Cassazione, sentenza n. 18917 del 17/07/2018
Sentenza n. 18917 del 17/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18917
- Data
- 17/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente chiedeva il rimborso delle ritenute operate sul vantaggio derivante dall’esercizio di stock option, sostenendo l’applicabilità del precedente regime agevolato vigente quando aveva aderito al piano. La Cassazione ha individuato nell’assegnazione delle azioni, e non nell’adesione, il momento rilevante per stabilire la disciplina fiscale applicabile, escludendo retroattività, periodicità dell’agevolazione e lesione dell’affidamento; ha inoltre esaminato direttamente la censura sulla modifica anticipata dei termini di esercizio, pur omessa dal giudice regionale, ritenendola infondata. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
S.S., con tre motivi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 114/22/10, depositata il 21.10.2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Ha rappresentato che il contenzioso traeva origine dal silenzio rifiuto opposto dalla Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso di Euro 2.471.227,10, corrispondenti a quanto ritenuto alla fonte dalla società T. Ass.ni, in relazione alla tassazione di operazioni di assegnazione di azioni della società, conseguenti l'esercizio di una stock option. Più a monte la vicenda traeva origine dall'aumento di capitale sociale che la T. Ass.ni aveva deliberato il 9 maggio 2005 e dal regolamento relativo al "Piano di stock options T. Assicurazioni 2005-2008 riservato ad amministratori". In relazione a tale piano erano attribuite al S., all'epoca amministratore delegato della società, opzioni per la sottoscrizione di 585.000 azioni, al prezzo di esercizio di Euro 11,25. Nel giugno del 2005, in un quadro complessivo di rinegoziazione delle componenti remunerative del suo rapporto di lavoro con la società, il S. aderiva al piano, con mail che ne anticipava l'adesione, trasmessa l'8 maggio 2005. Il piano prevedeva la data di esercitabilità dell'opzione nel periodo 16 marzo 2008/16 settembre 2008. Nelle difese il ricorrente afferma che l'adesione trovava ragione nel trattamento fiscale agevolato di cui all'epoca godeva tale componente remuneratoria.
Successivamente si verificava che: 1) nell'anno 2006 il gruppo di controllo della società cedeva la sua partecipazione alle Assicurazioni Generali; 2) il nuovo consiglio di amministrazione il 4 ottobre 2006 deliberava l'anticipazione del periodo di esercizio della opzione, fissandolo tra il 5 ottobre 2006 ed il 15 novembre 2006; 3) nel novembre 2006 il dott. S. esercitava l'opzione con sottoscrizione delle 585.000 azioni al corrispettivo di Euro 6.581.250,00 (secondo il prezzo fissato di Euro 11.25); 4) al momento dell'esercizio della opzione il valore delle azioni era pari di Euro 21,074, sicchè il valore dei titoli complessivamente assegnati era di Euro 12.328.290,00; 5) nelle more erano intanto intervenute due modifiche normative sul trattamento fiscale di tale tipologia di operazioni, precedentemente disciplinate nell'art. 48 TUIR – nella nuova numerazione del D.P.R. n. 917 del 1986 divenuto art. 51, lett. g bis- e precisamente quelle introdotte con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (art. 36, comma 25), conv. con modificazioni in L. n. 248 del 2006, e successivamente con il D.L. 3 ottobre 2006 (art. 2, comma 29), conv. con modificazioni in L. n. 286 del 2006; 6) queste modificazioni, introducendo un comma 2 bis nell'art. 51, riducevano l'area applicativa della disciplina agevolativa richiedendo requisiti più stringenti per la sua applicazione alle operazioni di stock options (per mera completezza il D.L. n. 112 del 2008, art. 82, comma 23 conv. in L. n. 133 del 2008, ha definitivamente abrogato il regime agevolato); 7) tenendo conto della disciplina sopravvenuta, la società riteneva di sottoporre a tassazione la differenza tra il prezzo delle azioni fissato al momento della attribuzione del diritto di opzione e il prezzo delle azioni al momento dell'esercizio del diritto di opzione e conseguente assegnazione delle azioni; 8) era dunque eseguita una ritenuta alla fonte complessiva di Euro 2.471.227,10 corrispondente alla aliquota del 43% applicabile al contribuente; 9) il S. ritenendo invece non dovuta la tassazione, chiedeva alla Amministrazione il rimborso delle imposte versate, ricevendone il silenzio rifiuto.
Nel contenzioso seguitone la Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso con sentenza depositata il 20.11.2008. Adita la Commissione Tributaria Regionale lombarda, con la sentenza ora impugnata era rigettato anche l'appello.
Il S. censura la sentenza:
con il primo motivo per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 3, comma 12, conv. in L. n. 286 del 2006, dell'art. 11 preleggi, della L. n. 212 del 2000, artt. 3 e 10 dell'art. 41 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto che il presupposto della agevolazione (introdotta per la prima volta dal D.Lgs. n. 505 del 1999, art. 13) fosse individuabile nella assegnazione delle azioni anzichè nell'adesione del dipendente al piano di stock options, conseguentemente applicando al caso di specie la normativa restrittiva sopravvenuta;
con il secondo motivo per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 3, comma 12, conv. in L. n. 286 del 2006, dell'art. 11 Preleggi, della L. n. 212 del 2000, artt. 3 e 10 dell'art. 41 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto, se fosse stato anche correttamente ricondotto il presupposto applicativo della agevolazione alla assegnazione delle azioni, che, trattandosi di imposta periodica, le disposizioni innovative vanno applicate dall'anno d'imposta successivo, come previsto espressamente dall'art. 3 dello Statuto del contribuente, e dunque non dal 2006 ma dal periodo d'imposta 2007;
con il terzo motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla ulteriore eccezione sollevata dal contribuente, relativa alla circostanza che i tempi di esercizio del diritto di opzione erano stati modificati, con conseguente inapplicabilità del regime agevolativo, non per volontà del contribuente, costringendolo pertanto ad una scelta obbligata e priva di alternative.
In conclusione chiedeva la cassazione della sentenza; in subordine che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale del D.L. 262 del 2006, art. 3, comma 12, conv. in L. n. 286 del 2006 per violazione degli artt. 53 e 41 Cost., nonchè della L. n. 212 del 2000, artt. 3 e 10.
Si è costituita l'Agenzia, che ha insistito nella correttezza delle ragioni esposte dal giudice regionale, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 14 marzo 2018, dopo la discussione, il P.G e le parti hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il contribuente censura la sentenza laddove questa identifica il verificarsi del presupposto applicativo della disciplina agevolativa nel momento di esercizio del diritto di opzione e assegnazione delle azioni e non in quello, anteriore, di adesione del beneficiario al piano di stock option. A sostegno della tesi contraria a quella assunta dal giudice regionale invoca il principio di irretroattività del D.L. n. 262 del 2006, si appella all'individuazione del momento in cui si è perfezionato il presupposto generatore della esenzione, invoca la tutela del'affidamento e della certezza del diritto, sollevando questione di legittimità costituzionale della disciplina, avverte la diversa costruzione della disciplina introdotta dal D.L. n. 262 del 2006, rispetto a quella del D.L. n. 233 del 2006 e quella del D.L. n. 112 del 2008.
Con il primo ordine di argomentazioni evidenzia che la disciplina restrittiva intervenuta nelle more della vicenda sia comunque successiva alla adesione del contribuente al piano di stock options deliberato nel 2005, sicchè l'applicazione della normativa sopravvenuta al caso di specie avrebbe effetti retroattivi. Ciò sarebbe vietato sia dal principio enunciato dall'art. 11 Preleggi, sia, nella specificità del rapporto tributario, dalla L. 212 del 2000, art. 3, comma 1.
Con il secondo ordine di argomentazioni sostiene che il presupposto generatore della esenzione fiscale, che se relazionata ad imposte periodiche è diverso dal presupposto impositivo della tassazione, va ricondotto alla finalità per la quale l'agevolazione stessa sia stata concessa. Nel caso di specie, quando l'esenzione fu originariamente introdotta (nel '99), la finalità perseguita dal legislatore con l'esenzione fiscale era stata quella di stimolare i dipendenti al miglioramento produttivo della azienda, così che, collegando mediante le stock options parte della retribuzione ad una componente variabile che si incrementava con la crescita di valore della azienda stessa, trovava causa nel maggior impegno profuso dal dipendente, incentivato dalla prospettiva di maggiori guadagni; con la disciplina introdotta nel 2006 invece le finalità perseguite dal legislatore erano state mutate e si identificavano nella fidelizzazione del dipendente (di qui l'introduzione dei requisiti più stringenti sotto il profilo della tipologia di società cui applicare la disciplina, e, soprattutto con le modifiche del D.L. n. 262 del 2006, la previsione di tempi minimi per l'esercizio del diritto di opzione nonchè per la cessione delle azioni medesime). Sotto il profilo teleologico la difesa sostiene che nel caso di specie l'adesione al piano risaliva alla formulazione originaria della disciplina e dunque a quel momento andava ricondotto il presupposto generatore delle agevolazioni, sicchè l'applicazione della normativa successiva avrebbe comportato la retroattività di un meccanismo di funzionamento della struttura agevolativa avente finalità del tutto distinte rispetto all'originario meccanismo generatore.
Con il terzo ordine di argomentazioni si duole che una diversa interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con principi di rango costituzionale e comunitario, posti a tutela del legittimo affidamento del cittadino, in particolare con l'art. 41 Cost. e con l'art. 10 dello Statuto del contribuente. In sintesi denuncia che il contribuente intanto aderì al piano di stock option, nella rideterminazione delle componenti del suo trattamento remunerativo, in quanto la prospettiva era economicamente più vantaggiosa per l'esenzione da tassazione delle plusvalenze che avrebbe conseguito nell'acquisto delle azioni al momento dell'esercizio della opzione e della assegnazione delle medesime. Tale affidamento sarebbe stato disatteso se di quelle agevolazioni non avesse potuto più goderne. Di qui i profili di illegittimità costituzionale della disciplina introdotta dal D.L. n. 262 cit., se interpretata nel senso statuito dal giudice regionale.
Con il quarto ordine di argomentazioni si appella alla interpretazione sistematica del D.L. n. 262 cit., perchè, a differenza del D.L. n. 233 del 2006 e del D.L. n. 112 del 2008, nelle quali vi è una espressa previsione di applicabilità della disciplina a partire dalle assegnazioni delle azioni avvenute (rispettivamente) dal 4 luglio 2006 e dal 25 giugno 2008, cioè dalla loro entrata in vigore, quella del novembre 2006 nulla dice in materia. Da ciò, secondo la difesa, se ne ricava che il D.L. n. 262 sia applicabile solo alle fattispecie in cui dal 3 ottobre 2006 fossero stati deliberati i piani di stock options, e non anche alle ipotesi in cui i deliberati fossero di data anteriore.
Queste in sintesi le articolate difese del contribuente, la sentenza del giudice regionale ha ritenuto che "per le azioni riservate all'ex amministratore, rientrate nella sua disponibilità giuridica solo in data 24/11/2006 quando si è avvalso della opzione, trovano applicazione le nuove disposizioni che, non prevedendo l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore delle azioni al momento della loro assegnazione ed il prezzo del relativo esercizio, confermano l'imposta trattenuta sul reddito accertato di Euro 5.747.000,00.". Ciò perchè ha condiviso l'impostazione secondo cui il trasferimento di proprietà dei titoli azionari e dei diritti in essa incorporati si perfeziona con l'assegnazione delle azioni. Occorre pertanto valutare se l'interpretazione resa dal giudice regionale sia o meno corretta.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, anche di recente, di pronunciarsi sulla materia, in particolare su quale sia il presupposto generatore della disciplina agevolativa applicabile, affermando che in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente la disciplina di tassazione applicabile ratione temporis alle cosiddette "stock options" va individuata in quella vigente al momento dell'esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore, indipendentemente dal momento in cui l'opzione sia stata offerta, atteso che l'operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell'attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell'effettivo esercizio di tale diritto mediante l'acquisto delle azioni, il quale costituisce il presupposto dell'imposizione commisurata proprio sul prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato (Cass., Sez. 5, sent. n. 9465 del 2017). Questa risoluzione era stata già affermata dal giudice di legittimità anche con riferimento alla disciplina vigente in epoca anteriore alle modifiche portate nel 2006, avvertendosi che il presupposto impositivo insorge non al momento della offerta della opzione ma in quello del suo esercizio (cfr. Cass., Sez. 5, sent. n. 11413 del 2015; ord. n. 13088 del 2012, in quest'ultima riconoscendosi l'applicabilità del regime agevolativo in una ipotesi in cui il diritto di opzione era stato offerto nel 1997, epoca anteriore alla introduzione della esenzione a mezzo del D.Lgs. n. 505 del 1999, ed era stato esercitato nel 2001).
A tale orientamento, che questo collegio condivide e a cui ritiene di dare seguito, non sono opposte in questa causa ragioni che inducano a motivarne una discontinuità.
Non si ritiene infatti di condividere le argomentazioni riferite alla violazione del divieto di retroattività della norma tributaria.
Il ragionamento della difesa implica una premessa giuridica non corretta, ossia che il presupposto generatore della disciplina agevolativa introdotta nel '99 sia riferito all'offerta (gratuita) del diritto di opzione. Sennonchè, il diritto di opzione, che non ha un significato diverso nel sistema giuridico tributario rispetto alla struttura civilistica, è un contratto, certo distinto dalla unilaterale proposta irrevocabile, ma con il quale una delle parti resta parimenti vincolata alla propria dichiarazione, con gli effetti della proposta irrevocabile previsti dall'art. 1329 c.c. Con esso l'optato assume una obbligazione a ciò solo limitata, senza che tuttavia l'oggetto del diritto di opzione sia ancora divenuto oggetto del negozio in funzione del quale l'opzione è assunta, tant'è che l'opzionario non è a sua volta vincolato ad accettare la proposta, anzi quella sua "facoltà di accettare o meno" costituisce la seconda situazione giuridica essenziale della fattispecie prevista dall'art. 1331 c.c., il che esclude che sino all'esercizio di quella libertà di scelta possa ritenersi in qualche modo venuto ad esistenza il contratto finale, men che meno che possano prodursi i suoi effetti (con il che è coerente anche la generale negazione, in dottrina e in giurisprudenza, della trascrivibilità del patto di opzione).
Ancorchè dunque voglia ritenersi che l'opzione si atteggi come fase preparatoria del negozio optato (in dottrina si parla della funzione preparatoria della futura costituzione negoziale di un regolamento di interessi), ciò non sarebbe sufficiente per ritenere insorto il presupposto generatore di una imposta diretta, e di una agevolazione ad essa collegata, non potendosi ricondurre la complessiva vicenda negoziale neppure nelle fattispecie a formazione progressiva. Il diritto di opzione, pur sotteso all'interesse di apprendere nella sfera patrimoniale dell'opzionario un bene giuridico oggetto di opzione – potendo costituire espressione di un reddito o di un patrimonio generatore del presupposto d'imposta solo questa apprensione -, è teleologicamente contraddistinto solo dall'(eventuale) esercizio di quel diritto di scelta.
Peraltro, poichè il diritto d'opzione è economicamente identificato dalla prospettiva che le potenzialità espresse da un bene giuridico si traducano in un vantaggio inducendo l'opzionario ad accettare la proposta cui si è vincolato il concedente -, allora esso esprime l'esatto contrario dell'evento generatore di ricchezza, soprattutto in fattispecie come la presente, in cui il diritto di opzione afferisce alla assegnazione di azioni di una società. Infatti esso sottostà al dubbio che la ricchezza stessa non sia generata nel prosieguo degli sviluppi della vicenda economica, per la qual ragione l'opzionario attende, restando libero di scegliere.
In tale contesto la prospettiva della applicazione di una disciplina agevolativa fiscale costituisce un ulteriore, e "altro", vantaggio per l'opzionario, comunque dipendente dal verificarsi delle condizioni che rendono opportuno l'esercizio della opzione. Il vantaggio principale e primario resta invece proprio il verificarsi dell'incremento di valore del bene (nel caso di specie le azioni) offerto in opzione, senza il cui evento non vi sarebbe alcun aumento di ricchezza, e per conseguenza nessun presupposto applicativo di agevolazioni fiscali. A ben vedere anzi, al momento in cui è stato offerto il diritto di opzione, l'evento generatore di ricchezza, cioè l'incremento di valore delle azioni rispetto al prezzo d'acquisto fissato per l'esercizio della stock option, era futuro ed incerto, sicchè non era insorto alcun presupposto generatore di imposta. Per conseguenza non poteva essere insorto alcun presupposto generatore di esenzione, essendo illogico che si generi il presupposto di una esenzione fiscale se non vi è ancora il presupposto generatore dell'imposta cui applicare quella esenzione.
Di contro l'indice generatore di un reddito, e dunque l'insorgere del presupposto impositivo, è intervenuto nel momento in cui la ricchezza si è manifestata con l'esercizio del diritto di opzione e l'assegnazione delle azioni verso il pagamento di un corrispettivo inferiore al valore espresso dai quei medesimi titoli al momento dell'acquisto. L'insorgenza del presupposto d'imposta ha coinciso dunque con l'astratta insorgenza del diritto alle agevolazioni, in concreto poi spettanti o meno se e nella misura in cui fossero stati riscontrati i requisiti richiesti dal legislatore per la sua fruizione.
Ciò chiarito, deve in conclusione escludersi che l'applicazione della disciplina entrata in vigore dal 3 ottobre 2006 abbia violato il principio di non retroattività della norma tributaria, così come deve escludersi che il momento perfezionativo del presupposto generatore della esenzione vada ricondotto alla offerta del diritto di opzione e non all'esercizio della opzione.
Non sono condivisibili neppure le critiche mosse dalla difesa che denuncia come le conclusioni cui perviene il giudice regionale siano in contrasto con i principi dell'affidamento e della certezza del diritto.
Se il diritto di opzione che, nello spazio temporale della attesa che maturino le condizioni di vantaggio per il suo esercizio, può assicurare una speranza di conseguimento di una ricchezza ma alcuna certezza in tal senso, deve escludersi che il contribuente possa aver fatto affidamento sulla cristallizzazione di una disciplina agevolativa. Se non vi era certezza nell'incremento di valore delle azioni al momento della offerta del diritto di opzione risulta incomprensibile anche quale danno sarebbe ascrivibile al mutamento di disciplina rispetto ad una situazione che, tanto in punto di diritto quanto in termini economici, costituiva una speranza di incremento di valore e null'altro. D'altronde è nello stesso ricorso che la scelta di riconsiderare le componenti remuneratorie della retribuzione sostituendo o riducendo alcune voci fisse con le stock options era legata ad una scommessa, l'assicurare cioè obiettivi più performanti alla società. Ed è appena il caso di evidenziare che una scommessa esprime una condizione ancor più incerta e aleatoria di una aspettativa.
Se poi il S., come riferisce, avesse attribuito importanza decisiva alla disciplina fiscale favorevole vigente all'epoca in cui aderì al piano di attribuzione di azioni con l'offerta gratuita del diritto di opzione, questo attiene alla sfera dei motivi della scelta assunta, irrilevante anche nei confronti della controparte (e qualora ritenuto decisivo per la conclusione dell'accordo in relazione della mail trasmessa al contribuente l'8 maggio 2005, da far valere verso questa) e ancor più rispetto alla disciplina erariale.
A margine, è appena il caso di rammentare come la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale sia sempre più attenta a vagliare la costituzionalità di una disciplina, quand'anche sia denunciato che con essa possa essere stato violato il valore del legittimo affidamento, riposto dal cittadino in una normativa poi abrogata, e che trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., in un quadro complessivo che tenga conto dei principi di equilibrio del bilancio, di cui all'art. 81 Cost., affermando che "il valore del legittimo affidamento non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici "anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti", purchè ciò avvenga alla condizione "che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica". (cfr. C. Costituzionale, sent. n. 149 del 2017). Nel caso che ci occupa nè ci sono diritti soggettivi perfetti riconoscibili, nè le successive modifiche alla disciplina dettata in materia di agevolazioni nel trattamento fiscale delle stock options appare irrazionale e irragionevole. Con il che vanno definitivamente accantonati tutti i dubbi sulla legittimità costituzionale della disciplina.
Non possono essere condivise, ancora, le conclusioni che il ricorrente pretende di trarre dalla interpretazione sistematica della disciplina introdotta dal D.L. n. 262 cit., laddove, mentre nei D.L. n. 223 del 2006 (che introduceva le prime restrizioni della disciplina) e nel D.L. n. 112 del 2008 (abrogativo delle agevolazioni) era espressamente prevista la applicabilità delle nuove norme alle azioni assegnate ai dipendenti a partire dalla loro entrata in vigore, nulla si specifica nel D.L. n. 262 cit.; da ciò desumendosi che quest'ultima normativa sarebbe applicabile solo alle ipotesi di offerta del diritto di opzione successiva alla sua entrata in vigore (3 ottobre 2006).
A parte che tali conclusioni implicano sempre lo stesso presupposto, ossia l'unicità e la rilevanza ai fini della disciplina agevolativa di tutto l'iter, a partire dalla adesione al piano di stock options, con offerta gratuita del diritto di opzione, l'argomentazione prova troppo.
Oltre quanto già evidenziato, è qui sufficiente rilevare che se così fosse si andrebbe incontro ad una irrazionale disciplina che, succedendosi anche a breve distanza, avrebbe ad oggetto la regolamentazione di fattispecie diverse, nell'un caso l'intero iter che culmina nell'assegnazione delle azioni, negli altri due casi la sola fase finale della assegnazione delle azioni; inoltre determinerebbe conseguenze irragionevoli con singolari disparità, atteso che sarebbero esonerate tendenzialmente operazioni di stock option più recenti e comunque si creerebbero disparità evidenti tra operazioni che abbiano avuto inizio in periodi anche coevi; infine, non è privo di rilievo che tutta la disciplina preposta alla regolamentazione delle agevolazioni fiscali in materia di stock option non ha mutato le sue finalità di fondo, dalla sua originaria introduzione nel '99 alla sua definitiva abrogazione. Nel senso che, pur se si riscontra il mutamento dei requisiti, più restrittivi per la sua fruizione a partire dal 2006, e pur se si avverte il passaggio dal puro obiettivo del perseguimento della incentivazione dei dipendenti, in ragione dell'aumento di produttività (1999), al diverso intento di assicurare una maggiore fidelizzazione del dipendente (novelle del 2006), la finalità della disciplina complessiva è rimasta sempre quella della parziale sostituzione del criterio remunerativo del lavoro compensato solo con elementi fissi, con un criterio più fluido, relazionato ad una maggiore responsabilizzazione del dipendente alla sorte della azienda. Conseguentemente il denunciato mutamento delle finalità della normativa, sotto il profilo della interpretazione teleologica, è meno marcato quando non del tutto irrilevante, così che irragionevoli sarebbero interpretazioni che identificassero diversi momenti applicativi delle modificazioni normative.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'illegittimità della sentenza ove non considera che ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1 le modifiche relative ai tributi periodici entrano in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
A parte i profili di novità del motivo rispetto alle questioni trattate nel precedenti gradi di giudizio, è qui sufficiente evidenziare che, quand'anche il principio possa riguardare modifiche normative introdotte in materia di esenzione da imposta, resta fermo che il presupposto applicativo sia la periodicità. Nel caso che ci occupa all'oggetto della disciplina -la regolamentazione fiscale delle stock options – è del tutto estraneo il carattere della periodicità, non potendosi neppure configurare una tipologia di agevolazione con carattere pluriennale.
Il motivo va dunque rigettato.
Deve invece accogliersi il terzo motivo, con il quale si lamenta l'omessa pronuncia sulla ulteriore eccezione sollevata dal contribuente, relativa alla circostanza che i tempi di esercizio del diritto di opzione erano stati modificati, con conseguente inapplicabilità del regime agevolativo, non per volontà del contribuente, costringendolo pertanto ad una scelta obbligata e priva di alternative.
Sul punto risultano riportate le difese articolate dal contribuente e non risulta che la sentenza abbia inteso pronunciarsi, sicchè essa è viziata ex art. 112 per mancata corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.
Trattandosi comunque di questione di diritto, per la quale non vi è necessità di accertamenti di fatto, il motivo può essere deciso nel merito dinanzi a questa Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2.
Anche tale censura è infondata e va rigettata.
Il contribuente ha sostenuto che il mancato rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 51, comma 2 bis TUIR, come modificato dal D.L. n. 262 cit., art. 2, comma 29 sia dipeso dalla società, che intese anticipare il momento di esercizio del diritto di opzione, così di fatto impedendo il decorso del periodo minimo di tre anni dalla sua attribuzione previsto dalla norma (lett. a).
A parte che nel caso di specie il contribuente ha violato anche il requisito di cui alla lett. c), ossia la cessione delle azioni prima del decorso del quinquennio dall'esercizio della opzione, e questo non per volontà della società, ma di sua iniziativa, sul punto la giurisprudenza di legittimità, già intervenuta, ha condivisibilmente affermato che "l'esercizio del diritto di opzione non è un atto necessitato al quale il dipendente beneficiato non può sottrarsi, ma è il frutto di una libera scelta, di guisa che non può ipotizzarsi alcuna costrizione nel dipendente che decide di esercitare il diritto anche in assenza del termine triennale previsto dall'art. 51, comma 2 bis, lett. a) TUIR" (Sent. n. 9465/2017 cit.).
Deve peraltro aggiungersi che non ha alcuna influenza sulla interpretazione ora resa la risoluzione n. 118/E del 12 agosto 2005 della Agenzia delle Entrate, che fa riferimento ad una fattispecie in cui il mancato rispetto del requisito del periodo minimo di trasferimento delle azioni era stato imposto ex lege, ciò che qui non si è verificato.
In conclusione il ricorso introduttivo è infondato e va rigettato.
Stante l'esito del giudizio, con l'infondatezza nel merito anche del terzo motivo di ricorso, le spese seguono la soccombenza nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione in favore della Agenzia delle spese di giudizio, che si liquidano in Euro 12.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2018
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