Cassazione, sentenza n. 14960 del 08/06/2018

Sentenza n. 14960 del 08/06/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
14960
Data
08/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società contestava avvisi di liquidazione ICI per il 2000-2002, deducendo tardivamente vizi della notificazione e negando nel merito la debenza del tributo. La Cassazione afferma che, nel processo tributario impugnatorio, i vizi dell’atto devono essere tempestivamente dedotti e non sono rilevabili d’ufficio; aggiunge che la notificazione è condizione di efficacia, sicché le sue irregolarità restano irrilevanti quando l’atto sia conosciuto e impugnato prima della decadenza dell’ente impositore. Dichiarata inoltre inammissibile per difetto di autosufficienza la censura motivazionale, la Corte rigetta il ricorso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La società XXX srl, in persona del l.r. pro tempore, impugnava, con distinti ricorsi, tre avvisi di liquidazione Ici per omesso o ritardato pagamento relativi agli anni di imposta 2000-2002, aventi ad oggetto immobili siti in (XXXXX), deducendo la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè l'inesistenza della pretesa tributaria, non risultando essa più titolare delle unità immobiliari, peraltro neppure ultimate; in via subordinata, limitatamente ad alcune unità, eccepiva che non si trattava più di aree edificabili ma di pertinenze.

La C.T.P. di Torino, riuniti i ricorsi, li respingeva.

La contribuente interponeva gravame avverso la sentenza di primo grado, chiedendo l'annullamento della sentenza per non conformità a legge, per violazione degli artt. prima citati; in via pregiudiziale chiedeva dichiararsi l'inesistenza della notificazione degli avvisi di liquidazione; in via principale chiedeva accertarsi la non debenza della pretesa tributaria.

La C.T.R. di Torino, con sentenza n. 28A6/2010, depositata il 15.06.2010, non notificata, rigettava il gravame.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'ente contribuente svolgendo tre motivi.

Nessuno si costituisce per l'Ufficio.

Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per avere il giudice d'appello confermato la prima pronuncia nella parte in cui era stata dichiarata l'inammissibilità del motivo intempestivamente proposto solo con le memorie D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, relativo alla inesistenza degli avvisi di accertamento, deducendo che in realtà si trattava di vizio rilevabile ex officio.

3. Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione circa l'inesistenza della notifica degli avvisi (fatto controverso e decisivo), in quanto eseguita a mezzo servizio postale senza indicazione della data della notifica, dell'ufficio postale procedente, senza la menzione sulla busta del numero di registro cronologico, ed in mancanza della sottoscrizione e del sigillo dell'ufficio.

4. Con il terzo motivo denuncia omessa motivazione circa il difetto di motivazione della pronuncia di primo grado su punti decisivi e controversi, compendiandosi la sentenza di primo grado in espressioni e massime di stile,

5. Il primo motivo è infondato, assorbito il secondo.

In particolare, nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, sicchè l'invalidità non può essere rilevata di ufficio, nè può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità; il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria d'invalidità-annullabilità, sicchè il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con cui si è dedotta la nullità dei gradi di merito e delle relative pronunce per effetto della sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015, non essendo stata rilevata d'ufficio la nullità degli atti impositivi per carenza di potere del sottoscrittore: v. Cass. n. 1144/2018; Cass. n. 22810/2015; Cass. n. 18448 del 2015; Cass. 25756 del 2014).

In ogni caso, quand'anche si trattasse di vizio rilevabile ex officio, va richiamato a confutazione dei primi due motivi il principio – affermato dalla Corte (Cass. Cass. n. 2203/2018; Cass. n. 8374/2015) – per cui in tema di atti di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, ma una mera condizione integrativa d'efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere dell'amministrazione finanziaria, sulla quale grava il relativo onere probatorio, cosicchè il vizio di nullità o inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo per essere stato impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (v. anche Cass. 654/2014). E nella specie, la conoscenza dell'atto impositivo e la sua impugnazione prima della decadenza, non pare possa revocarsi in dubbio.

6. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il motivo – che si compendia nella generica formulazione di difetto di motivazione – è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, lamentandosi la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, non compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da impedire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte.

Le spese del giudizio anticipate dalla ricorrente, restano a suo carico, stante la contumacia del Comune.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2018

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