Cassazione, sentenza n. 10633 del 04/05/2018
Sentenza n. 10633 del 04/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10633
- Data
- 04/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un accertamento IRPEF per una plusvalenza non dichiarata, riferita alla cessione di una quota di azienda pervenuta per successione; la CTR, accogliendo l’appello dell’Agenzia, aveva confermato la pretesa. In Cassazione la contribuente lamentava l’omessa comunicazione dell’udienza e contestava la valutazione probatoria di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La Corte non ha esaminato il merito delle doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi erano privi del quesito di diritto prescritto dall’art. 366-bis c.p.c.; non ha disposto sulle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
F.O. propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, nel giudizio introdotto con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, emesso ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000, con il quale era stata contestata una plusvalenza non dichiarata sulla cessione al fratello della contribuente di una quota di azienda caduta in successione, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, ha confermato la legittimità della pretesa dell'ufficio.
L'Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per omessa comunicazione in ordine alla fissazione dell'udienza di discussione, error in procedendo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4".
Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all'efficacia probatoria nel processo tributario della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
I motivi del ricorso sono inammissibili in quanto non conformi alle prescrizioni dell'art. 366 bis c.p.c., a tenore del quale l'illustrazione di ciascun motivo, con il quale si denunci una violazione di legge, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
Nel caso di specie i motivi articolati sono del tutto privi del quesito di diritto.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2018
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