Cassazione, ordinanza n. 9430 del 17/04/2018

Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni - notificazioni a mezzo posta elettronica certificata - non operatività del processo tributario telematico - validità - esclusione.

Tipologia
Sentenza
Numero
9430
Data
17/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il diniego comunale di autotutela relativo a cartelle TARSU/TIA; la contribuente sosteneva in via incidentale che l’appello dell’ente fosse stato notificato via PEC quando il processo tributario telematico non era ancora operativo nel territorio interessato. La Cassazione ha qualificato tale notificazione come giuridicamente inesistente e non sanabile dalla costituzione dell’appellato. Accolto il ricorso incidentale e assorbito quello principale, la sentenza regionale è stata cassata senza rinvio, con compensazione delle spese d’appello e condanna del Comune alle spese di legittimità.

Massima

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata sono consentite se è operativa la disciplina del processo tributario telematico. In mancanza la notifica è giuridicamente inesistente e, quindi, non sanabile. Questa ipotesi ricorre nel caso di specie e la costituzione della parte non da luogo ad alcuna sanatoria.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la società contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo, illustrato da memoria, il comune dell'Aquila impugnava la sentenza della CTR dell'Abruzzo, relativa al diniego dal medesimo espresso nei confronti della istanza di sgravio e sospensione, in sede di autotutela, avanzata dalla contribuente per alcune cartelle di pagamento aventi ad oggetto Tarsu/Tia anni 2001-2005, divenute definitive.

L'ente impositore, deduce la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, del D.P.R. n. 287 del 1992, e del D.M. n. 37 del 1997, nonchè violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per errore di diritto, in relazione alle medesime disposizioni normative, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello predicando dell'illegittimità del diniego sull'istanza di autotutela, si pronunciavano, altresì, sul rapporto tributario sottostante, stabilendo anche i termini cui il comune avrebbe dovuto attenersi nel provvedere ex novo sull'istanza di autotutela.

Con ricorso incidentale condizionato, la società contribuente ha dedotto la violazione dell'art. 53, comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 1, e art. 16, commi 2 e 3, letto alla luce della norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 12, comma 3, nonchè dell'art. 156 c.p.c, u.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, erroneamente, la CTR non avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'appello, per inesistenza della notifica dello stesso, avvenuta tramite pec, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, benchè il D.M. 4 agosto 2015, art. 16, ne limitasse l'applicazione ai processi davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali dell'Umbria e della Toscana.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il motivo di ricorso incidentale condizionato è fondato, con assorbimento del ricorso principale.

Va, infatti, rilevato, come secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'esame del ricorso incidentale può essere preliminare ed esaminato con priorità, qualora afferisca a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, che per rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo e per economia processuale possono rivelarsi assorbenti di ogni domanda ed eccezione proposta dalle parti e sottoposta all'attenzione del giudice (Cass. sez. un. nn. 5456/09, 7381/13, Cass. n. 4619/15).

Pertanto, in via preliminare e dirimente, si rileva che secondo l'insegnamento di questa Corte "Nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico; in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile" (Cass. ord. n. 18321/17, 17941/16).

I giudici d'appello, ritenendo che la costituzione dell'appellato avesse sanato la notifica, che era invece, inesistente, secondo la disciplina vigente ratione temporis, hanno violato il superiore principio.

Pertanto, in accoglimento del ricorso incidentale condizionato ed assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3.

Il recente formarsi della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese d'appello, ponendosi a carico del comune dell'Aquila le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso incidentale condizionato assorbito il principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Dichiara compensate le spese del giudizio di appello e condanna il comune dell'Aquila in persona del Sindaco pt, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2018

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