Cassazione, sentenza n. 18642 del 13/07/2018
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE - Contrasto della decisione con il diritto dell'Unione europea - Disapplicazione delle norme processuali interne sul giudicato - Necessità - Esclusione - Limiti.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18642
- Data
- 13/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio di rinvio relativo alla stabile organizzazione italiana di una società estera, la contribuente chiedeva di superare il precedente giudicato perché ritenuto contrario al diritto dell’Unione. La Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure che rimettevano in discussione l’esistenza della stabile organizzazione, già definitivamente accertata, e ha escluso che il primato unionale imponga ordinariamente di disapplicare le norme interne sull’autorità del giudicato. L’eccezione resta circoscritta alla peculiare ipotesi di una decisione definitiva della Commissione europea, anteriore al giudicato nazionale, in materia di aiuti di Stato, non ricorrente nella fattispecie.
Massima
Il principio di intangibilità del giudicato, come affermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne dalle quali deriva l'autorità di cosa giudicata di una pronuncia, nemmeno quando ciò consentirebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto unionale, salva la peculiare ipotesi di contrasto con una decisione definitiva della Commissione europea emessa prima della formazione del giudicato.
Massima tratta dal CED della Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Emerge dalla sentenza impugnata che l'Agenzia delle entrate promosse un accertamento nei confronti della s.a.r.l. I.F. e della s.r.l. XX , riconducibili al medesimo gruppo, facente capo allo stilista belga DB , in seno al quale la prima curava la commercializzazione del marchio "(XXXXX)" in Italia e nel mondo, e la seconda produceva i capi di abbigliamento che riportavano il marchio. L'Agenzia ritenne che la s.a.r.l. I.F.F. disponesse di una stabile organizzazione in Italia, di modo che ne recuperò a tassazione i proventi dell'attività economica in Italia.
Ne seguì l'emissione nei confronti di questa società, per gli anni d'imposta dal 2002 al 2006, di dieci avvisi di accertamento, con i quali l'ufficio contestò, ai fini delle imposte dirette, l'omessa dichiarazione di ricavi in Italia, riconoscendo i costi accertati e, ai fini dell'iva, l'omessa registrazione di operazioni imponibili. Con gli avvisi furono irrogate anche le sanzioni.
Anche la s.r.l. XX fu destinataria di quattro avvisi di accertamento, per gli anni d'imposta dal 2003 al 2006, con i quali l'Agenzia contestò l'omessa applicazione dell'iva alle cessioni alla s.a.r.l. I.F., perchè qualificate non già come cessioni intracomunitarie ad acquirente lussemburghese, bensì come cessioni interne alla stabile organizzazione in Italia di quella società.
Entrambe le società impugnarono gli avvisi a ciascuna rispettivamente notificati, senza successo in primo grado.
La Commissione tributaria regionale delle Marche ha accolto in parte, previa riunione, gli appelli dell'Agenzia. Ciò in quanto ha ritenuto che sussistesse la stabile organizzazione in Italia della s.a.r.l. I.F. per il periodo dal maggio 2005 al novembre 2006, ma ha escluso la debenza delle sanzioni relative.
A seguito di ricorso dell'Agenzia per ottenere la cassazione della sentenza, contrastato da controricorso e ricorso incidentale della società, questa Corte con sentenza n. 5649/15 ha accolto il ricorso principale limitatamente al capo concernente le sanzioni, là dove ha affermato che la Commissione tributaria regionale, nel disapplicare le sanzioni, è incorsa nel vizio di ultrapetizione.
Ha poi accolto il ricorso incidentale limitatamente:
– alle modalità di determinazione della materia imponibile, in relazione all'applicazione di una percentuale sulle vendite, pur essendo stata accertata l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia in relazione a esse;
– all'omessa pronuncia sull'appello proposto da s.r.l. XX ;
– all'omessa pronuncia in ordine alla contestazione concernente la pretermissione dei dati evincibili dalla procedura di mutua assistenza col Granducato del Lussemburgo.
A seguito di questa sentenza il giudice del rinvio ha escluso che l'attivazione del procedimento di mutua assistenza possa derogare alla sovranità dello Stato nazionale, ha ritenuto che la s.r.l. XX costituisse una stabile organizzazione di quella lussemburghese, ha specificato che per l'intero periodo della verifica (ossia dal 2002 al 2006) la gestione della s.a.r.l. era da ritenere localizzata in Italia presso la s.r.l. XX , con la conseguente legittimità degli avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette e all'Irap dal 2003 al 2006.
Ha aggiunto, quanto all'Iva, che legittimi sono i relativi avvisi di accertamento per gli anni in questione, ma limitatamente alle cessioni ai clienti italiani, perchè, di contro, le vendite effettuate dalla s.r.l. XX alla IFF s.a.r.l. sono da qualificare come cessioni intracomunitarie, come tali non imponibili.
Infine, il giudice d'appello ha ritenuto non dovute le sanzioni, ravvisando la sussistenza di condizioni di obiettiva incertezza.
Contro questa sentenza propone ricorso la s.a.r.l. I.F. per ottenerne la cassazione, che affida a sette motivi, ulteriormente articolati in subcensure, che illustra con memoria, cui l'Agenzia risponde con controricorso e ricorso incidentale, articolato in un mezzo.
Motivi della decisione
1.- Con i primi tre motivi del ricorso principale, da esaminare insieme, nonchè congiuntamente al sesto, perchè relativi i primi tre alla medesima questione e il sesto a questione connessa, la società lamenta:
– ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., perchè l'Agenzia ha accertato l'esistenza di una stabile organizzazione di I.F. in Italia utilizzando un metodo induttivo, senza attendere l'esito dello scambio d'informazioni con le autorità lussemburghesi, che, anzi, è stato pretermesso e ha affidato l'affermazione dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte della s.r.l. XX a una mera petizione di principio (primo motivo);
– ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31-bis, 39 e 41 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, artt. 49 e 56 del TFUE, della sesta direttiva, dell'art. 1 del reg. n. 1798/03, nonchè degli artt. 3, 4 e 5 del TUE, perchè la condotta dell'amministrazione, di accertamento con metodo induttivo del reddito della stabile organizzazione della I.F., contrasta col principio della libertà di stabilimento in altro Stato dell'Unione e viola il principio di leale cooperazione fra gli Stati membri, nonchè il principio di proporzionalità delle restrizioni delle libertà fondamentali (secondo motivo);
– ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31-bis, 39 e 41 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, artt. 53 e 97 Cost., L. n. 212 del 2000, art. 10, art. 41 della CDFUE, art. 1 della sesta direttiva, 1 del reg. n. 1798/03, nonchè degli artt. 3, 4 e 5 del TUE e artt. 49 e 56 del TFUE, perchè l'Agenzia non ha considerato anche gli elementi a favore della contribuente, anche in base agli elementi desumibili dagli atti inviati dall'autorità straniera, che, invece, ha pretermesso, in tal modo violando anche gli artt. 112 e 115 c.p.c., artt. 47 e 52 della CDFUE e 6 della CEDU (terzo motivo);
– ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 TUE, art. 49 TFUE, artt. 17, 47 e 52 della CDFUE, art. 6 della CEDU, art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, art. 9 della sesta direttiva e art. 11 Cost., perchè il giudice del rinvio non ha disapplicato la sentenza n. 5649/15 di questa Corte sebbene fosse in contrasto col principio del primato del diritto dell'Unione, là dove era stata confermata la sussistenza di una stabile organizzazione della I.F. in violazione, appunto, del diritto unionale (sesto motivo).
La censura complessivamente proposta presenta al contempo profili d'inammissibilità e d'infondatezza.
1.1.- Essa è inammissibile, perchè contrasta col giudicato interno derivante da Cass. n. 5649/15, la quale, nel dichiarare inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto al proprio esame dalla società, che appunto riguardavano la sussistenza della stabile organizzazione per il periodo maggio 2005-novembre 2006, ha determinato l'irretrattabilità dell'accertamento di fatto concernente la sussistenza della stabile organizzazione per quel periodo.
1.2.- Non è scalfito quest'accertamento dall'accoglimento, ad opera di Cass. n. 5649/15, del decimo motivo del ricorso incidentale allora proposto dalla IFF, concernente l'omessa pronuncia sull'"illegittimità della metodologia induttiva utilizzata" derivante dalla pretermissione dell'esito della procedura di scambio con le autorità lussemburghesi.
Ciò perchè l'accoglimento è stato ritenuto rilevante dalla Corte soltanto ai fini della "ricostruzione del reddito della stabile organizzazione", così come accertata e, quindi, soltanto della quantificazione del reddito di essa per il periodo accertato.
Laddove il giudice del rinvio ha comunque escluso qualsivoglia profilo d'illegittimità correlato alla metodologia induttiva.
2.- Infondata è poi la pretesa, compendiata nel sesto motivo, di "disapplicare" il giudicato formatosi sull'esistenza della stabile organizzazione nel periodo indicato, perchè in contrasto col diritto dell'Unione.
V'è, senz'altro, nelle materie di competenza dell'Unione, la supremazia del diritto dell'Unione su quello interno; ma la supremazia non va intesa in chiave di gerarchia, sibbene di preferenza applicativa. Ciò perchè il diritto unionale, di là dalla tecnica del regolamento, opera tramite le regole dell'ordinamento interno, il quale deve, tuttavia, rispettare i principi di equivalenza ed effettività.
Il fatto che la primazia del diritto dell'Unione s'incanali nelle regole del diritto nazionale dà conto del proclamato rispetto di una delle regole fondanti degli ordinamenti interni, compreso quello italiano, ossia di quella della stabilità del giudicato.
2.1.- In passato, la Corte di giustizia aveva stabilito che il diritto dell'Unione osta all'applicazione di una norma nazionale, come l'art. 2909 c.c., italiano, volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l'applicazione di tale norma impedisca il recupero di un aiuto di stato erogato in contrasto con il diritto dell'Unione Europea e la cui incompatibilità con il mercato comune sia stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitiva (Corte giust. 18 luglio 2007, causa C-119/05, Min. industria c. Soc. Lucchini).
Ma, in quel caso, la decisione della Commissione che dichiarava indebiti gli aiuti di Stato era intervenuta antecedentemente alla formazione del giudicato nazionale, col quale, di contro, il giudice aveva riconosciuto il diritto all'erogazione dell'aiuto di Stato, trascurando, quindi, la decisione della Commissione.
Al fondo della sentenza L. della Corte di giustizia si può riconoscere quindi la reazione alla violazione del riparto di competenze nella concessione degli aiuti ed il vulnus arrecato all'esercizio dei poteri della Commissione.
2.2.- La stessa Corte di giustizia d'altronde, successivamente (Corte giust. XX dicembre 2010, causa C-507/08, Commissione Europea c. Governo Slovacchia) in esito ad un ricorso per inadempimento concernente una vicenda in cui si trattava di recuperare degli aiuti di Stato consistenti nella rimessione parziale di un debito fiscale di una società nell'ambito della procedura di concordato, ha escluso la rilevanza della sentenza L., osservando che "la pronuncia giurisdizionale dotata di forza di giudicato di cui si avvale la Repubblica slovacca è anteriore alla decisione con cui la commissione ha imposto il recupero dell'aiuto controverso" (punto 57).
2.3.- Non v'è dunque ragione di particolare sorpresa, se, ancora in tempi recenti, la Corte di giustizia, ritornando sulla questione (Corte giustizia, grande sezione, 6 ottobre 2015, causa C-69/14, T. c. Gov. Romania), con riguardo al diritto di ottenere il rimborso di tributi riscossi in uno Stato membro in violazione del diritto unionale, ha stabilito che il diritto dell'Unione, in base ai principi di equivalenza e di effettività, dev'essere interpretato nel senso che non osta al fatto che a un giudice nazionale non spetti la possibilità di revocare una decisione giurisdizionale definitiva pronunciata nel contesto di un ricorso di natura civile. E ciò anche quando tale decisione risulti incompatibile con un'interpretazione del diritto dell'Unione accolta dalla Corte di giustizia successivamente alla data in cui la decisione è divenuta definitiva, finanche qualora, di contro, una tale possibilità sussista per le decisioni giurisdizionali definitive incompatibili con il diritto dell'Unione pronunciate nel contesto dei ricorsi di natura amministrativa.
Con l'occasione, si è ribadita l'importanza che riveste anche nell'ordinamento giuridico dell'Unione il principio dell'intangibilità del giudicato, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, di modo che il giudice nazionale non è vincolato dal diritto dell'Unione a disapplicare le norme processuali interne che conferiscono forza di giudicato ad una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò consentirebbe di rimediare ad una situazione nazionale contrastante col diritto unionale.
2.4.- Conforme è la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 6 maggio 2015, n. 9127; 27 gennaio 2017, n. 2046).
Già nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione, ha ulteriormente puntualizzato la giurisprudenza interna (Cass. 15 dicembre 2010, n. 25320; 29 luglio 2015, n. 16032), vige il criterio dell'autonomia procedurale degli Stati membri.
L'inoperatività del giudicato nazionale nell'ambito dell'ordinamento unionale si deve quindi considerare eccezionale e trova significativo riscontro nel fatto che esso è stato ammesso unicamente, si è visto, in rapporto a situazione, affatto particolare, caratterizzata dalla violazione, coperta, da giudicato nazionale, della competenza esclusiva della Commissione.
2.5.- Non si pone in contrasto la pronuncia più recente della Corte (Corte giust. 11 novembre 2015, causa C-505/14, Klausner Holz Niedersachsen GmbH).
Con essa si è stabilito che il diritto dell'Unione osta a che l'applicazione di una norma di diritto nazionale, volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, impedisca al giudice nazionale, il quale abbia rilevato che i contratti oggetto della controversia sottopostagli costituiscono un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107, par. 1, del Tfue, attuato in violazione dell'art. 108, par. 3, terza frase, del medesimo trattato, di trarre tutte le conseguenze di questa violazione a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, divenuta definitiva, con cui, senza esaminare se tali contratti istituiscano un aiuto di stato, è stata dichiarata la loro permanenza in vigore.
Ma, in quel caso, il cuore della decisione sta nella necessità di ricostruzione della forza precettiva del giudicato.
2.6.- La giurisprudenza unionale è quindi chiara e chiaramente esprime i principi fondanti dell'ordinamento unionale sul tema: il che esclude la sussistenza di dubbi idonei a proporre le questioni pregiudiziali sollecitate in ricorso.
3.- La censura è altresì inammissibile perchè non congruente col contenuto della decisione quanto alla affermata pretermissione dei risultati della procedura dello scambio d'informazioni. Il giudice del rinvio ha difatti esaminato il contenuto delle informazioni trasmesse dall'autorità lussemburghese, recanti la data del 31 marzo 2008, specificando che "…quanto riferito dall'amministrazione fiscale lussemburghese corrisponde a quanto accertato in loco dalla Guardia di finanza…", per cui "…il complesso di tale attività, come descritta nell'informativa dell'autorità lussemburghese, non è in contrasto con quanto accertato in concreto dalla Guardia di finanza, tranne che per la fase di accettazione degli ordini…", che, secondo il giudice di rinvio, non acquista rilevanza dirimente perchè riferita a periodo anteriore, esteso fino al 2007.
3.1.- Di qui l'irrilevanza delle ulteriori questioni pregiudiziali proposte sul punto in ricorso sulla rilevanza dello scambio di informazioni.
4.- Parimenti inammissibile è il quarto motivo del ricorso principale, col quale la società lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 47 della CDFUE e 6 della CEDU, con riferimento all'esclusione, da parte del giudice del rinvio, della rilevanza della sentenza n. 40327/14 con la quale la terza sezione penale di questa Corte ha assolto l'amministratrice della s.à.r.l. IFF dal reato di omessa presentazione della dichiarazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 5 e ha accertato l'insussistenza della stabile organizzazione in Italia, là dove ha scelto la formula assolutoria dell'insussistenza del fatto.
4.1.- Quest'aspetto era già stato esaminato da Cass. n. 5649/15, che ha affermato l'inopponibilità del giudicato (pagine 3-4 della sentenza), laddove la sentenza impugnata, con accertamento di fatto ormai irretrattabile, ha stabilito l'irrilevanza della sentenza sul piano indiziario, perchè la Cassazione penale "…non tiene per nulla conto… nè della copiosa documentazione nè delle dichiarazioni dei dipendenti, acquisite dalla Guardia di Finanza nell'ambito della complessa e ampia verifica fiscale, che consentivano, come si dirà appresso, di delineare compiutamente la intera procedura di produzione e commercializzazione che la società italiana realizzava qui per conto della società lussemburghese, con modalità del tutto differenti da quelle schematicamente illustrate nella sentenza in questione".
4.2.- Difatti, la contestazione svolta sub 4.a. concernente la valutazione relativa alla sussistenza di presunzioni si rivolge a una valutazione propria del giudice di merito, nei compiti del quale rientra il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit; e il relativo apprezzamento è sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici, nella specie non aggredita (tra varie, Cass. 16 maggio 2017, n. 12002).
4.3.- Analoga valutazione d'inammissibilità, per contrasto con l'accertamento di fatto sopra riportato, riguarda il profilo proposto sub 4.1, col quale si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 47 della C.D.F.U.E. e 6 della CEDU. 5.- Fondato, è, invece, il quinto motivo del ricorso principale, col quale la società lamenta la violazione dell'art. 384 c.p.c. e art. 2909 c.c., là dove il giudice d'appello, confermando integralmente la pretesa tributaria in relazione a tutti i periodi d'imposta in contestazione, non si è conformato a Cass. n. 5649 del 2015, che, invece, ha circoscritto il riconoscimento della stabile organizzazione al solo periodo maggio 2005-novembre 2006 e, nel dichiarare inammissibile il quinto motivo del ricorso principale, ha determinato la cristallizzazione dell'accertamento contenuto nella sentenza allora impugnata concernente la fissazione del reddito nella misura del 5% delle vendite.
Considerazioni, queste, che determinano l'assorbimento dei profili indicati sub 5.1., 5.2, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.d, 5.3.
6.- Quanto alla pretesa impositiva per Iva, va preliminarmente affermata l'inammissibilità e nel contempo l'infondatezza dell'eccezione di giudicato riflesso proposta dalla società in memoria.
Fa leva la IFF sul passaggio in giudicato della sentenza impugnata nei confronti della s.r.l. XX , in relazione alla quale sono stati annullati, ai fini dell'Iva, i quattro avvisi di accertamento indicati in narrativa.
Ciò perchè, secondo la contribuente, la sentenza impugnata ha acclarato che la s.r.l. XX ha effettuato nei confronti della IFF casa madre soltanto cessioni intracomunitarie non imponibili; sicchè, non avendo la s.r.l. XX ceduto alcuna merce alla IFF in Italia, nessuna merce avrebbe potuto rivendere ai clienti italiani.
6.1.- Anzitutto non è utile ad attestare il passaggio in giudicato invocato la certificazione prodotta in allegato all'istanza di fissazione di udienza, che attesta l'avvenuta notifica della sentenza e la sua omessa impugnazione nel termine breve: non rientra difatti nell'ambito dei poteri di certificazione del segretario della Commissione tributaria regionale l'attestazione dell'avvenuta notificazione della sentenza d'appello – attività riservata alla parte e non già al segretario, nè, a maggior ragione, la valutazione della ritualità di tale notificazione, necessaria ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione che è quello, appunto, che si assume inutilmente spirato.
6.2.- A ogni modo, l'eccezione è anche infondata, poichè la sentenza impugnata ha ricostruito il meccanismo in virtù del quale i beni, ceduti dalla s.r.l. XX alla I.F. s.a.r.l., sono stati poi rivenduti dalla stabile organizzazione di questa ai clienti italiani: il giudice d'appello dà conto del "trasporto transnazionale della merce presso la casa madre e successivo rientro in Italia per la consegna all'effettivo destinatario…". L'affermazione della società, allora, che postula che nessun bene sia pervenuto alla stabile organizzazione dalla s.r.l. XX , è affidata a mera petizione di principio.
7.- Si rivela, peraltro, fondato il settimo motivo del ricorso, per le ragioni già enunciate, nella parte in cui la società torna a denunciare, ai fini dell'Iva, la violazione dell'art. 384 c.p.c. e art. 2909 c.c., là dove il giudice d'appello ha svolto un nuovo accertamento di fatto per tutti gli anni in considerazione in relazione alla configurabilità della stabile organizzazione.
7.1.- Il motivo è, invece, inammissibile per il profilo col quale lamenta che il giudice del rinvio non ha accertato in concreto alcuna cessione imponibile ai fini dell'Iva compiuta dalla stabile organizzazione per il periodo in cui se n'è accertata l'esistenza.
Il giudice d'appello ha difatti avuto riguardo, ai fini dell'iva, alla "riconduzione delle operazioni commerciali (vendite) alla stabile organizzazione in Italia della "I.F." operata dall'Ufficio quanto alle imposte dirette".
E in precedenza ha richiamato, così individuando per relationem le vendite in questione, le "fatture di vendita sia in Italia che all'estero dei prodotti finali, che hanno consentito ai verificatori di quantificare, per ogni anno verificato, il complessivo fatturato, sia nazionale che estero, riconducibile alla "I.F.""; sicchè la censura si traduce, per quest'aspetto, in una contestazione delle valutazioni di merito svolte dal giudice d'appello, inammissibilmente proposta.
Il che determina l'assorbimento del profilo oltre indicato sub 7.2.b del ricorso.
7.2.- Il motivo è, inoltre, infondato per l'aspetto individuato sub 7.2.a. del ricorso, secondo cui "tutte le prestazioni di servizio rese da una S.O. alla "casa madre" sono fuori campo Iva per via del principio dell"unitarietà del soggetto d'imposta ex art. 4 della sesta direttiva".
L'affermazione è smentita dalla Corte di giustizia, la quale ha stabilito (con sentenza 16 ottobre 2014, causa C-605/12, Welmory sp. z o.o., punto 64) che la circostanza che le attività svolte da due società "formino un tutt'uno economico e che del loro operato beneficino sostanzialmente i consumatori" dello Stato membro in cui è ubicata una delle due (in quel caso, la Polonia), non è pertinente ai fini dell'accertamento se l'altra (in quel caso, una società cipriota) possieda in quello Stato membro una stabile organizzazione.
E ciò perchè, ha puntualizzato, "occorre infatti distinguere le prestazioni di servizi dalla società polacca alla società cipriota da quelle da quest'ultima fornite ai consumatori in Polonia. Si tratta di prestazioni di servizi distinte, soggette a regimi iva differenti".
Di qui l'inutilità della proposizione della questione pregiudiziale proposta sul punto dalla società.
8.- Nei limiti indicati, quindi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perchè il giudizio non poteva proseguire.
9.- Fondato è altresì il ricorso incidentale, col quale l'Agenzia si duole, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della nullità della sentenza per violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., là dove il giudice del rinvio ha ritenuto nuovamente non dovute le sanzioni per oggettiva incertezza interpretativa.
Questa Corte, con la sentenza n. 5649/15, nell'accogliere il primo motivo del ricorso proposto dall'Agenzia, che concerneva le sanzioni, ha difatti escluso, anche in base al "passaggio dell'atto di appello" richiamato nel controricorso, che la società avesse proposto domanda di disapplicazione delle sanzioni del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8.
Anche per questo profilo, quindi, la sentenza va cassata senza rinvio perchè il giudizio non poteva proseguire.
10.- L'esito complessivo della lite comporta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il quinto e il settimo motivo del ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, nonchè il ricorso incidentale e cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti. Rigetta nel resto il ricorso principale e compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2018
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