Cassazione, ordinanza n. 9429 del 17/04/2018

Imposta comunale sugli immobili (ici) - Agevolazioni ed esenzioni - Agevolazione abitazione principale - Residenza del contribuente risultante anagraficamente - Valore presuntivo - Prova contraria - Ammissibilità.

Tipologia
Sentenza
Numero
9429
Data
17/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente contestava un accertamento ICI per il 2006-2009, deducendo sia la tardività della notifica per il 2006 sia l’erroneo diniego dell’agevolazione per l’abitazione principale, fondato sulla diversa residenza anagrafica del coniuge. La Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i profili: le risultanze anagrafiche hanno valore soltanto presuntivo e possono essere superate da prova contraria, che il giudice di merito deve valutare. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR anche per riesaminare la tempestività dell’accertamento.

Massima

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 , le risultanze anagrafiche per l'immobile adibito ad abitazione principale rivestono un valore presuntivo, circa il luogo di residenza effettiva, e possono essere superate da prova contraria la cui valutazione è riservata al giudice di merito.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, nei cui confronti il comune di Trevi nel Lazio non ha spiegato difese scritte, la ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, sezione di Latina, relativa ad un avviso d'accertamento ICI per gli anni 2006-2009 per il mancato riconoscimento dell'agevolazione riferita all'immobile adibito ad abitazione principale.

Con un primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, avevano ritenuto che l'avviso d'accertamento ICI impugnato, riguardante anche l'anno d'imposta 2006 fosse tempestivo per tale anno, benchè notificato il 22 maggio 2012 (quindi, oltre i termini consentiti dalle norme di cui alla rubrica), a nulla valendo il precedente tentativo di notifica, non andato a buon fine per inesatto recapito del 21.12.2011.

Con un secondo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano negato ai fini ICI il diritto all'agevolazione prevista per l'abitazione principale della ricorrente, solo perchè il coniuge risiedeva in altro comune. Con un terzo motivo, viene denunciato il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, i giudici d'appello avevano completamente omesso l'esame del materiale probatorio relativo alla circostanza che il marito della ricorrente dimorasse presso l'abitazione della moglie, nonostante avesse una propria residenza anagrafica.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo di ricorso è fondato, in quanto la CTR nel dare atto della notifica dell'atto impositivo del 21.12.2011 tace sul relativo esito, mentre, la ricorrente, nell'illustrare i diversi tentativi di notifica dell'atto impositivo, evidenzia come oggetto d'impugnazione del presente giudizio sia stato l'avviso d'accertamento notificato tardivamente solo in data 22.5.2012 e non quello del 21.12.2011, (e la cui notifica non risulta andata a buon fine per inesatto recapito, v. p. 8 del ricorso), alla stregua delle norme di cui alla rubrica, relativamente all'annualità 2006.

Anche il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati.

Secondo l'insegnamento di questa Corte, "In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito" (Cass. ordd. nn. 12299/17, 13062/17, 15444/17).

Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno "malgovernato" il superiore principio di diritto, in quanto, non hanno tenuto conto che la diversa residenza anagrafica dei coniugi, costituisce solo una presunzione circa il luogo di residenza effettiva, che può essere oggetto di prova contraria, che non è stata oggetto di verifica da parte della CTR, benchè la normativa lo prevedesse.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio, il 8 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2018

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