Cassazione, sentenza n. 3056 del 01/02/2019
Sentenza n. 3056 del 01/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3056
- Data
- 01/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia verteva su ingiunzioni ICI che la contribuente riteneva non precedute da validi avvisi di accertamento; la CTR, sulla base dei documenti prodotti dal Comune in appello, aveva riformato l’annullamento pronunciato in primo grado. La Cassazione ha rilevato che, essendo stato l’appello notificato per posta, il Comune doveva depositarne copia presso la segreteria della commissione di primo grado entro trenta giorni, fornendo prova dell’effettiva ricezione. In mancanza di tale prova, l’appello era inammissibile: la sentenza regionale è stata quindi cassata senza rinvio.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. S. D. s.r.l impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto due ingiunzioni di pagamento relative all'ICI rispettivamente degli anni 2002 e 2003/2004/2005, chiedendone l'annullamento in quanto non erano state precedute dalla notifica degli avvisi di accertamento, con consequenziale decadenza dall'accertamento, ed erano carenti di motivazione.
Il ricorso veniva proposto nei confronti della sola concessionaria, ma la Commissione adita disponeva l'integrazione del contradditorio nei confronti del Comune di Crispiano il quale non si costituiva in giudizio, nonostante la notifica del ricorso regolarmente eseguita nei suoi confronti dal ricorrente in ottemperanza all'ordine di integrazione del contradditorio.
2. Con sentenza n. 341/5/11, depositata in data 18/4/2011, la CTP di Taranto accoglieva il ricorso proposto dalla società S. D., rilevando che la mancata costituzione in giudizio del Comune di Crispiano non aveva consentito di verificare se gli avvisi di accertamento richiamati nelle impugnate ingiunzioni di pagamento fossero stati o meno effettivamente notificati dall'ente impositore e se la loro notifica fosse stata effettuata nel rispetto dei termini previsti per legge, e ritenendo, dunque, non fornita la necessaria prova su tali questioni.
3. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Crispiano deducendo l'infondatezza della decisione atteso che i prodromici atti di accertamento erano stati ritualmente e tempestivamente notificati, come risultava dagli atti di notificata allegati all'atto di appello.
La società appellata non si costituiva nel giudizio di gravame.
4. Con sentenza n. 23, depositata il 17/1/2013, la Commissione tributaria Regionale di Bari, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittime ed efficaci la ingiunzioni impugnate, rilevando che nel giudizio di appello il Comune aveva prodotto tutti gli atti di accertamento debitamente e tempestivamente notificati e, dunque, aveva fornito prova della inconsistenza del ricorso introduttivo.
5. Avverso tale sentenza la società S. D. a r.l. propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Il Comune di Crispiano resiste con controricorso.
Motivi della decisione
che:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la "nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis, comma 7, convertito con modifiche dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248".
La ricorrente eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto dal Comune di Crispiano, in quanto notificato a mezzo del servizio postale omettendo, tuttavia, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata, come invece disposto, a pena di inammissibilità, dalla norma citata nell'intitolazione del motivo.
1.1 Il motivo è fondato.
Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis (convertito con modifiche dalla L. n. 248 del 2005), – dopo aver disposto, mediante il richiamo alla previsione di cui al precedente art. 22, comma 1, che il ricorso in appello deve, a pena d'inammissibilità, essere depositato nella segreteria della commissione tributaria (regionale) adita entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso in appello – sancisce: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunziato la sentenza impugnata".
Tale secondo adempimento è anch'esso testualmente prescritto a pena d'inammissibilità dell'appello e presuppone ineludibilmente l'esecuzione entro un termine perentorio, termine che va identificato in quello di trenta giorni dalla proposizione dell'impugnazione, già indicato dal D.Lgs. citato, art. 53, comma 2, prima parte (Cass., sez. 5, 8/4/2010, n. 8388, Rv. 612151 – 01; Cass. sez. 6-5, 6/6/2014, n. 12861, Rv. 631296 – 01).
In proposito, la Corte Costituzionale ha chiarito che, qualora l'impugnante, "decida di non avvalersi dell'ufficiale giudiziario per notificare il ricorso in appello, ma di procedervi a mezzo del servizio di spedizione postale, deve essere consapevole di assumere l'onere di depositare la copia notificata dell'atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, al fine di adempiere a quei compiti informativi che, nell'altro caso, sono assolti dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 123 disp. att. c.p.c." (Corte Cost. n. 17 del 2/1/2011).
Quello da assolvere, in forza della norma invocata dalla ricorrente, è dunque un onere finalizzato al perfezionamento dell'impugnazione proposta che si concretizza in un onere ineludibile di "depositare" presso il giudice di primo grado e non quello "spedire", poichè la possibilità di "spedire" riguarda solo la trasmissione al giudice d'appello, in virtù dello stesso art. 3 bis, comma 6 citato (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 e art. 53, comma 2, primo periodo).
La diversità è giustificata dallo scopo di certezza giuridica, precipuo della norma invocata dalla ricorrente, che "è quello di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado in ordine all'intervenuto appello e ciò per impedire una erronea attestazione circa il passaggio in giudicato della sentenza emessa da detto giudice" (Corte Cost. n. 17 del 2011, cit.).
Ne consegue che, ove manchi la prova della tempestiva ricezione dell'atto da parte della segreteria della commissione tributaria che ha pronunziato la sentenza impugnata, il gravame non può che essere dichiarato inammissibile (Cass. 10/11/2011, n. 23499, N.M.).
Nella specie, tale prova non risulta essere stata fornita dal Comune di Crispiano, il quale in proposito si è limitato a sostenere la tesi secondo la quale dovrebbe ritenersi sufficiente "inserire nel fascicolo di parte, da depositare successivamente presso la C.T.R, anche solo la velina postale, sufficiente quest'ultima ad attestare con data certa l'effettiva partenza della raccomandata contenente la copia dell'atto di appello e, quindi, l'espletamento da parte del soggetto appellante dell'adempimento richiesto dai Giudici della Suprema Corte" (v. pag. 11 del controricorso), così confermando di non aver deposito, nel giudizio di appello, alcuna prova della effettiva ricezione dell'atto spedito da parte della cancelleria della CTP. Conseguentemente, in assenza di prova circa l'assolvimento dell'onere di cui si discorre, la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, ai sensi del D.Lgs. citato, art. 53, comma 2, l'appello proposto avverso la sentenza n. 23 del 2013 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto.
Tale inammissibilità, non riscontrata dal giudice di merito, ben può essere rilevata d'ufficio nel presente giudizio di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato (con relativo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado), alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass., sez. 1, 7/07/2017, n. 16863, Rv. 644842 – 01; Cass., sez. 3, 27/11/2014, n. 25209, Rv. 633287 – 01).
2. L'accoglimento del primo motivo assorbe gli altri motivi di ricorso.
3. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza n. 23, depositata il 17/1/2013, emessa dalla Commissione tributaria regionale di Bari, sezione distaccata di Taranto;
– condanna il Comune resistente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro. 5.600,00, oltre alle spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, dalla 5^ sezione civile della Corte di cassazione, il 6 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019
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