Cassazione, sentenza n. 11064 del 09/05/2018
Sentenza n. 11064 del 09/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11064
- Data
- 09/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite concerneva la tassazione IRPEF 2004 di una plusvalenza da vendita di una quota di terreno, calcolata dall’Agenzia delle Entrate utilizzando il valore accertato per l’imposta di registro, superiore al prezzo indicato nel contratto. La Cassazione ribadisce che la norma interpretativa sopravvenuta opera retroattivamente e impedisce di presumere un maggior corrispettivo soltanto dal valore dichiarato, accertato o definito ai fini delle imposte di registro, ipotecaria o catastale. Il ricorso dell’Agenzia è rigettato, con assorbimento degli ulteriori motivi dopo il rigetto del primo.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza 240/22/11, in data 20.7.2011, la commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava illegittimo l'atto mediante il quale l'Agenzia delle Entrate aveva ricondotto a tassazione ai fini Irpef 2004 la plusvalenza realizzata e non dichiarata da M.A. a seguito dalla vendita di una quota di un terreno il cui valore complessivo era stato elevato in sede di accertamento dell'imposta di registro, rispetto al valore risultante dal contratto di vendita.
2. La commissione tributaria, premesso che il valore contrattuale era stato confermato nelle sentenze di primo e di secondo grado del giudizio intrapreso dall'acquirente del terreno contro l'avviso di accertamento relativo all'imposta di registro, motivava la dichiarazione di illegittimità sul rilievo che la pretesa dell'Ufficio di calcolare la plusvalenza avendo riguardo ad un valore diverso dal prezzo indicato in contratto e precisamente al valore accertato ai fini dell'imposta di registro al prezzo, non era basata su sufficienti elementi di prova.
5. L'Agenzia ricorre con quattro motivi per la cassazione della suddetta sentenza.
6. M.A. non ha svolto difese.
7. Con i quattro motivi di ricorso l'Agenzia lamenta:
7.1. falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e art. 2967 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la commissione tributaria regionale erroneamente negato che l'accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro potesse essere sufficiente anche per la rettifica ai fini Irpef in mancanza di elementi di segno contrario dati dal contribuente;
7.2. violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la commissione tributaria regionale richiamato le sentenze rese nel giudizio relativo all'avviso di accertamento ai fini dell'imposta di registro, malgrado si trattasse di sentenze inutilizzabili sia perchè rese nei confronti dell'acquirente del terreno e non nei confronti della M. sia perchè fatte oggetto di ricorso per cassazione;
7.3. omessa applicazione dell'art. 295 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la commissione tributaria regionale mancato di disporre la sospensione del processo in attesa della definizione della controversia relativa all'avviso di accertamento dell'imposta di registro;
7.4. nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essersi la commissione tributaria regionale limitata a mutuare il valore di cessione del bene dalle sentenze rese nel giudizio sull'atto di accertamento dell'imposta di registro e per aver così omesso di motivare quanto deciso.
8. Il primo motivo di ricorso è infondato e gli altri restano assorbiti:
8.1 il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, stabilisce che "gli artt. 58, 68, 85 e 86 del T.U. imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347";
8.2. questa Corte ha ripetutamente affermato che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, ponendosi espressamente come norma d'interpretazione autentica, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 20, è applicabile retroattivamente, con la conseguenza che l'orientamento giurisprudenziale pregresso, secondo cui vi era una presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, salvo dimostrazione, incombente sulla parte contribuente, di avere in concreto venduto o acquistato ad un prezzo inferiore, deve ritenersi ormai superato anche per le controversie già iniziate sotto il vigore della disciplina previgente (Cass. ord. 319/2018; 12319/2017; ord. 24857/2016; ord. 11543/2016; 6135/2016);
8.3. la sentenza impugnata si sottrae alla censura portata nel motivo.
9. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2018
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