Cassazione, sentenza n. 3380 del 06/02/2019

Sentenza n. 3380 del 06/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3380
Data
06/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società aveva impugnato l’intimazione di pagamento della TIA per utenza non domestica, contestando anche la mancata notificazione degli atti presupposti; la CTR aveva attribuito rilievo preclusivo alla precedente fattura. La Cassazione ha chiarito che l’impugnazione della fattura, quale atto non tipizzato ma espressivo della pretesa tributaria, costituisce una facoltà e non un onere: la sua omissione non cristallizza la pretesa e non impedisce di contestarla con l’impugnazione dell’intimazione. Rilevato anche l’omesso esame dell’appello incidentale, la Corte ha cassato la decisione con rinvio per l’esame del merito.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

S. s.p.a. propone cinque motivi di ricorso, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza n. 19/31/13 depositata il 22.2.2013 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana in accoglimento dell'appello, aveva riformato la sentenza di primo grado.

La contribuente aveva impugnato una intimazione di pagamento con la quale veniva liquidato e richiesto il pagamento della fattura n. (OMISSIS) del (OMISSIS) per omessa denuncia di utenza non domestica, notificata da Q. – servizi ambientali area F. s.p.a nell'interesse del Comune di Campi Bisenzio, afferente il pagamento della TIA presuntivamente dovuta e non corrisposta relativamente agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 (1^ semestre).

La commissione tributaria regionale ha affermato che poichè la CTP non aveva ritenuto che l'intimazione di pagamento avesse valenza di atto impositivo, doveva esimersi dall'esaminarla sotto il profilo della motivazione.

Resiste Q. s.p.a. con controricorso illustrato con memoria.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso perchè non notificato al Comune di Campi Bisenzio intimato nei precedenti gradi di giudizio.

Va fatta qui applicazione del principio (Cass. ord. 25588/17; così Cass. 24083/14) in base al quale: "in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parte pretermesse, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione".

Non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale stante la "scindibilita" dei rapporti dedotti, trova qui applicazione l'ormai consolidato indirizzo interpretativo (a seguito di Cass. SSUU 16412/07) di "indifferente" partecipazione al giudizio, su atto di riscossione, dell'ente impositore (Comune di Campi Bisezio) ovvero dal gestore (Q. s.p.a.); ferma restando la facoltà di quest'ultima, ove volesse andare esente dalle conseguenze negative della lite a suo carico, di chiamare in giudizio il primo.

A tutto concedere, sarebbe stata Q. s.p.a. a potersi qui dolere della mancata partecipazione al giudizio dell'ente comunale; nei cui confronti, peraltro, essa non risulta avere formulato domanda alcuna.

1. Con il primo motivo di ricorso la S. s.p.a. lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 4, violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c., violazione dell'art. 111 Cost., motivazione apparente che equivale a difetto assoluto di motivazione. Deduce altresì ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nullità della sentenza, omesso esame per un fatto decisivo per il giudizio. Lamenta che il giudice d'appello avrebbe adottato una motivazione solo apparente laddove aveva affermato che il giudice di prime cure non avendo riconosciuto carattere impositivo all'intimazione di pagamento, doveva esimersi dall'esaminarla sotto il profilo della motivazione. Lamenta altresì che il giudice avrebbe adottato una motivazione contraddittoria in relazione alla valenza impositiva dell'atto oggetto di impugnazione in quanto il giudice di prime cure aveva ritenuto privi del carattere impositivo e quindi non impugnabili, gli avvisi di accertamento e la successiva fattura.

2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, dell'art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 7; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58, nonchè omessa motivazione per non avere la commissione tributaria esaminato l'eccezione di omessa notifica della fattura e degli avvisi di accertamento.

3. Con il terzo motivo la contribuente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia. Lamenta in particolare che la CTR non si sarebbe attenuta ai principi di diritto affermati da questa Corte in relazione alla mancata impugnazione di atti non indicati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

4. Con il quarto motivo la contribuente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e del D.P.R. n. 158 del 1999, nonchè ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia per avere la CTR ritenuto che l'intimazione di pagamento non potesse essere impugnata per eccessiva genericità della motivazione avendo comunque ricevuto notifica della fattura e dell'avviso di accertamento che avevano cristallizzato la pretesa tributaria.

5. Le censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto connesse sono fondate nei termini di cui in prosieguo.

La CTR non ha esaminato la eccezione di omessa notifica di atti propedeutici alla intimazione di pagamento. Il contribuente ha certamente interesse alla eccezione. La eventuale mancata notificazione dell'atto presupposto e, nella specie, della cartella di pagamento, comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora.

6. La commissione tributaria regionale sembra individuare il prodromico atto impositivo necessitante di autonoma impugnazione, nella fattura con la quale venivano addebitati i canoni dovuti, sebbene non ricompreso tra gli atti indicati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, che possono essere impugnati davanti alle commissioni tributarie. Questa affermazione manifesta l'errore di diritto nel quale la commissione tributaria regionale è incorsa. La fattura non rientra nell'elenco tassativo degli atti impugnabili avanti al giudice tributario così come previsti nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Se è vero che tale circostanza non ne impediva l'impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituiva una "facoltà", e non (diversamente da quanto enunciato dal giudice di appello) un "onere" per la contribuente; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comportava, a carico di quest'ultima, la ravvisata decadenza o preclusione. Questa, infatti, aveva facoltà di attendere che la pretesa in questione le venisse inoltrata attraverso uno degli atti "tipici" di cui all'art. 19 cit. (segnatamente, l'intimazione di pagamento equivalente all'avviso di mora) evenienza, quest'ultima, che si è appunto verificata; con la conseguenza che l'impugnazione dell'intimazione poteva essere estesa anche al fondamento della pretesa impositiva (Cass. ord. 14675/16). Ha osservato Cass. 2616/15 che: "in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, la fattura) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicchè la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, nè preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19" (in termini, anche Cass. ord. 26129/17 ed altre).

5. Con il quinto motivo la contribuente lamenta – ex art. 360, comma 1. nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non avere la CTR esaminato l'appello incidentale con cui era stato richiesto di esaminare le altre censure proposte con il ricorso di primo grado.

5.1. La censura è fondata.

La CTR non ha esaminato l'appello incidentale di Salaria s.r.l., nè ne ha fatto cenno nella sentenza.

In definitiva il ricorso va accolto nei limiti indicati. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione alle censure accolte con rinvio alla CTR della Toscana la quale, ferma l'ammissibilità dell'impugnazione contro l'intimazione di pagamento valuterà nel merito i motivi di impugnazione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie gli altri per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019

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