Cassazione, sentenza n. 22911 del 21/07/2022
Sentenza n. 22911 del 21/07/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22911
- Data
- 21/07/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società consolidante contestava il disconoscimento dell’utilizzo in compensazione di un proprio credito IVA, non indicato in dichiarazione come ceduto al consolidato, sostenendo che l’omissione fosse meramente formale. La Corte ritiene sufficiente la motivazione della sentenza d’appello e dichiara inammissibile la censura sostanziale, perché non investiva la decisiva necessità di dare evidenza dichiarativa anche ai crediti propri utilizzati nel perimetro del consolidato e richiedeva una nuova valutazione documentale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
1. Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente A. S.r.l. ha impugnato due cartelle di pagamento per IRES e IVA relative al periodo di imposta (—), con cui l'Ufficio aveva disconosciuto sia una residua perdita (la cui ripresa veniva successivamente annullata in via di autotutela), sia un credito IVA maturato nel periodo di imposta (—), la cui cessione non era stata esposta nella dichiarazione della società e delle singole società rientranti nel perimetro del consolidato, non essendo – pertanto stata manifestata la volontà di cedere il credito al gruppo.
2. La società contribuente ha dedotto, per quanto qui rileva in relazione alla ripresa IVA, che il credito derivava dalla propria dichiarazione e non dalle società aderenti al consolidato.
3. La CTP di Milano ha accolto il ricorso quanto alla ripresa del credito IVA.
4. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 19 luglio 2016, ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che anche il credito proprio della consolidante debba essere oggetto di cessione al consolidato, per cui la mancata indicazione in dichiarazione del credito ne preclude l'utilizzo.
4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi, cui resiste l'Ufficio con controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria.
5. La causa è stata rimessa in pubblica udienza a seguito di rimessione operata ex art. 375 c.p.c., comma 2, dalla Sesta Sezione Civile.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., non avendo la sentenza impugnata chiarito l'iter motivazionale che l'ha portata ad accogliere l'appello dell'Ufficio quanto alla pretesa IVA.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 28 e 30, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8, comma 3, nonchè degli artt. 168, 183, 252, 261 della Dir. 2006/112/CE. Deduce parte ricorrente di avere optato quale consolidante, unitamente alle controllate, per il regime del consolidato. Osserva parte ricorrente come il credito in oggetto fosse un credito IVA proprio, utilizzato per il pagamento di un proprio debito IRES. Osserva, inoltre, che nella specie vi sarebbe stato un mero errore formale, per cui la contribuente avrebbe, in ogni caso, diritto al riconoscimento del credito se sussistano, come nella specie, i requisiti sostanziali del riconoscimento dell'eccedenza di imposta.
2. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso nel suo complesso, dovendo le questioni di inammissibilità essere esaminate in relazione a ciascuno dei motivi proposti.
3. Il primo motivo è infondato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Nella specie, il giudice ha esposto una motivazione succinta che rende comprensibile il percorso logico della decisione, incentrato sulla necessità della indicazione in dichiarazione della cessione del credito ("le istruzioni ministeriali prescrivono l'indicazione del credito complessivamente maturato in capo al gruppo e ceduto al consolidato fiscale, in apposito rigo della dichiarazione (…) non si rinviene alcuna traccia nelle dichiarazioni presentate dal contribuente della compensazione effettuata in data 16 giugno 2009 (…) utilizzando il credito IVA del gruppo per pagare l'IRES").
4. Il secondo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo il ricorrente non censura espressamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto applicabile il principio di necessaria indicazione in dichiarazione ("non si tratta di mera formalità ma di adempimento che garantisce certezza e stabilità nel rapporto tra Fisco e contribuente nell'ipotesi di consolidato fiscale") anche dei crediti IVA propri della società contribuente ai fini dell'utilizzo degli stessi per pagare i propri debiti di imposta in tema di imposte dirette e, quindi, ai fini della compensazione orizzontale nell'ambito del perimetro del consolidato (Cass., Sez. V, 26 ottobre 2020, n. 23424). Il ricorrente si duole, invero, dell'omesso rilievo della natura meramente formale dell'errore commesso da parte contribuente, che (secondo parte ricorrente) non comporterebbe il venir meno dei presupposti sostanziali ai fini della esistenza del credito e della successiva compensazione, questione estranea alla ratio della sentenza impugnata. Anche in memoria parte ricorrente insiste nella questione di esistenza dei presupposti sostanziali del credito, questione che tuttavia il giudice di appello non ha posto al centro della motivazione della decisione, avendo ritenuto che anche i crediti (in tesi certi e per i quali non vi sia contestazione dei presupposti sostanziali) devono avere evidenza in dichiarazione ai fini dell'utilizzo nell'ambito del perimetro del consolidato.
5. Il motivo è inammissibile anche sotto un ulteriore profilo, come evidenziato dal controricorrente e dal Pubblico Ministero, le cui conclusioni si condividono, ove osserva che il secondo motivo del ricorso si risolve "in concreto nella richiesta di esaminare elementi documentali e prove che sono stati oggetto della valutazione del giudice" e che è compito riservato al giudice del merito, al pari della scelta del materiale istruttorio.
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2022
Domande frequenti
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Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?
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Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?
Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.
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