Cassazione, sentenza n. 452 del 11/01/2018

Sentenza n. 452 del 11/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
452
Data
11/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la TIA richiesta per un impianto industriale: la contribuente contestava la composizione del collegio, la motivazione dell’atto e la mancata considerazione dello smaltimento autonomo dei rifiuti speciali. La Cassazione ha respinto le prime due doglianze, chiarendo che delibere e regolamenti comunali pubblicati non devono essere allegati e che l’atto indicava gli elementi essenziali della pretesa. Ha però rilevato l’omessa verifica della documentazione sull’effettivo avvio al recupero, dal quale può derivare una riduzione proporzionata della tariffa; su tale profilo ha cassato con rinvio.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La società B. s.r.l. impugnava il provvedimento del 7 aprile 2009 con cui la società Q. S.p.A. aveva comunicato di aver accertato d'ufficio che, con decorrenza dal 1 aprile 2005, era dovuta la tariffa TIA per un'utenza non domestica sita nel comune di (XXXXX) di metri quadrati 20.000, categoria 3. La commissione tributaria provinciale di Firenze rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Toscana sul rilievo che era infondato il motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado per essere stata pronunciata da un collegio diversamente composto rispetto a quello che aveva espletato l'udienza di discussione. Ciò in quanto il nuovo collegio aveva proceduto alla discussione della causa, laddove alla prima udienza era stato disposto un semplice rinvio. In ordine alla debenza della tariffa, rilevava la CTR che l'atto impugnato non era un avviso di accertamento ma un provvedimento ricognitivo destinato ad avere efficacia soltanto se, nel termine assegnato di 30 giorni, il contribuente non avesse prodotto documentazione attestante presupposti diversi per l'applicazione della tariffa stessa. Ne derivava che era estranea alla fattispecie la disciplina dell'accertamento tributario avuto riguardo al suo contenuto. In ogni caso la società contribuente non aveva chiarito al Comune la propria posizione rispetto alla TIA e dai documenti prodotti risultava che la società B. S.r.l. aveva acquisito il possesso dell'impianto nel marzo 2005 mantenendolo fino al marzo 2007, epoca in cui aveva cessato la propria attività, effettuando poi la riconsegna dell'immobile alla proprietaria F. s.p.a. soltanto alla fine dell'anno 2007. Inoltre la contribuente non aveva provato la sussistenza dei presupposti per la riduzione della tariffa, non risultando avere valore probatorio la piantina allegata al ricorso. Infine la società era tenuta al pagamento della tariffa in quanto i residui delle lavorazioni ferrose, che essa produceva, erano rifiuti speciali assimilati, salvo prova contraria, agli urbani.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società B. S.r.l. in liquidazione svolgendo tre motivi. La società Q. S.p.A. si è costituita in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 276 cod. proc. civ., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 34 e 59 nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere che la sentenza di primo grado non fosse affetta da nullità. Ciò in quanto all'udienza del 13 aprile 2010 non era stato disposto un mero rinvio all'udienza del 25 maggio 2010 dopo la presa d'atto del tentativo di conciliazione poichè dal verbale si rilevava che, dopo la relazione della causa da parte del relatore, le parti erano state ammesse alla discussione. Ne derivava che, per il principio della immutabilità del giudice, la sentenza era nulla in quanto era stata pronunciata da un collegio diverso da quello che aveva celebrato l'udienza del 13 aprile 2010.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1. Sostiene che la CTR è incorsa nella dedotta violazione per non aver rilevato l'illegittimità del provvedimento impositivo derivante dal fatto che esso non era sufficientemente motivato poichè i documenti richiamati ed utilizzati per l'accertamento, tra cui l'atto di affidamento in concessione da parte del Comune, le delibere comunali relative alle tariffe applicate in materia di TIA ed i regolamenti comunali sulla disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'applicazione della tariffa, non erano stati allegati ed erano sconosciuti alla ricorrente.

5. Con il terzo motivo deduce motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria su un aspetto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere che l'atto impositivo non fosse un vero e proprio avviso di accertamento poichè, in realtà, esso era stato preceduto dall'invito a fornire chiarimenti e documentazione ed essa contribuente aveva risposto precisando che l'attività veniva svolta in una piccola porzione dei capannoni di proprietà della società F. S.p.A. detenuta senza titolo e che l'attività era cessata in data 31 dicembre 2006. Aveva precisato, poi, che l'attività consisteva nella produzione di componenti meccanici i cui rifiuti speciali (scarti metallici delle lavorazioni meccaniche) non erano assimilabili agli urbani ed erano stati smaltiti a propria cura e spese. Inoltre aveva inviato alla società concessionaria la denuncia per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione chiedendo l'esclusione dell'applicazione della tariffa, dichiarando di non occupare il capannone data la cessazione dell'attività produttiva e precisando che l'occupazione parziale del capannone aveva dato luogo alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani che erano già stati smaltiti a sua cure e spese. La CTR non ha dato conto del fatto che la società concessionaria aveva emesso il provvedimento impositivo senza motivare in ordine alle ragioni esposte dalla contribuente a sostegno della non debenza della TIA.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo è infondato. Invero la ricorrente assume che il collegio che ha pronunciato la sentenza in data 25 maggio 2010 era diverso da quello che aveva celebrato l'udienza del 13 aprile 2010 nel corso della quale, lungi dall'essere stato disposto un mero rinvio, aveva avuto luogo la discussione della causa. Sennonchè dai verbali di udienza, che la ricorrente ha allegato al ricorso, emerge che il 13 aprile 2010 la commissione ha disposto un mero rinvio dell'udienza, non rilevando il fatto che il prestampato rechi la menzione dell'avvenuta discussione, tenuto conto che prevale il contenuto della verbalizzazione apposto a penna e che la firma del presidente risulta apposta prima della menzione relativa alla dichiarazione di chiusura della discussione. Inoltre dal verbale del 25 maggio 2010 risulta che la discussione della causa ha avuto luogo dinanzi al nuovo collegio.

2. Il secondo motivo è infondato. Ciò in quanto la Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende dare continuità, secondo il quale l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (Cass. n. 13105 del 25/07/2012; Cass. n. 22197 del 24/11/2004).

3. In ordine al terzo motivo, si osserva quanto segue. Sostiene la ricorrente che la CTR non ha considerato che l'atto impositivo impugnato era carente sotto il profilo motivazionale poichè la società concessionaria non aveva dato conto del fatto che essa contribuente aveva presentato sia la denuncia per l'applicazione della tariffa sia la missiva del proprio commercialista partecipando, così, attivamente al procedimento di accertamento in collaborazione con l'ente preposto. Sennonchè la CTR ha rilevato, con accertamento in fatto, che la contribuente non aveva chiarito la propria posizione ai fini TIA perchè dai documenti era risultata essere stata nel possesso dell'immobile dal 2005 al 2007 e non aveva provato validamente di aver rilasciato l'immobile stesso in epoca antecedente a causa dello sfratto ricevuto. Neppure, poi, aveva provato di aver occupato il fabbricato per una porzione inferiore alla sua superficie totale in quanto la piantina prodotta non aveva valore probatorio. L'atto impositivo, per la parte che la ricorrente ha trascritto nel ricorso, contiene tutti gli elementi prescritti dalla legge per rendere edotta la contribuente della pretesa creditoria (superficie, utenza, categoria) e la menzione in esso della mancata denuncia di iscrizione per l'applicazione della tariffa non inficia l'atto stesso di omessa motivazione per non aver tenuto conto dei documenti che la contribuente aveva inviato precedentemente, considerato che essi, il cui contenuto la parte ha trascritto nel ricorso, non concretano alcuna denuncia ma sono mere asserzioni della contribuente volte ad affermare genericamente di non essere soggetta alla Tia.

In ordine al rilievo secondo cui, per il fatto di produrre rifiuti speciali, la contribuente non era tenuta al pagamento della Tia, si osserva che è previsto dall'art. 21, comma 7, del decreto Ronchi l'esonero dalla privativa comunale qualora sia provato l'avviamento al recupero. In tal caso l'operatore economico ha l'onere di dimostrare l'effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a detta attività in base alle norme del D.Lgs. n. 22 del 1997 e si determina, allora, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2) (Cass. n. 9731 del 8.4.2015).

La CTR non ha motivato la decisione con riguardo alla ricorrenza o meno di siffatti presupposti per la riduzione della tariffa, tenuto conto della documentazione prodotta dalla parte.

4. Il ricorso va, dunque, accolto limitatamente a tale profilo e l'impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo ed il secondo motivo, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2018

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