Cassazione, sentenza n. 40323 del 11/09/2018
Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Attività illecita commessa dalla società emittente -Fatture inesistenti - Beni relativi al profitto del reato - Confisca per equivalente.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 40323
- Data
- 11/09/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
In una sentenza di applicazione della pena per emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, il Tribunale non aveva disposto né esaminato la confisca. La Cassazione ribadisce che, per i reati tributari, la confisca del profitto o del prezzo è obbligatoria, anche per equivalente; nei confronti dell’emittente, tuttavia, non può essere automaticamente riferita al risparmio d’imposta ottenuto dall’utilizzatore, mentre può riguardare l’utilità o il compenso acquisito dall’emittente quale prezzo del reato, da accertare giudizialmente. La sentenza è annullata limitatamente alle statuizioni sulla confisca, con rinvio al Tribunale.
Massima
In tema di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti la confisca , nei confronti dell'emittente di fatture per operazioni inesistenti, è disposta per il solo profitto del reato. Per profitto di reato, da dimostrare in sede giudiziale, si intende qualsiasi utilità economica valutabile acquisita immediatamente o indirettamente . Nel caso di specie l'utilità economica acquisita concerne il risparmio di imposta conseguito dall'utilizzatore con l'emissione di fatture ideologicamente false, corrispondente al prezzo del reato medesimo.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Ritenuto in fatto
Con sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata in data 29.3.2017 il Tribunale di Macerata ha condannato, su concorde richiesta delle parti, B.S. imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 per aver emesso e rilasciato, in qualità di l. r. della L. s.r.l., fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore Generale Presso La Corte Di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 e art. 322-ter c.p., la mancata disposizione della confisca per i beni costituenti il profitto del reato, prevista dal rinvio effettuato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 "nei casi di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 3, 4, 5, 8 e 10-bis, 10-ter, 10-quater ed 11" alle disposizioni di cui all'art. 322-ter c.p., il quale prevede la confisca obbligatoria dei beni che hanno costituito il profitto o il prezzo del reato, pacificamente applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai reati tributari in relazione ai beni che ne costituiscono il controvalore, inteso come utilità economica direttamente derivante dall'illecito. Richiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, non avendo il giudice disposto la confisca, eventualmente nella forma per equivalente, dei beni costituenti il profitto del reato.
Considerato in diritto
Il ricorso deve ritenersi fondato.
Nella sentenza impugnata il giudice di merito ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena finale di otto mesi di reclusione dichiarando l'imputato responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 per avere emesso una pluralità di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l'evasione dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, ma nulla ha disposto in ordine alla confisca dell'eventuale prezzo o profitto del reato, sebbene l'applicazione della suddetta misura di sicurezza sia prevista come obbligatoria. Invero, il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis, che ha sostituito la analoga disposizione di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, dispone che nel caso di condanna per uno dei reati previsti dallo stesso decreto è sempre ordinata la confisca dei beni, salvo che appartengano a persona estranea al delitto, che ne costituiscono il profitto od il prezzo (confisca diretta) ovvero, quando essa non è possibile, dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente (confisca per equivalente). Misura questa che deve essere pertanto obbligatoriamente disposta, rispondendo alla ratio di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume "i tratti distintivi di una vera e propria sanzione" (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008 – dep. 02/07/2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, Rv. 239925), anche quando non sia stata preceduta in fase cautelare dal sequestro preventivo dei beni medesimi (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014 – dep. 05/03/2015, Giallombardo, Rv. 26289301; Sez. 5, n. 31450 del 20/01/2017 – dep. 23/06/2017, Lanza, Rv. 272111).
Sebbene non possa essere disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente fatture per operazioni inesistenti per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, in quanto il regime derogatorio previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9 – escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale – impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo, ciò non toglie che la suddetta misura debba essere applicata sul prezzo o profitto del delitto, da identificarsi nell'utilità economica derivante dalla commissione del reato (Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016 – dep. 18/10/2016, P.M. in proc. Sanna e altro, Rv. 267925 dove la S.C. ha chiarito che il vincolo nei confronti dell'emittente può essere imposto in relazione al solo prezzo del delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8).
E' ben vero che solo l'utilizzatore delle fatture relative ad operazioni inesistenti ottiene automaticamente un profitto pari al risparmio di imposta che consegue con l'inserimento nella dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto delle fatture per operazioni inesistenti realizzando l'accrescimento, per l'appunto fittizio, dei costi, e che altrettanto non avviene per l'emittente che, realizzando invece una divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale della stessa, non acquisisce con l'emissione della falsa fattura alcun vantaggio fiscale: ma non per questo può omettersi di considerare che il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, proprio perchè finalizzato a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, implica, di norma, l'incameramento da parte del suo autore di un compenso, quand'anche inferiore al profitto, ovverosia al risparmio di imposta, conseguito dall'utilizzatore delle fatture ideologicamente false, corrispondente al prezzo del reato medesimo.
Poichè nella specie nulla è stato disposto nè argomentato dal giudice di merito in ordine alla confisca obbligatoriamente prevista, nè sono state evidenziate le ragioni che imponessero di escludere l'applicazione della misura ablatoria, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale punto, con conseguente rinvio al Tribunale di Macerata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Macerata.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018
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