Cassazione, ordinanza n. 25771 del 01/09/2022
Imposta pubblicità - Errore dichiarativo - Rimborso dovuto.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25771
- Data
- 01/09/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente chiedeva il rimborso dell’imposta comunale sulla pubblicità versata in eccesso per un errore originario nel calcolo delle superfici delle insegne; il Comune sosteneva che occorresse una dichiarazione di variazione priva di effetti retroattivi. La Corte ha distinto l’errore dichiarativo dalla successiva modifica materiale dell’impianto e ha affermato che la dichiarazione, quale esternazione di scienza inserita nell’accertamento dell’obbligazione tributaria, è emendabile quando comporti oneri superiori a quelli dovuti. Il ricorso comunale è stato rigettato, confermando il rimborso.
Massima
La dichiarazione d'imposta, nella specie quella di cui all'art. 8, comma 1, del d.lgs. 507/92, ove sia affetta da errore di fatto, nella specie errore relativo alle dimensione delle insegne pubblicitarie, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è in linea di principio emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, atteso che, in primo luogo, la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, in secondo luogo, che essa costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria e, in terzo luogo, che i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l'inesistenza di fatti giustificativi.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Premesso che:
1. la società Porto Bolaro il 25 febbraio 2009, al momento della installazione di quattro insegne pubblicitarie, presentava al Comune di Reggio Calabria, la dichiarazione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8 e versava l'imposta per gli anni (——). Successivamente si avvedeva di aver commesso un errore nel calcolo e nella dichiarazione delle superfici tassabili e, con istanza in data 30 gennaio 2013, chiedeva al Comune il rimborso di quanto versato fino a quella data in eccedenza rispetto al dovuto. Il Comune negava il rimborso. Avverso il diniego la società ricorreva alla CTP di Reggio Calabra. Il Comune si costitutiva e ribadiva che la contribuente avrebbe dovuto presentare una dichiarazione in variazione della dichiarazione originaria e che tale dichiarazione non avrebbe potuto avere effetto retroattivo. La CTP rigettava il ricorso. La CTR, con la sentenza in epigrafe, dopo avere erroneamente dichiarato che il Comune non si era costituito in appello -laddove invece come è pacifico tra le parti il Comune si era costituito ed aveva insistito sulle argomentazioni svolte in primo grado-, accoglieva l'appello della contribuente;
2. avverso la sentenza in epigrafe il Comune ricorre con due motivi;
3. la contribuente resiste con controricorso;
4. la controricorrente ha depositato memoria.
Considerato
1. col primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 per avere la CTR dichiarato erroneamente la contumacia del Comune;
2. il motivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). Questa Corte ha affermato il principio per cui "L'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva". (tra molte n. 5408/2020; 23519/2015).
Nel caso di specie, il Comune di Reggio Calabria si limita a dire di aver subito un pregiudizio dall'essere stato considerato contumace senza tuttavia specificare quale pregiudizio in concreto abbia subito. Il Comune -come emerge dagli atti di questo giudizio- ha, in secondo grado, riproposto le difese svolte in primo grado e secondo cui la variazione di denuncia non poteva avere effetto retroattivo. La CTR non ha trascurato di scrutinare tali difese ed in relazione ad esse ha affermato che la tesi del Comune "vale per una denuncia che tragga fondamento da una intervenuta variazione degli impianti pubblicitari nella loro consistenza materiale ma non anche nel caso, come quello per cui è controversia, in cui il contribuente adduca di essere incorso in un mero errore materiale al momento della prima denuncia";
3. con il secondo motivo di ricorso il comune denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 2, per avere la CTR riconosciuto il diritto della contribuente al rimborso laddove invece avrebbe dovuto negarlo ai sensi della suddetta disposizione secondo cui "La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità', che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità' effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo".
4. il motivo è infondato.
4.1. La dichiarazione d'imposta, nella specie quella di cui al D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 8, comma 1, ove sia affetta da errore di fatto -nella specie errore relativo alle dimensione delle insegne pubblicitarie-, commesso dal dichiarante nella sua redazione, "è – in linea di principio – emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, atteso che, in primo luogo, la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, in secondo luogo, che essa costituisce un momento dell'"iter" procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria e, in terzo luogo, che i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l'inesistenza di fatti giustificativi" (per questa affermazione, fatta in riferimento a dichiarazione Iva ma, in quanto dichiarazione di principio, valevole anche per il caso in esame, Cass. 20119/2018).
4.2. La CTR non ha violato nè falsamente applicato il D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 8, comma 2. Ha correttamente evidenziato che, nel caso, non si tratta "di una denuncia che tragga fondamento da una intervenuta variazione degli impianti pubblicitari nella loro consistenza materiale" ma di una dichiarazione di errore ("con la quale la contribuente ha addotto di essere incorsa in un mero errore materiale al momento della prima denuncia"). Ha, altrettanto correttamente, riconosciuto alla contribuente il richiesto rimborso.
4.3. Il secondo motivo di ricorso va rigettato.
5. le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il Comune di Reggio Calabria a rifondere alla contribuente le spese del giudizio, liquidate in Euro 5300,00, oltre spese forfetarie, accessori ed Euro200,00 per esborsi;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis cit. articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 22 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2022
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