Cassazione, sentenza n. 7794 del 20/03/2019
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Deleghe al direttore generale della società concessionaria della riscossione - Compimento degli atti presupposti - Inclusione - Conseguenze.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7794
- Data
- 20/03/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva impugnato avvisi TIA, sostenendo anzitutto che il direttore generale della concessionaria, delegato alla riscossione e alla fatturazione, non potesse sottoscrivere atti di accertamento; la CTR aveva accolto questa tesi senza esaminare le altre doglianze. La Cassazione ha stabilito che le deleghe comprendono anche gli atti giuridici o materiali necessari al loro esercizio: i poteri di quantificare, riscuotere e definire in adesione il credito presuppongono quindi quello di emettere l’avviso. Il ricorso è stato accolto, con cassazione e rinvio per l’esame delle censure rimaste assorbite.
Massima
In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), nell'ambito delle deleghe statutariamente attribuite al direttore generale della societa` concessionaria, devono considerarsi ricompresi anche gli atti necessari al compimento di quelli espressamente conferiti mediante dette deleghe: ne deriva che la delega per gli atti della procedura di riscossione presuppone anche il potere di emettere gli atti presupposti, ossia l'avviso di accertamento.
Massima tratta dal CED della Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
p.1. La società "Legnami G.M. di L.G. & C." impugnava gli avvisi di accertamento TIA annualità 2001-2013, notificatele dalla concessionaria, eccependone la nullità perchè sottoscritti dal Direttore, in quanto soggetto delegato alla sola riscossione e privo di firma per l'emissione degli avvisi; opponeva altresì la carenza di presupposti, in quanto era stato retroattivamente applicato il regolamento comunale di Capannori del 2005, l'illegittimità della deliberazione comunale per vizi di legge ed eccesso di potere, nonchè l'erroneità della classificazione, la carenza di motivazione degli atti medesimi, l'illegittimità dei coefficienti applicati e dell'Iva sulla Tia. Con sentenza n. 97/4/2008, la CTP di Lucca dichiarava l'inammissibilità del ricorso, sul presupposto che erano decorsi oltre 60 giorni dalla notifica degli avvisi. La società contribuente appellava la pronuncia, evidenziando che il termine per proporre il ricorso era sospeso a seguito della presentazione dell'istanza di adesione conclusasi con verbale sottoscritto il 14.04.2006. La CTR con sentenza n. 79/1/19, confermava la pronuncia di primo grado, rilevando che il Reg. comunale, art. 7, stabiliva una diversa decorrenza dei termini per presentare ricorso nell'ipotesi di procedura di adesione. La società ricorreva in cassazione, la quale con sentenza n. 3767/2012 cassava la sentenza impugnata per violazione del Reg., art. 7, e rinviava alla CTR della Toscana per l'esame dei motivi del ricorso originario. La società "Legnami G.M. di L.G. & C." riassumeva il giudizio innanzi alla CTR della Toscana, affinchè si pronunciasse sui motivi di impugnazione proposti avverso gli avvisi di accertamento. I giudici regionali – con sentenza n. 166/17/2013 – accoglievano il ricorso della società contribuente, annullando gli avvisi di accertamento in quanto illegittimamente sottoscritti dal direttore della società Ascit, ritenendo assorbite le ulteriori censure dedotte dal contribuente. In particolare, la Commissione escludeva il potere di firma del Direttore alla luce dello Statuto della concessionaria dalla quale evinceva che il Direttore generale è delegato agli atti di emissione, riscossione delle fatture e alla definizione delle controversie in sede di accertamento con adesione, escludendo il potere del direttore di accertare il credito. La concessionaria ricorre avverso la suddetta pronuncia svolgendo tre motivi di ricorso, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. La contribuente non si è costituita. La procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, in materia di disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale (L. finanziaria del 2007), per avere i giudici territoriali dapprima affermato che il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 5, lett. B, attribuisce al direttore la delega del potere di accertare, liquidare e riscuotere i tributi, per poi escludere il potere accertativo, non inferibile dal potere di emettere le fatture. Richiama al riguardo le statuizioni della Corte Cost. (sentenza n. 238/2009) che ha affermato che la normativa in materia di TIA si differenzia per il collegamento tra gestione del servizio e poteri di accertamento, con la conseguenza che il solo fatto dell'affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento. Precisa altresì la concessionaria che dalla visura camerale allegata al ricorso emerge con tutta evidenza il potere del Direttore di emettere ed accettare fatture, e nell'ambito della Tia quello di emettere riscuotere fatture e definire controversie in sede di accertamento con adesione.
3. Con la seconda censura si lamenta violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici ex art. 1382 c.c., nell'interpretazione dello statuto dell'Ascit, in quanto il decidente avrebbe trascurato di considerare che il potere di emettere le fatture presuppone necessariamente quello di definire l'imponibile e dunque il potere di emettere avvisi di accertamento.
4. Con il terzo mezzo, la concessionaria lamenta la violazione degli artt. 1387 e 2396 c.c., ritenendo non necessaria l'espressa menzione analitica dei poteri del rappresentante o delegato, dovendosi esaminare la natura dei poteri concessi all'organo amministrativo.
5. Le censure, in quanto coinvolgenti la medesima questione, possono essere esaminate congiuntamente; esse sono fondate. Osserva questa Corte che occorre verificare se, in difetto di specifica attribuzione statutaria (oppure in assenza di un conferimento negoziale da parte dell'organo amministrativo), sia escluso il potere di emettere un atto propriamente impositivo quale l'avviso di accertamento in tema di TIA ovvero se esso possa ritenersi derivante dalla natura dei compiti affidati al direttore generale (cfr., in proposito, in generale, Cass. civ. sez. 5 15 novembre 2006, n. 24298; Cass. civ. sez. 5 8 settembre 2004, n. 1809). Nel caso di specie, il punto 3 dello statuto, quanto alle deleghe espressamente attribuite al direttore generale in materia di TIA, attribuisce il potere di riscuotere crediti, emettere ed accettare fatture, note di addebito e di accredito e di concedere dilazioni. Considerato il direttore generale – con riferimento alle deleghe conferitegli come effetto della volontà negoziale dell'ente – come un mandatario nei confronti della società, il relativo contenuto dell'attività deve intendersi comprensiva non solo degli atti per i quali il mandato è stato conferito, ma anche di quelli, giuridici o materiali, che si rendano necessari per il loro compimento (cfr. Cass. civ. 12 dicembre 2005, n. 27335; nn. 5973, 5974, 5975 del 2015). Orbene – se il direttore generale è titolare oltre che delle attribuzioni di riscuotere crediti della società, anche in via di compensazione ed in via transattiva anche quello di "emettere ed accettare fatture delle deleghe, note di addebito e di accredito, concedere dilazioni specificamente (punto 3) di eseguire "nell'ambito dell'applicazione della TIA, tutti gli atti relativi all'emissione, riscossione delle fatture, nonchè definire le controversie in sede di accertamento con adesione, concedendo anche dilazioni di pagamento", non può fondatamente negarsi che possa emettere anche avvisi di accertamento. Ciò in forza di due ragioni essenziali: in primo luogo perchè l'attività di fatturazione presuppone, necessariamente, non solo la cura dell'attività propriamente contabile ad essa legata, ma anche il compimento di ogni altra attività propedeutica a quantificarne l'importo, segnatamente l'attività di determinazione dell'imponibile. In secondo luogo perchè l'espressa attribuzione in capo al direttore generale del potere di definizione delle controversie in sede di accertamento con adesione, implica che, ove riconosciute pienamente fondate le ragioni del contribuente ed allo scopo di evitare un contenzioso che veda la società soccombente, il direttore generale possa anche annullare l'atto impositivo; sicchè non sarebbe giustificabile, sul piano logico – giuridico, escludere che il direttore generale possa emettere un atto impositivo che viceversa ha il potere di annullare.
6. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio a diversa sezione della CTR della Toscana che la deciderà, in ordine alle ulteriori censure sollevate dalla contribuente ritenute assorbite, attenendosi al seguente principio di diritto: "Nell'ambito delle deleghe statutariamente attribuite al direttore generale della società – cui non è conferita la rappresentanza processuale della stessa – l'espletamento degli atti oggetto di espresso conferimento in sede di delega presuppone anche gli atti necessari per il loro compimento, derivando detto potere dalla natura dei compiti affidatigli".
P.Q.M.
La Corte: – accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, rinvia alla CTR della Toscana in altra composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 8 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019
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