Cassazione, sentenza n. 1301 del 19/01/2018
Sentenza n. 1301 del 19/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1301
- Data
- 19/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società contestava un accertamento ICI e sosteneva che la notifica postale, ricevuta presso la sede con una stampigliatura e senza sottoscrizione identificabile, non consentisse di individuare il destinatario effettivo; la CTR aveva invece ritenuto irrilevante la qualità del ricevente e tardivo il ricorso. La Corte giudica insufficiente tale motivazione, perché non ricostruisce la sede concreta, i rapporti tra le società coinvolte e l’eventuale prassi di ricezione degli atti. Accoglie il relativo motivo, dichiara assorbiti gli altri e cassa con rinvio alla CTR per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La società XXXX Italia S.r.l. (già S. S.r.l. ed oggi incorporata nella AH Italia S.r.l.) impugnava innanzi alla CTP di Venezia un avviso di accertamento ICI relativo all'anno di imposta 2004, per carente versamento dell'imposta, contestandone la mancata notificazione entro i termini di prescrizione applicabili. La CTP accoglieva il ricorso della società contribuente. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Venezia, che veniva accolto dalla CTR del Veneto, la quale, sul rilievo della fondatezza della tesi dell'ente comunale circa la valida notificazione dell'avviso di accertamento in data 24 dicembre 2009, deduceva la tardività del ricorso notificato in data 23 febbraio 2010. Ricorre per la cassazione della sentenza la società AH Italia S.r.l., svolgendo tre motivi, illustrati con memorie. Il Comune di Venezia si è costituito con controricorso.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 149 c.p.c., nonchè della L. n. 482 del 1982, artt. 4 e 7 e delle altre norme e principi che disciplinano la notificazione a mezzo del servizio postale degli atti tributari alle persone giuridiche, oltre che del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la sentenza impugnata è palesemente viziata laddove si afferma che "l'avviso di accertamento ICI deve intendersi, contrariamente a quanto rilevato dalla società appellante, correttamente notificato presso la sede legale della società stessa, a nulla rilevando la qualità del soggetto o della persona che nell'ambito di tale sede abbia materialmente provveduto a ricevere detta notifica". Deduce parte ricorrente che nella specie la mancata sottoscrizione della cartolina postale da parte dell'incaricato alla ricezione costituisce un vizio dal quale comunque deriva la nullità della notificazione, atteso che la società contribuente ha ritualmente eccepito che la copia della cartolina postale in questione recasse solo la stampigliatura "XXXX Italia S.r.l. (XXXXX)", senza sottoscrizione alcuna, se non una sigla illeggibile apposta dall'incaricato alla distribuzione. Parte ricorrente lamenta, altresì, che l'iter procedurale seguito per la notificazione in questione è radicalmente difforme dal modello legale di cui all'art. 145 c.p.c., pure richiamato dalla CTR nella sentenza impugnata, posto che nella specie l'atto non è stato affatto consegnato a "persona addetta alla sede ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede", siccome, invece, esso è stato del tutto illegittimamente consegnato ad un vicino. Si rileva che la data della effettiva conoscenza dell'avviso impugnato da parte del destinatario deve piuttosto individuarsi nel 29 dicembre 2009, come anche riportato nella stampigliatura apposta che recita "protocollo 29 dicembre 2009, n. 27", risultando così perfettamente tempestiva la notificazione del ricorso effettuata il 23 febbraio 2010.
2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 118 att. c.p.c., rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nullità della sentenza per violazione dei principi di rango costituzionale che impongono la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, nonchè per omessa pronuncia e conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., censure tutte rilevanti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Parte ricorrente si duole del fatto che la CTR, pur avendo esattamente compreso la portata delle difese svolte dalla società contribuente, si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente che l'avviso di accertamento ICI deve intendersi correttamente notificato presso la sede legale della società stessa, a nulla rilevando la qualità del soggetto o della persona che nell'ambito di tale sede abbia materialmente provveduto a ricevere detta notifica. La CTR non avrebbe consentito la comprensione dell'iter logico-giuridico in ordine alla identificazione della sede legale della società destinataria ed alle ragioni sottostanti alla affermazione circa l'irrilevanza della persona destinataria dell'atto, con la conseguenza che la sentenza è nulla per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e, volendo prescindere da tale nullità, la motivazione della decisione sarebbe solo apparente, erronea ed insufficiente.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 1, del regolamento ICI del Comune di Venezia pro tempore vigente, della L. n. 296 del 1996, art. 1, commi 161 e 171, art. 2963 c.c., e della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, nonchè delle norme e dei principi che disciplinano l'attività amministrativa ed in particolare l'attività impositiva dell'Erario, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, tenuto conto che la CTR ha omesso di considerare che le tesi sostenute dal Comune di Venezia si risolvono nella violazione delle norme citate, avendo esteso il termine di accertamento al quinto anno successivo al periodo di imposta cui l'accertamento si riferisce.
4. Per ragioni di priorità logica va esaminato il secondo motivo di ricorso.
Le doglianze sono fondate.
Non è circostanza contestata che la notifica dell'avviso di accertamento sia avvenuta in data 24.12.2009 presso la sede sociale della società, ai sensi dell'art. 145 c.p.c. e che il ricevente abbia apposto la stampigliatura "XXXX Italia S.r.l. (XXXXX)" sulla cartolina di ricevimento, senza sottoscrizione alcuna se non sigla illeggibile apposta dall'incaricato alla distribuzione. La CTR ha dedotto la correttezza della notifica dell'atto affermando apoditticamente che la stessa è stata effettuata presso la sede legale della società stessa "a nulla rilevando la qualità del soggetto o della persona che nell'ambito di tale sede abbia materialmente provveduto a ricevere detta notifica", a fronte delle difese spiegate dalla società contribuente la quale ha lamentato che dalla stampigliatura riportata sulla cartolina di ricevimento non poteva risultare che l'incaricato alla distribuzione si fosse recato presso la sede della società destinataria, risultando invece che avesse recapitato l'atto in "(XXXXX)" ma presso altra società, la XXXX Italia s.r.l, non coincidente con la S. S.r.l. (e per essa la XXXX ITALIA S.r.l.).
Il vizio di insufficiente motivazione è configurabile qualora dal ragionamento del giudice del merito "sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento" (Cass. Sez. U. n. 24148 del 2013).
Invero, è innegabile nella specie la sussistenza del denunciato vizio motivazionale, posto che non è dato evincere il procedimento logico giuridico seguito dal giudice del merito che ha condotto alla conclusione della corretta notifica dell'atto impositivo, con particolare riferimento alla concreta identificazione della sede legale della società destinataria, anche in ragione delle obiezioni espresse nel controricorso dal Comune di Venezia, il quale ha dedotto che la XXXX s.r.l. non sarebbe la società "vicina di casa" della XXXX s.r.l. ma è la società capogruppo della holding alla quale XXXX appartiene.
Il giudice del merito avrebbe dovuto verificare, dandone atto in motivazione, la natura dei rapporti tra le due società, individuando il collegamento tra la destinataria dell'atto e la società XXXX S.r.l., e l'uso della prassi seguita dalle due società con riferimento alle modalità di consegna degli atti e, quindi, dei relativi accordi in relazione all'attestazione di ricezione degli stessi.
5. Siffatti rilievi inducono all'accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, ed alla cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per il riesame ed alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

