Cassazione, sentenza n. 10198 del 27/04/2018

Contenzioso - Ricorso e introduzione - Società in Accomandita - Cancellazione dal registro delle imprese - Perdita della capacità nel processo - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento - Effetti - Mancanza di ultrattività del mandato - Esclusione.

Tipologia
Sentenza
Numero
10198
Data
27/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società in accomandita, già parte del processo tributario, era stata cancellata dal registro delle imprese senza che l’estinzione fosse dichiarata in udienza o notificata alla controparte. La Corte ritiene valida la precedente decisione in forza dell’ultrattività del mandato e riconosce ai soci la successione nella posizione processuale della società estinta, escludendo invece una valida costituzione in cassazione in nome della società cessata. Dopo la rinuncia collegata alla definizione agevolata, il giudizio è stato dichiarato estinto, con necessaria compensazione delle spese.

Massima

La Società in Accomandita costituita nel processo ma successivamente estinta, senza che tale evento sia portato a conoscenza in udienza, produce l'ultrattività del mandato alla lite con tutte le conseguenze che ne derivano.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 557/04/2009 del 22/06/2009 la Commissione tributaria centrale – Sezione di Venezia, con ciò riformando la decisione della Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza che – a sua volta in riforma della pronuncia della Commissione tributaria di primo grado di Vicenza – aveva dichiarato estinto il procedimento per intervenuto condono, confermava l'avviso di irrogazione sanzioni notificato in data 11/07/1984 dall'Ufficio IVA di Vicenza nei confronti della 3 Gima Italia di F.D. & C. s.a.s. e riguardante la somma di Lire 194.400.000 per il rilascio di n. 216 ricevute fiscali ritenute false, in violazione della L. 10 maggio 1976, n. 249, art. 8.

2. Con ricorso straordinario per cassazione, affidato a quattro motivi, F.D., quale socia accomandataria e liquidatore della 3 Gima Italia di F.D. & C. s.a.s., e M.M., quale socio accomandante della medesima società, impugnavano la sentenza della Commissione tributaria centrale.

3. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

4. Con memoria del 24/05/2017 la sola F.D. dichiarava di rinunciare al ricorso avendo presentato, in data 14/04/2017, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e chiedeva, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

5. Con ordinanza interlocutoria resa all'udienza camerale del 01/06/2017 la causa veniva rimessa alla pubblica udienza, prima della quale F.D. ribadiva la propria rinuncia al ricorso unitamente a M.M. con memoria notificata all'Avvocatura dello Stato.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 75, comma 2 e del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 55, conv., con modif., dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, evidenziando l'intervenuta estinzione del giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale.

2. Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 1991, n. 413, artt. 44, 47 e 52, lamentando che la società 3 Gima Italia si sia legittimamente avvalsa della disciplina prevista dall'art. 44 cit..

3. Con il terzo motivo eccepiscono la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la sentenza della Commissione tributaria centrale deciso in assenza di specifico motivo di impugnazione.

4. Con il quarto motivo denunciano un vizio di motivazione insufficiente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5. Come già chiarito con l'ordinanza interlocutoria sopra menzionata, deve pregiudizialmente dichiararsi l'insussistenza di un valido contraddittorio con la 3 Gima Italia di F.D. & C. s.a.s., che risulta essere cancellata dal registro delle imprese in data 29/01/2007, con conseguente sua estinzione.

5.1. In proposito va evidenziato che: a) la sentenza della Commissione tributaria centrale è stata validamente pronunciata anche nei confronti della estinta 3 Gima Italia s.a.s., non essendo stata l'estinzione mai dichiarata in giudizio o notificata alla controparte e dovendo, pertanto, applicarsi, il principio dell'ultrattività del mandato (cfr. Cass. S.U. 04/07/2014, n. 15295; in senso conf., con specifico riferimento alla cancellazione della società dal registro delle imprese, si veda Cass. 31/10/2014, n. 23141); b) la cancellazione e la conseguente estinzione emerge dall'intestazione del ricorso (e dalla documentazione allegata), per il quale è stata validamente rilasciata procura speciale al difensore da parte dei due soci della società F.D. e M.M., succeduti alla società estinta per quanto subito si dirà; c) a nome della società, in quanto dichiaratamente cessata, non può essere rilasciata valida procura speciale da parte del liquidatore e, dunque, non è ammissibile la sua costituzione nel giudizio di cassazione.

6. Sempre in via pregiudiziale, va, ancora, evidenziato che, a seguito dell'estinzione della 3 Gima Italia s.a.s., i soci della stessa, F.D. e M.M., regolarmente costituiti in giudizio, sono succeduti nella posizione originariamente spettante alla menzionata società, sia dal lato attivo che dal lato passivo, essendosi verificato un fenomeno successorio sui generis (ex multis Cass. S.U. 12/03/2013, n. 6070), nella specie non oggetto di contestazione (cfr. Cass. 31/01/2017, n. 2444).

7. Va, quindi, presa in considerazione la rinuncia al ricorso dei soci, F.D. e M.M., intervenuta in considerazione della adesione alla definizione agevolata di cui del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

7.1. La stessa è idonea a determinare l'estinzione del giudizio, che può conseguire quando la rinuncia sia stata regolarmente comunicata alla controparte, pur in assenza di formale accettazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 3971 del 26/02/2015; Cass. S.U. n. 7378 del 25/03/2013; Cass. n. 9857 del 05/05/2011).

8. Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, il disposto dell'art. 391 c.p.c., comma 2, secondo il quale "il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese" va opportunamente coordinato con la previsione del menzionato D.L. n. 193 del 2016, art. 6, che, al comma 2, nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli "assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi".

In ipotesi non trova, infatti, applicazione dell'art. 391 c.p.c., comma 4 ("La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia ha aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale"), non avendo l'Agenzia delle Entrate o l'Avvocatura dello Stato espressamente accettato la rinuncia al ricorso dei ricorrenti.

8.1. E, tuttavia, la condanna dei ricorrenti alle spese si pone in aperto contrasto con la stessa ratio legis sottesa alla definizione agevolata, laddove si chiede al contribuente, ai fini dell'operatività della stessa, una rinuncia ai giudizi pendenti: un aggravio di spese, infatti, si tradurrebbe, sostanzialmente, in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione.

8.2. Si deve, allora, ritenere che la previsione di rinuncia ai giudizi di cui del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, si pone come un'eccezione alla regola prevista dall'art. 391 c.p.c., comma 2, ed implica la necessaria compensazione delle spese tra le parti.

8.3. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. con modif. nella L. n. 225 del 2016, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente ai sensi del comma 2 della menzionata disposizione costituisce un'eccezione alla previsione di cui all'art. 391 c.c., comma 2, ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite".

9. In conclusione, va dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018

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