Cassazione, sentenza n. 3058 del 01/02/2019
Sentenza n. 3058 del 01/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3058
- Data
- 01/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un avviso di accertamento TARSU per omessa dichiarazione relativa al 2004, annullato nei gradi di merito perché notificato oltre il termine quinquennale. La Cassazione ha precisato che la decorrenza dipende dalla data di inizio dell’occupazione: il termine parte dallo stesso anno se i locali erano detenuti prima del 20 gennaio, dall’anno successivo soltanto se l’occupazione era iniziata dopo tale data. Poiché il Comune non aveva dedotto né documentato quest’ultima circostanza, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e il secondo assorbito.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. – La Commissione regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 24 marzo 2014, ha respinto l'appello proposto dal Comune di Arcore avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che, in accoglimento del ricorso proposto da Mobili M. di M. Lorella & C. s.a.s., aveva annullato l'avviso di accertamento per omessa dichiarazione TARSU relativa all'anno 2004, spedito dal Comune alla società il 29 dicembre 2010 e da questa ricevuto il 5 gennaio 2011.
2. – Il giudice d'appello ha rilevato che l'avviso era stato notificato ben oltre il termine di decadenza previsto dalla legge (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata), nella specie scadente il 31.12.2009.
3. – Il Comune di Arcore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi.
4. – M. s.a.s. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 71 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, il Comune sostiene che la CTR ha erroneamente interpretato le disposizioni in esame, che prevedono che l'avviso debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione TARSU; rileva che nella specie, poichè M. s.a.s. avrebbe dovuto presentare tale dichiarazione entro il 20 gennaio 2005, il termine scadeva il 31 dicembre 2010, data entro la quale l'avviso di accertamento era stato non solo emesso ma anche spedito alla società.
2. – Il motivo è inammissibile.
2.1. – Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, stabilisce che la denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale deve essere effettuata dai soggetti tenuti al pagamento del tributo "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione".
2.2. – Questa Corte ha già affermato che la disposizione va interpretata differenziando il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso, in cui la dichiarazione va evidentemente effettuata entro il 20 gennaio dell'anno appena iniziato, il termine di decadenza quinquennale di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 (che ha abrogato con effetto dal 1.1.2007 il previgente D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 e che è applicabile, ai sensi del successivo comma 171, anche ai rapporti pendenti a tale data) decorre dal medesimo anno, mentre solo nel secondo caso esso decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo: va escluso dunque, stante la chiarezza testuale del dato normativo, che il termine del 20 gennaio sia sempre riferito all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati. (Cass. 12795/2016; Cass. 22224/2016).
2.3 – L'assunto del Comune, secondo il quale – atteso l'obbligo di M. s.a.s. di presentare la denuncia TARSU entro il 20 gennaio 2005 – il termine per l'accertamento scadeva il 31 dicembre 2010, potrebbe quindi ritenersi fondato solo qualora risultasse accertato che la società ha occupato il locale soggetto a tassazione in data successiva al 20 gennaio 2004.
Sennonchè non risulta che tale fatto, decisivo per il giudizio, sia stato dedotto e documentato dal ricorrente nel corso del doppio grado di merito; il Comune, del resto, non vi fa neppure cenno nel ricorso per cassazione, nel quale si limita a sostenere, in via meramente assertiva (presumibilmente sulla scorta di un'errata interpretazione dell'art. 70 cit.), che la contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione TARSU entro il 20 gennaio 2005.
Il motivo difetta pertanto del requisito della specificità, richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.
2.4 – Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale il Comune – ponendo una questione logicamente conseguente all'accoglimento del primo motivo – lamenta che la CTR, nell'affermare che l'avviso era stato notificato nel gennaio 2011, non abbia fatto applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario.
3. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo.
Condanna il Comune di Arcore al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.900,00 oltre IVA, CPA, e spese forfetarie.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peri il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019
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