Cassazione, sentenza n. 8277 del 04/04/2018
Sentenza n. 8277 del 04/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8277
- Data
- 04/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Era contestato un avviso comunale per maggiore imposta di pubblicità 2006, con particolare riguardo agli interessi e alla maggiorazione applicata a un grande impianto pubblicitario. La Cassazione giudica non scrutinabile la censura sugli interessi perché il ricorso non riproduce né localizza la parte pertinente dell’atto; ribadisce inoltre che, oltre 8,5 metri quadrati, la maggiorazione del 100% riguarda tutta la superficie del messaggio e non soltanto la parte eccedente. Il ricorso viene quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Testo della pronuncia
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
p. 1. Nevada Pubblicità srl propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 116/15/10 dell'8 novembre 2010 con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento notificatole dal Comune di Milano per maggiore imposta di pubblicità 2006.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – corretta, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 12, comma 4, fosse l'applicazione della maggiorazione di imposta ivi prevista sulla superficie totale del mezzo pubblicitario (grande poster), e non per scaglioni di superficie; – corretta, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 23, fosse altresì l'applicazione di interessi e sanzioni, così come stabilita dal Comune.
Resiste con controricorso il Comune di Milano.
p. 2. Con il primo motivo di ricorso Nevada Pubblicità srl lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 23, comma 4, in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 165 e 171. Per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto corretto il computo degli interessi sulla base di una norma (art. 23 cit.) abrogata, e sostituita dalla disciplina risultante dalla L. cit. art. 1, commi 165 e 171; applicabile anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di sua entrata in vigore, quale quello di specie.
Il motivo non può trovare accoglimento, risultando finanche inammissibile, per carenza di specificità ed autosufficienza, là dove lamenta l'illegittimità dell'avviso di accertamento in una parte (conteggio degli interessi moratori) che non viene riportata in ricorso. Va poi detto che tale atto, non solo non viene riportato nei suoi elementi contenutistici essenziali e funzionali al richiesto vaglio di legittimità, ma nemmeno viene richiamato nella sua eventuale allegazione all'interno del fascicolo di parte. Nemmeno viene detto in quale momento e sede processuale esso sia stato prodotto in giudizio, così da verificarne e renderne possibile la immediata reperibilità e disamina.
Nè, e per le stesse ragioni, è dato qui riscontrare (attesa la genericità della censura in rapporto alla concretezza della fattispecie) l'effettiva disapplicazione del saggio di interesse e criterio di calcolo che si invoca da parte della società ricorrente (L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 165 e 171) e che, per contro, il Comune assume di aver effettivamente osservato, riconoscendone l'applicabilità anche ai rapporti di imposta pendenti, come quello in oggetto. Sicchè la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore (impropria motivazione "in diritto", mediante richiamo di una norma, il D.Lgs. n. 507 del 1993 cit., art. 23, in realtà non applicata dal Comune nel conteggio degli interessi in questione) del tutto irrilevante, stante la conformità a legge dell'avviso opposto.
p. 3. Con il secondo motivo di ricorso la società deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 4, in relazione all'art. 53 Cost.. Per avere la commissione tributaria regionale affermato la legittimità – in contrasto con il principio costituzionale di progressività dell'imposta – del criterio di calcolo basato sulla maggiorazione del 100% per tutti gli impianti pubblicitari superiori complessivamente a mq. 8,5; invece che sulla maggiorazione modulare progressiva di tariffa per scaglioni (tariffa-base sulla superficie iniziale di mq. 5,5; maggiorazione del 50% della tariffa base per la porzione di superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5; maggiorazione del 100% sulla superficie residua eccedente mq. 8,5).
Il motivo è infondato.
Questa corte (Cass. 4909/05) ha già avuto modo di affermare, esattamente in termini, che: "in tema di imposta comunale sulla pubblicità, con il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12, comma 4, che prevede l'applicabilità di una superiore tariffa nel caso di superfici espositive di dimensioni eccedenti i metri quadrati 5,5, il Legislatore ha voluto adeguare l'imposizione all'efficacia pubblicitaria del messaggio, nella convinzione che più esso è grande, più è capace di suggestionare o convincere; le maggiorazioni devono, pertanto, necessariamente riferirsi al messaggio stesso nella sua interezza e, quindi, alla totalità della superficie e non alle sue singole parti eccedentarie".
Ha osservato la corte, in motivazione, che "il D.Lgs n. 507 del 1993, art. 12, stabilisce testualmente che "per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5, la maggiorazione è del 100 per cento". La Open Space ha sostenuto che l'anzidetta disposizione imporrebbe di calcolare l'imposta a scaglioni e, cioè, applicando la tariffa base per i primi 5,5 metri quadrati della pubblicità, la maggiorazione del 50% per gli ulteriori metri fino a 8,5 e la maggiorazione del 100% per gli eventuali altri metri quadrati. Un'interpretazione del genere non può essere però condivisa perchè con l'art. 12 sopra richiamato, il Legislatore ha voluto adeguare l'imposizione all'efficacia pubblicitaria del messaggio, nella convinzione che più esso è grande, più è capace di suggestionare o convincere. Partendo da tale presupposto, il Legislatore ha perciò previsto l'applicabilità di una superiore tariffa, che dipendendo dalla maggiore attitudine propagandistica del messaggio, deve necessariamente riferirsi a quest'ultimo nella sua interezza. E' quindi, la totalità della superficie che va maggiorata e non le sue singole parti eccedentarie che, di per sè considerate, non avrebbero del resto alcun autonomo valore".
Ora, le argomentazioni addotte in ricorso non sono tali da sovvertire queste conclusioni le quali, del resto, hanno trovato conferma successiva (Cass. 16214/10);
ed anche tra le stesse parti dell'odierno giudizio, sebbene con riguardo ad altra annualità (Cass. 24925/08).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
pone le spese del presente giudizio a carico di parte ricorrente, liquidate in Euro 7.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 7 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018
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