le aree destinate a viabilità che siano situate in un parcheggio esterno o interno o non producono (secondo la comune esperienza) quantità apprezzabili di rifiuti";
2. il Comune di Arezzo ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo che la stessa contrasti con "la L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641 e 642, e con il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale del Comune, parte seconda, art. 4, comma 2".
3. la contribuente resiste con controricorso;
4. entrambe le parti hanno depositato memori.
Considerato che:
1. il ricorso è infondato.
1.1. Con la L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 639, è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC).
Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore".
Ai sensi del successivo comma 641, "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva".
La TARI ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria.
La Legge istitutiva, comma 642, dispone che "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria".
La Legge, con i commi 659 e 660, ha dato facoltà ai Comuni di prevedere "con regolamento di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, … riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo" nonchè (comma 660), "ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659, lett. da a) ad e)".
1.2. In base alla L. n. 147, quest'ultimo comma, è stato emanato il regolamento Tari del Comune di Arezzo, il cui art. 5, stabilisce come, riportato nella sentenza impugnata, che "non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre o non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare suo cui sono abitualmente destinati".
1.3. La CTR ha deciso facendo perno sul Regolamento, art. 5, con il quale è stata introdotta una esenzione ulteriore rispetto a quelle stabilite dalla legge istitutiva per le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
1.4. Le censure mosse dal Comune alla sentenza della CTR, come le pronunce anche di questa Corte menzionate dal Comune a sostegno di dette censure, hanno riguardo invece alla previsione della legge istitutiva della TARI (o a previsioni delle leggi istitutive della TARSU, della TIA o della TARES).
1.5. Merita aggiungere che il giudizio della CTR sulla assenza di dubbio in ordine al fatto che, "secondo la comune esperienza", "le aree destinate alla viabilità situate in un parcheggio esterno o interno non producono… quantità apprezzabile di rifiuti", preso a base per l'applicazione della norma del regolamento, non è stato censurato;
2. il ricorso deve essere rigettato;
3. le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla spa Esselunga le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2900,00, oltre spese forfetarie, accessori ed Euro 200,00 per esborsi;
ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta con modalità da remoto, il 11 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2022
Domande frequenti
Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?
La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.
Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?
Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.
Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?
Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

