Cassazione, sentenza n. 349 del 09/01/2019

Sentenza n. 349 del 09/01/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
349
Data
09/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva negato a una società armatrice l’esenzione sul carburante destinato alla navigazione, ritenendo abusivo il noleggio dell’imbarcazione perché l’autorizzazione non era stata rinnovata presso l’autorità marittima. La Corte non ha esaminato nel merito né la spettanza dell’agevolazione né le risultanze della Guardia di Finanza. Poiché la ricorrente non aveva depositato la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'impugnata sentenza la CTR, andando di diverso avviso rispetto al primo giudice, respingeva il ricorso promosso dalla Società contribuente avverso un invito di pagamento Accise 2004 2005 2006.

2. Secondo la Regionale la contribuente Società armatrice non aveva diritto all'agevolazione sull'acquisto di carburante per natanti prevista dal D.M. 16 novembre 1995, n. 577, art. 1, comma 4, disposizione per la quale "l'esenzione di cui al comma 1 compete ai prodotti petroliferi impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie" – e questo perchè negli anni in discussione la contribuente aveva "abusivamente" noleggiato l'imbarcazione.

3. La GdF aveva difatti accertato che la contribuente – in precedenza in possesso di autorizzazione al noleggio di imbarcazioni da diporto – non aveva provveduto a rinnovarla presso la competente autorità marittima.

4. La contribuente ricorreva per un unico motivo, mentre l'ufficio resisteva con controricorso.

5. Come risulta da quanto esposto dalla stessa contribuente, quest'ultima ha proposto ricorso "per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio sez. staccata di Latina n. 348/40/12 depositata il 27 giugno 2012 e notificata alla società qui ricorrente il 18 settembre 2012".

6. Sennonchè la contribuente – come anche rilevato dal Pubblico Ministero d'udienza – non ha depositato copia autentica dell'impugnata sentenza con la relazione di notificazione.

7. La violazione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, comporta – per consolidata giurisprudenza – la sanzione dell'improcedibilità del ricorso (Cass. sez. 3 n. 25176 del 2018; Cass. sez. trib. n. 1295 del 2018).

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare all'ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 3.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2019

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