Cassazione, sentenza n. 1481 del 15/01/2018

Dogane - Vigilanza, controlli e poteri degli organi doganali - impiego veicolo nella commissione del reato di contrabbando - Confisca obbligatoria sulla base di modifiche strutturali e stabili sul mezzo - esclusione.

Tipologia
Sentenza
Numero
1481
Data
15/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il ricorrente, condannato per contrabbando di tabacco lavorato estero, contestava la confisca dell’autovettura utilizzata per il trasporto, sostenendo che il mezzo non fosse stato modificato stabilmente e che la misura non fosse applicabile agli stranieri. La Cassazione ha escluso entrambe le tesi: la confisca patrimoniale prescinde dalla presenza del soggetto nel territorio nazionale ed è obbligatoria per il veicolo di proprietà dell’indagato impiegato nel contrabbando, senza necessità di trasformazioni strutturali. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Massima

E' sempre obbligatoria, ex art. 301 – primo comma – D.P.R. n. 43/1973, la confisca del veicolo – di proprietà dell'indagato – utilizzato per commettere il reato di contrabbando, di tabacco lavorato all'estero, senza che sia necessario accertare l'avvenuta esecuzione di modifiche strutturali e stabili finalizzate al trasporto occulto della merce.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 28.9.2016 la Corte di Appello di Genova ha confermato, per quanto qui interessa la condanna ad un anno, 4 mesi e 10 giorni di reclusione pronunciata in primo grado nei confronti di A.Z.F., ritenuto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291-bis, comma 1 per aver introdotto nel territorio dello Stato oltre 200 Kg di tabacco lavorato estero di contrabbando.

Avverso la suddetta sentenza l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta l'omessa motivazione sulla censura espressamente sollevata con il ricorso in appello, ancorchè neppure riprodotta nella sintesi dei motivi di impugnazione di cui alla sentenza impugnata, in ordine all'inapplicabilità della misura di sicurezza della confisca del veicolo guidato dall'imputato sul quale era stata rinvenuta la merce di contrabbando, agli stranieri in forza della previsione di cui all'art. 236 c.p. che, pur disponendo l'assoggettabilità delle misure di sicurezza patrimoniali alle norme generali dettate dall'art. 199 c.p.p., e s.s. per le misure di sicurezza personali esclude espressamente che alla confisca possano applicarsi le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'art. 200 c.p.p.. Sostiene nel merito il ricorrente che, sebbene il T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale preveda la natura obbligatoria della confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato così come dei beni che ne sono l'oggetto o il prodotto, non può ciò nondimeno rilevarsi come nella specie il vincolo pertinenziale tra le res e il reato fosse tuttavia meramente occasionale posto che il veicolo non era stato affatto modificato per il trasporto della merce di contrabbando ma soltanto caricato dei tabacchi, riposti fortunosamente negli anfratti disponibili del mezzo. Peraltro la prognosi favorevole effettuata dalla Corte di Appello circa la possibilità che l'imputato potesse astenersi dalla commissione di ulteriori reati con il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena contrasta apertamente con la confisca dell'autovettura.

Considerato in diritto

La ricostruzione interpretativa proposta dal ricorrente – secondo cui l'applicabilità della confisca agli stranieri che si trovino sul territorio italiano deve ritenersi esclusa per effetto del richiamo operato dall'art. 236 c.p. limitatamente, per la suddetta misura di sicurezza patrimoniale, all'art. 200 c.p. , comma 1 – è palesemente destituita di fondamento. Costituendo l'art. 200 cod. pen. una norma di regolamentazione dell'ambito di applicabilità sotto il profilo temporale, spaziale e personale delle misure di sicurezza personali, il richiamo ad essa effettuato dal successivo art. 236 c.p. è volto ad estenderne l'applicabilità anche a quelle patrimoniali puntualizzando per quanto concerne la confisca, rientrante in queste ultime, che le norme di limitazione di cui al primo ed al secondo capoverso non trovano invece applicazione. Conseguentemente, non essendo la confisca soggetta ai limiti suddetti, essa è perfettamente applicabile agli stranieri indipendentemente dalla loro presenza nel territorio nazionale: è infatti sottesa alla stessa finalità di tutela della collettività da soggetti potenzialmente pericolosi la diversa scelta legislativa che nel mentre postula la presenza del sottoposto nello Stato quale condizione dell'applicabilità della misura personale, prescinde da tale presenza per le misure patrimoniali ove la pericolosità è insista nel collegamento stesso della res all'attività criminosa.

L'interpretazione della norma in esame è pertanto diametralmente opposta a quella assunta dal ricorrente.

Anche per quanto concerne le doglianze in ordine al collegamento tra l'autovettura utilizzata per la commissione del reato, che sarebbe ad avviso del ricorrente del tutto occasionale in difetto di modifiche apportate al mezzo per il trasporto della merce di contrabbando, deve reputarsene la manifesta infondatezza: al riguardo è sufficiente rilevare che, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, è sempre obbligatoria, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 , ex art. 301, comma 1, la confisca del veicolo, di proprietà dell'indagato, utilizzato per commettere il reato di contrabbando di tabacco lavorato estero, senza che sia necessario accertare sul mezzo l'avvenuta esecuzione di modifiche strutturali e stabili finalizzate al trasporto occulto della merce. (Sez. 3, n. 10439 del 08/02/2012 – dep. 16/03/2012, P.M. in proc. Nepyyvoda, Rv. 252437).

Ciò premesso la censura svolta in ordine al profilo motivazionale per non avere il giudice dato conto, malgrado lo specifico motivo di gravame, delle ragioni sottese alle diverse conclusioni raggiunte in ordine all'applicabilità della confisca del veicolo sul quale era stata rinvenuta la merce di contrabbando, è inammissibile. Invero i vizi di cui all'art. 606 c.p.p. , lett. b) e c) relativo all'inosservanza e all'erronea applicazione della legge non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lett. e), che si riferisce, però, alla motivazione relativa ai profili di fatto. Si ritiene pertanto che vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, posto che il giudice di merito non ha l'onere di motivare l'interpretazione prescelta, essendo sufficiente che il risultato finale sia corretto (Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014 – dep. 11/02/2015, Monai, Rv. 264273; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010 – 25/05/2010, Maugeri, Rv. 247123, secondo cui ove le questioni di diritto, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza).

Pertanto la non riconducibilità del motivo svolto ai vizi tassativamente indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. si traduce nella manifesta carenza di una censura di legittimità in relazione al disposto dell'art. 581 c.p.p. , lett. c) che necessariamente conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p. , comma 1, lett. c), all'inammissibilità.

Segue a tale esito la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. , al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2018

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.