Cassazione, sentenza n. 451 del 11/01/2018

Sentenza n. 451 del 11/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
451
Data
11/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava avvisi di accertamento TARSU per un’area scoperta destinata a verde, che la CTR aveva ritenuto esente secondo il regolamento comunale, considerando inoltre tempestivi i ricorsi per effetto dell’istanza di accertamento con adesione. Il Comune aveva impugnato tale decisione, mentre la contribuente aveva proposto ricorso incidentale condizionato. Preso atto della rinuncia depositata da entrambe le parti, la Corte non ha esaminato le questioni tributarie controverse, ma ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, compensando integralmente le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La società XXXX s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento Tarsu emessi dal Comune di Milano per gli anni dal 2002 al 2006 con i quali era stato richiesto il pagamento della tassa sui rifiuti relativa ad un'area scoperta di metri quadrati 2100 avente destinazione a verde. La commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva, previa riunione, i ricorsi proposti, annullava gli atti impositivi e mandava al Comune di determinare il canone dovuto sulla base della superficie di metri quadrati 1300, corrispondente alla superficie utilizzata commercialmente su richiesta della società, applicando la tariffa ridotta e limitatamente al periodo di utilizzo. Proponeva appello il Comune ed appello incidentale la società contribuente. La CTR della Lombardia, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarava non dovuta l'imposta. Osservavano i giudici di appello che la contribuente non era incorsa nella decadenza dall'impugnazione degli avvisi di accertamento per aver proposto i ricorsi oltre il termine di 60 giorni dalla notifica di essi in quanto operava l'effetto sospensivo di 90 giorni previsto del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, avendo presentato la società istanza in carta libera di accertamento con adesione. Invero occorreva fare riferimento, in tema di accertamento con adesione, al D.Lgs. n. 218 del 1997, ed il Comune non poteva introdurre con proprio regolamento limiti o condizioni di efficacia dell'istanza di accertamento con adesione. Ne conseguiva che l'effetto sospensivo era ricollegato alla mera proposizione dell'istanza con adesione da parte della contribuente, senza che rilevasse il fatto che non era stata versata la parte di tributo incontestata e che mancasse la proposta di definizione del tributo, così come previsto dall'art. 34 del regolamento n. 165/2002 adottato dal consiglio comunale. Rilevava poi la CTR che le aree a verde, ai sensi del vigente regolamento Tarsu del Comune di Milano, erano escluse dalla tassazione e che l'area in contestazione era area a verde essendo ciò attestato del Comune di Milano. L'art. 1, comma 2, del regolamento Tarsu del Comune di Milano, a far tempo dal 1 gennaio 1996, esentava incondizionatamente da tassazione tutte le aree a verde sia che producessero rifiuti sia che non ne producessero, sia che di esse si facesse uso contemplativo sia che si facesse uso commerciale e l'utilizzo a verde di un'area non era incompatibile con l'utilizzo commerciale osto che il regolamento d'uso del verde emanato nel 1995 autorizzava l'utilizzo delle aree a verde per la somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimento e attività di spettacolo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Milano affidato a due motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad otto motivi.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che, in data 7 novembre 2017 le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso ed al contricorso e ricorso incidentale a spese compensate. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2018

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