Cassazione, sentenza n. 4056 del 12/02/2019
Sentenza n. 4056 del 12/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4056
- Data
- 12/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Gli acquirenti di un terreno agricolo chiedevano la revocazione di una precedente ordinanza che aveva confermato la decadenza dalle agevolazioni dell’imposta di registro, ritenendo provata la mancata coltivazione diretta nei primi sei mesi dall’acquisto. La Corte chiarisce che la revocazione presuppone una svista percettiva su un fatto decisivo, incontestabilmente smentita dagli atti e non già una diversa valutazione delle risultanze documentali. Poiché le deduzioni proponevano un alternativo apprezzamento del contratto d’affitto e della scrittura privata, mentre l’ulteriore circostanza contestata non era decisiva, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. T.S., Pi.Gi., A. e P., A.R. e Z.A. ricorrono per la revocazione della ordinanza emessa da questa Corte il 14 febbraio 2017, n. 3811, con cui, in controversia relativa alla legittimità di un avviso di accertamento per imposta dovuta per la registrazione di un atto di compravendita di un terreno agricolo stipulato l'8 maggio 2007, per la quale l'Agenzia delle Entrate aveva negato le agevolazioni tributarie di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, sul presupposto che gli odierni ricorrenti, compratori, non avevano coltivato direttamente il fondo, occupato da un affittuario il quale aveva dichiarato di rinunciare al proprio diritto con scrittura privata recante la data, non certa, del 15 maggio 2007, è stato affermato, con riguardo alla L. n. 604 citata, art. 7, ("Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente), che, "sul piano probatorio, la mancata coltivazione per i primi sei mesi dopo l'acquisto era chiaramente dimostrata dall'esistenza del contratto di affitto registrato, a fronte di una scrittura privata non registrata, mentre dalla stessa relazione allegata dagli appellanti risulta che gli stessi avevano comunque svolto un'attività stagionale altrove".
2. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
3. I ricorrenti hanno depositato memoria;
4. I ricorrenti, rispetto alla prima parte di quanto è stato affermato nell'ordinanza ("la mancata coltivazione per i primi sei mesi dopo l'acquisto era chiaramente dimostrata dall'esistenza del contratto di affitto registrato, a fronte di una scrittura privata non registrata"), deducono che "il confronto probatorio tra il contratto di affitto e la scrittura privata conduce ad una falsa rappresentazione della realtà fattuale perchè è lo stesso ufficio che nega la conclusione della Corte allorchè alla pagina 10 dell'avverso ricorso si legge che l'avviso di liquidazione riporta chiaramente che l'affittuario ha dichiarato di avere continuato la lavorazione del terreno oggetto dei compravendita fino alla data del 31.8.2007 per ultimare il raccolto", talchè, – proseguono i ricorrenti – "è evidente quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni della realtà: o è vera l'una, quella secondo cui per effetto del confronto probatorio l'acquirente avrebbe potuto coltivare il terreno solo dopo la scadenza del contratto di affitto o è vera l'altra secondo cui l'acquirente ha potuto disporre del terreno secondo i termini della scrittura privata e provvedere alla coltivazione nei tempi concessi dalla pratica agraria e dai cicli stagionali di coltivazione".
5. Con tali deduzioni i ricorrenti esprimono dunque una loro valutazione delle risultanze documentali e non manifestano il presupposto (solo) in presenza del quale, ai sensi degli art. 391 bis c.p.c., è ammissibile l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione: un errore di percezione, consistente in una mera svista materiale, che abbia indotto la Corte a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato; un contrasto, cioè, fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (così Cass., sentenza n. 442 dell'11/01/2018).
6. Ferma restando quindi la prima parte di quanto è stato affermato nell'ordinanza impugnata e che costituisce fattore di per sè sufficiente a fondare la decisione della Corte, ciò che i ricorrenti deducono rispetto all'ulteriore affermazione ("…mentre dalla stessa relazione allegata dagli appellanti risulta che gli stessi avevano comunque svolto un'attività stagionale altrove") è irrilevante, involgendo un aspetto non decisivo.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. Le spese seguono la soccombenza.
8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio liquidate in Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito;
dà atto dell'obbligo, a carico dei ricorrenti, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2019
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

